Costituzione della Repubblica Italiana Art 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività,

e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA SUI DIRITTI DEI MALATI DI CANCRO

DIRITTI DEI MALATI DI CANCRO


La Dichiarazione Congiunta è stata approvata a Oslo il 29 giugno 2002 nel corso dell’Assemblea dell’ECL (European Cancer Leagues), e costituisce il tema centrale della Settimana Europea per la Lotta contro il Cancro 2002 (7-13 ottobre 2002) promossa dalla Commissione Europea e coordinata dall’ECL.
ECL, The Association of European Cancer Leagues, conta attualmente 39 organizzazioni di 27 paesi


I diritti fondamentali che la Dichiarazione Congiunta intende promuovere sono:


DIRITTO alle cure mediche e all’uguaglianza di trattamento
DIRITTO al sostegno sociale e alla tutela sul lavoro
DIRITTO all’informazione appropriata e comprensibile
DIRITTO all’autodeterminazione sugli atti medici e di ricerca
DIRITTO alla libera scelta del medico curante e della struttura ospedaliera
DIRITTO al supporto psicologico
DIRITTO alla riservatezza e alla privacy
DIRITTO alla continuità di cura in ospedale e a domicilio
DIRITTO alla terapia del dolore
DIRITTO all’assistenza terminale compassionevole
DIRITTO alla riabilitazione e alla prevenzione

Potete trovare tutta la versione integrale sul sito www.aimac.it.

L’aimac è un associazione costituita da malati di cancro, ricercatori, medici, psicologi, psicoterapeuti e esperti di comunicazione. Impegno prioritario è il riconoscimento di tutti i diritti del malato attraverso la Carta dei Diritti del Malato di Cancro.

Scopo dell’Associazione è offrire informazioni sul cancro e sulle terapie ai malati, alle loro famiglie e amici; assicurare sostegno psicologico ai malati; promuovere iniziative per diffondere il più capillarmente possibile le informazioni sul cancro.

 

Carta dei diritti del malato

1. DIRITTO AL TEMPO
Ogni cittadino ha diritto a vedere rispettato il suo tempo al pari di quello della burocrazia e degli operatori sanitari.

2. DIRITTO ALL’INFORMAZIONE E ALLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
Ogni cittadino ha diritto a ricevere tutte le informazioni e la documentazione sanitaria di cui necessita nonché ad entrare in possesso degli atti necessari a certificare in modo completo la sua condizione di salute.

3. DIRITTO ALLA SICUREZZA
Chiunque si trovi in una situazione di rischio per la sua salute ha diritto ad ottenere tutte le prestazioni necessarie alla sua condizione e ha altresì diritto a non subire ulteriori danni causati dal cattivo funzionamento delle strutture e dei servizi.

4. DIRITTO ALLA PROTEZIONE
Il servizio sanitario ha il dovere di proteggere in maniera particolare ogni essere umano che, a causa del suo stato di salute, si trova in una condizione momentanea o permanente di debolezza, non facendogli mancare per nessun motivo e in alcun momento l’assistenza di cui ha bisogno.

5. DIRITTO ALLA CERTEZZA
Ogni cittadino ha diritto ad avere dal Servizio sanitario la certezza del trattamento nel tempo e nello spazio, a prescindere dal soggetto erogatore, e a non essere vittima degli effetti di conflitti professionali e organizzativi, di cambiamenti repentini delle norme, della discrezionalità nella interpretazione delle leggi e delle circolari, di differenze di trattamento a seconda della collocazione geografica.

6. DIRITTO ALLA FIDUCIA
Ogni cittadino ha diritto a vedersi trattato come un soggetto degno di fiducia e non come un possibile evasore o un presunto bugiardo.

7. DIRITTO ALLA QUALITA’
Ogni cittadino ha diritto di trovare nei servizi sanitari operatori e strutture orientati verso un unico obiettivo: farlo guarire e migliorare comunque il suo stato di salute.

8. DIRITTO ALLA DIFFERENZA
Ogni cittadino ha diritto a vedere riconosciuta la sua specificità derivante dall’età, dal sesso, dalla nazionalità, dalla condizione di salute, dalla cultura e dalla religione, e a ricevere di conseguenza trattamenti differenziati a seconda delle diverse esigenze.

9. DIRITTO ALLA NORMALITA’
Ogni cittadino ha diritto a curarsi senza alterare, oltre il necessario, le sue abitudini di vita. 

10. DIRITTO ALLA FAMIGLIA
Ogni famiglia che si trova ad assistere un suo componente ha diritto di ricevere dal Servizio sanitario il sostegno materiale necessario. 

11. DIRITTO ALLA DECISIONE
Il cittadino ha diritto, sulla base delle informazioni in suo possesso e fatte salve le prerogative dei medici, a mantenere una propria sfera di decisionalità e di responsabilità in merito alla propria salute e alla propria vita. 

12. DIRITTO AL VOLONTARIATO, ALL’ASSISTENZA DA PARTE DEI SOGGETTI NON PROFIT E ALLA PARTECIPAZIONE
Ogni cittadino ha diritto a un servizio sanitario, sia esso erogato da soggetti pubblici che da soggetti privati, nel quale sia favorita la presenza del volontariato e delle attività non profit e sia garantita la partecipazione degli utenti. 

13. DIRITTO AL FUTURO
Ogni cittadino, anche se condannato dalla sua malattia, ha diritto a trascorrere l’ultimo periodo della vita conservando la sua dignità, soffrendo il meno possibile e ricevendo attenzione e assistenza.

14. DIRITTO ALLA RIPARAZIONE DEI TORTI
Ogni cittadino ha diritto, di fronte ad una violazione subita, alla riparazione del torto subito in tempi brevi e in misura congrua.


Carta dei diritti del malato

1. DIRITTO AL TEMPO
Ogni cittadino ha diritto a vedere rispettato il suo tempo al pari di quello della burocrazia e degli operatori sanitari.

2. DIRITTO ALL’INFORMAZIONE E ALLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
Ogni cittadino ha diritto a ricevere tutte le informazioni e la documentazione sanitaria di cui necessita nonché ad entrare in possesso degli atti necessari a certificare in modo completo la sua condizione di salute.

3. DIRITTO ALLA SICUREZZA
Chiunque si trovi in una situazione di rischio per la sua salute ha diritto ad ottenere tutte le prestazioni necessarie alla sua condizione e ha altresì diritto a non subire ulteriori danni causati dal cattivo funzionamento delle strutture e dei servizi.

4. DIRITTO ALLA PROTEZIONE
Il servizio sanitario ha il dovere di proteggere in maniera particolare ogni essere umano che, a causa del suo stato di salute, si trova in una condizione momentanea o permanente di debolezza, non facendogli mancare per nessun motivo e in alcun momento l’assistenza di cui ha bisogno.

5. DIRITTO ALLA CERTEZZA
Ogni cittadino ha diritto ad avere dal Servizio sanitario la certezza del trattamento nel tempo e nello spazio, a prescindere dal soggetto erogatore, e a non essere vittima degli effetti di conflitti professionali e organizzativi, di cambiamenti repentini delle norme, della discrezionalità nella interpretazione delle leggi e delle circolari, di differenze di trattamento a seconda della collocazione geografica.

6. DIRITTO ALLA FIDUCIA
Ogni cittadino ha diritto a vedersi trattato come un soggetto degno di fiducia e non come un possibile evasore o un presunto bugiardo.

7. DIRITTO ALLA QUALITA’
Ogni cittadino ha diritto di trovare nei servizi sanitari operatori e strutture orientati verso un unico obiettivo: farlo guarire e migliorare comunque il suo stato di salute.

8. DIRITTO ALLA DIFFERENZA
Ogni cittadino ha diritto a vedere riconosciuta la sua specificità derivante dall’età, dal sesso, dalla nazionalità, dalla condizione di salute, dalla cultura e dalla religione, e a ricevere di conseguenza trattamenti differenziati a seconda delle diverse esigenze.

9. DIRITTO ALLA NORMALITA’
Ogni cittadino ha diritto a curarsi senza alterare, oltre il necessario, le sue abitudini di vita. 

10. DIRITTO ALLA FAMIGLIA
Ogni famiglia che si trova ad assistere un suo componente ha diritto di ricevere dal Servizio sanitario il sostegno materiale necessario. 

11. DIRITTO ALLA DECISIONE
Il cittadino ha diritto, sulla base delle informazioni in suo possesso e fatte salve le prerogative dei medici, a mantenere una propria sfera di decisionalità e di responsabilità in merito alla propria salute e alla propria vita. 

12. DIRITTO AL VOLONTARIATO, ALL’ASSISTENZA DA PARTE DEI SOGGETTI NON PROFIT E ALLA PARTECIPAZIONE
Ogni cittadino ha diritto a un servizio sanitario, sia esso erogato da soggetti pubblici che da soggetti privati, nel quale sia favorita la presenza del volontariato e delle attività non profit e sia garantita la partecipazione degli utenti. 

13. DIRITTO AL FUTURO
Ogni cittadino, anche se condannato dalla sua malattia, ha diritto a trascorrere l’ultimo periodo della vita conservando la sua dignità, soffrendo il meno possibile e ricevendo attenzione e assistenza.

14. DIRITTO ALLA RIPARAZIONE DEI TORTI
Ogni cittadino ha diritto, di fronte ad una violazione subita, alla riparazione del torto subito in tempi brevi e in misura congrua.


ISTRUZIONI INPS PER CERTIFICATI MEDICI ON LINE

tratto da blog Di francescocolaci

Di seguito si riassumono le istruzioni fornite dall’Inps con la circolare n.60 del 16 scorso sulla procedura di trasmissione in via telematica da parte dei medici dei certificati di malattia per i dipendenti pubblici e privati ,ricordando preliminarmente che:
a) il decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze del 26.02.2010 (Gazzetta Ufficiale n. 65/2010) ha disposto il collegamento in rete dei medici curanti nonché la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps, per i lavoratori del settore privato ;

b) per il settore pubblico, il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento della digitalizzazione della Pubblica amministrazione e dell’innovazione tecnologica, con la circolare n. 1 del 19.03.2010, hanno fornito istruzioni operative per la trasmissione telematica dei certificati secondo le modalità stabilite per il settore privatoc) ;
c) l’art. 8 del D.P.C.M. del 26.03.2008, ha definito i principi generali relativi alla trasmissione telematica dei dati delle certificazioni di malattia al sistema tecnologico fornito dal Ministero dell’economia e delle finanze e denominato SAC (sistema di accoglienza centrale) nonché le caratteristiche tecniche di acquisizione e trasmissione dei dati, mentre ulteriori modalità attuative sono state definite con il decreto interministeriale di cui alla precedente lettera a) e con il disciplinare tecnico ad esso collegato, che,pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale in data 19.03.2010, sono diventati operativi a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione ,ossia in data 3.04.2010 ;
d) parallelamente all’evoluzione legislativa sopra delineata, relativa ai certificati medici del settore privato, sono state emanate, con l’art. 55 septies del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009, in attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, disposizioni per la trasmissione telematica all’Inps dei certificati di malattia dei lavoratori del settore pubblico. Tali disposizioni sono divenute operative con la circolare n.1/2010, citata nella lettera b).
Pertanto ,am decorrere dal 3 aprile 2010, data di entrata in vigore della nuova normativa, i medici dipendenti del SSN o in regime di convenzione sono tenuti a trasmettere all’Inps, per il tramite del SAC, il certificato di malattia del lavoratore rilasciandone copia cartacea all’interessato. A tal fine, ricevono dal Ministero dell’economia e delle finanze apposite credenziali di accesso.

Il certificato così trasmesso viene ricevuto dall’Inps che lo mette a disposizione del cittadino intestatario, mediante accesso al sito Internet dell’Istituto previa identificazione con PIN. L’attestato di malattia è reso invece disponibile per il datore di lavoro pubblico o privato, secondo le modalità di seguito specificate.

Inoltre, i certificati dei lavoratori del settore privato aventi diritto all’indennità di malattia erogata dall’Inps, vengono anche trattati per le finalità istituzionali.
Il processo in questione prevede competenze specifiche così ripartite:
– i medici certificatori (dipendenti o convenzionati con SSN) acquisiscono ed inviano i certificati al sistema di accoglienza centrale (SAC) del Ministero dell’economia e delle finanze che provvede ad inoltrarli all’Inps; inoltre, possono annullare i certificati entro il giorno successivo al rilascio e rettificare la data di fine prognosi entro il termine della stessa, sempre utilizzando i servizi erogati dal SAC;
– dopo l’invio all’Inps, il SAC restituisce al medico il numero identificativo per la stampa del certificato e dell’attestato da consegnare, entrambi, al lavoratore;
– l’Inps, sulla base delle informazioni presenti sulle proprie banche dati e dei servizi forniti dall’Inpdap, individua, per l’intestatario del certificato il datore di lavoro al quale mettere a disposizione l’attestato;
– l’Inps rende disponibili ai datori di lavoro, sul proprio sito Internet, funzioni di consultazione e di stampa degli attestati con elementi di ricerca diversi, previo riconoscimento tramite PIN;
– l’Inps mette a disposizione dei lavoratori i certificati loro intestati accedendo al sito Internet dell’Istituto. In relazione alle credenziali di accesso utilizzate, vengono visti tutti i certificati (accesso con PIN) o solo l’attestato, (accesso con codice fiscale e numero del certificato);
– l’Inps canalizza verso le proprie Sedi i certificati degli aventi diritto all’indennità di malattia per la disposizione di visite mediche di controllo e, nei casi previsti, per il pagamento diretto delle prestazioni.

Il medico curante, alla restituzione del numero di certificato, rilascia al lavoratore copia cartacea:
A) dell’attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi;
B) del certificato di malattia per l’assistito che contiene i dati della diagnosi e/o il codice nosologico.

E’ previsto un periodo transitorio di tre mesi durante il quale è riconosciuta la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati di malattia, secondo le modalità vigenti.

L’Inps mette a disposizione dei datori di lavoro, sia privati che pubblici, le attestazioni di malattia relative ai certificati trasmessi dal medico curante, accedendo al portale INPS www.inps.it – servizi on-line, previa autorizzazione e attribuzione di un PIN .

L’Inps mette a disposizione dei lavoratori il servizio di consultazione e stampa dei dati relativi ai propri certificati di malattia inviati telematicamente dal medico curante. Per accedere al servizio, disponibile nel sito Inps – servizi on-line, sono previste due modalità:
1) tramite un codice PIN, con il quale è consentito l’accesso ai dati di tutti i certificati comprensivi di diagnosi e di codice nosologico, se indicato dal medico;
2) mediante l’inserimento del codice fiscale personale e del numero del certificato, elementi indispensabili per accedere all’attestato cercato.

Il lavoratore avente diritto all’indennità di malattia a carico dell’Inps, in base alle nuove disposizioni, non è più tenuto a trasmettere all’Istituto il certificato di malattia, eccetto i casi di impossibilità di invio telematico.
Per accedere al sistema il Ministero dell’Economia e Finanze rilascia specifiche credenziali di accesso al sistema SAC ai medici dipendenti o convenzionati con il S.S.N.

Invece l’Inps rilascia il PIN:
a) ai cittadini che ne fanno richiesta, tramite i consueti canali e con le procedure previste: internet, Contact Center e uffici Inps;
b) ai datori di lavoro pubblico o privato o a loro incaricati che si debbono presentare presso una Sede Inps muniti di:
– modulo di richiesta compilato e sottoscritto dallo stesso datore di lavoro privato o dal legale rappresentante ove il datore di lavoro sia pubblico o organizzato in forma associata o societaria, con l’elenco dei dipendenti ai quali rilasciare il PIN per l’accesso agli attestati di malattia del personale;
– modulo di richiesta “individuale” compilato e firmato da ogni dipendente autorizzato con allegata la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore.
I moduli richiesti sono allegati alla circolare esaminata.

Le pubbliche amministrazioni o le aziende in possesso di PIN, sono tenute a chiedere tempestivamente la revoca dell’autorizzazione, al verificarsi della cessazione dell’attività, della sospensione o del trasferimento in altra struttura dell’intestatario del PIN e l’Inps provvederà a cessare, con effetto immediato, l’abilitazione.
Qualora l’utente sia già in possesso di un PIN per altre finalità si dovrà procedere ad aggiungere l’autorizzazione al servizio “Consultazione attestati di malattia” mediante la funzione “Modifica autorizzazioni ai servizi”.

Nelle more di decisioni che debbono essere concordate con le parti interessate, per il momento, i consulenti di lavoro sono esclusi dalla concessione di tale servizio.

Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps.

Aspetti organizzativi e prime istruzioni operative.

SOMMARIO:

Istruzioni per la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps.

PREMESSA

Con il decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze del 26.02.2010 (Gazzetta Ufficiale n. 65/2010) si è concluso un lungo percorso normativo mediante il quale il legislatore, ispirandosi ai principi di sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’azione amministrativa (Codice dell’amministrazione digitale) ha disposto il collegamento in rete dei medici curanti nonché la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps, per i lavoratori del settore privato.

Anche per il settore pubblico, il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento della digitalizzazione della Pubblica amministrazione e dell’innovazione tecnologica, con la circolare n. 1 del 19.03.2010, hanno fornito istruzioni operative per la trasmissione telematica dei certificati secondo le modalità stabilite per il settore privato.

Evoluzione legislativa.

Come è noto, già con il comma 149 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 (finanziaria per il 2005) è stata prevista la trasmissione on-line del certificato di malattia, da parte del medico curante, all’Inps.

Successivamente, con la legge finanziaria per il 2007  (art. 1, c. 810, della legge n. 296/2006) si è aggiunto il comma 5-bis, all’art. 50 del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003, e si  è reso disponibile, a partire dal 1° luglio 2007, il collegamento in rete dei medici del SSN, secondo le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività (artt. 72 e ss. del Codice dell’amministrazione digitale) al fine di portare avanti, tra l’altro, il processo di telematizzazione dei certificati.

Con l’art. 8 del D.P.C.M. del 26.03.2008, si sono definiti i principi generali relativi alla trasmissione telematica dei dati delle certificazioni di malattia al sistema tecnologico fornito dal Ministero dell’economia e delle finanze  e denominato SAC (sistema di accoglienza centrale) nonché le caratteristiche tecniche di acquisizione e trasmissione dei dati, in attesa di ulteriori modalità attuative da definirsi con decreto interministeriale.

Tale decreto ed il disciplinare tecnico, ad esso collegato, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale in data 19.03.2010, sono diventati operativi a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione (3.04.2010).

Parallelamente all’evoluzione legislativa sopra delineata, relativa ai certificati medici del settore privato, sono state emanate, con l’art. 55 septies del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009, in attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, disposizioni per la trasmissione telematica all’Inps dei certificati di malattia dei lavoratori del settore pubblico. Tali disposizioni sono divenute operative con la circolare n.1/2010, citata in premessa.

1. Effetti della nuova disciplina.

A partire dal 3 aprile 2010, data di entrata in vigore della nuova normativa, i medici dipendenti del SSN o in regime di convenzione sono tenuti a trasmettere all’Inps, per il tramite del SAC, il certificato di malattia del lavoratore rilasciandone copia cartacea all’interessato. A tal fine, ricevono dal Ministero dell’economia e delle finanze apposite credenziali di accesso.

Il certificato così trasmesso viene ricevuto dall’Inps che lo mette a disposizione del cittadino intestatario, mediante accesso al sito Internet dell’Istituto previa identificazione con PIN. L’attestato di malattia è reso invece disponibile per il datore di lavoro pubblico o privato, secondo le modalità di seguito specificate.

Inoltre, i certificati dei lavoratori del settore privato aventi diritto all’indennità di malattia erogata dall’Inps, vengono anche trattati per le finalità istituzionali.

2. Descrizione del processo.

Il processo in questione prevede competenze specifiche così ripartite:

i medici certificatori (dipendenti o convenzionati con SSN) acquisiscono ed inviano i certificati al sistema di accoglienza centrale (SAC) del Ministero dell’economia e delle finanze che provvede ad inoltrarli all’Inps; inoltre, possono annullare i certificati entro il giorno successivo al rilascio e rettificare la data di fine prognosi entro il termine della stessa, sempre utilizzando i servizi erogati dal SAC;

dopo l’invio all’Inps, il SAC restituisce al medico il numero identificativo per la stampa del certificato e dell’attestato da consegnare, entrambi, al lavoratore;

l’Inps, sulla base delle informazioni presenti sulle proprie banche dati e dei servizi forniti dall’Inpdap, individua, per l’intestatario del certificato il datore di lavoro al quale mettere a disposizione l’attestato;

l’Inps rende disponibili ai datori di lavoro, sul proprio sito Internet, funzioni di consultazione e di stampa degli attestati con elementi di ricerca diversi, previo riconoscimento tramite PIN;

l’Inps mette a disposizione dei lavoratori i certificati loro intestati accedendo al sito Internet dell’Istituto. In relazione alle credenziali di accesso utilizzate, vengono visti tutti i certificati (accesso con PIN) o solo l’attestato, (accesso con codice fiscale e numero del certificato);

l’Inps canalizza verso le proprie Sedi i certificati degli aventi diritto all’indennità di malattia per la disposizione di visite mediche di controllo e, nei casi previsti, per il pagamento diretto delle prestazioni.

2.1 Medico curante

La trasmissione del certificato di malattia telematico comprende obbligatoriamente l’inserimento da parte del medico curante dei seguenti dati:

  • codice fiscale del lavoratore;
  • residenza o domicilio abituale;
  • eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia;
  • codice di diagnosi, mediante l’utilizzo del codice nosologico ICD9-CM, che sostituisce o si aggiunge alle note di diagnosi;
  • data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;
  • modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita.

Il medico curante, alla restituzione del numero di certificato, rilascia al lavoratore copia cartacea:

A) dell’attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi;

B) del certificato di malattia per l’assistito che contiene i dati della diagnosi e/o il codice nosologico.

In caso di impossibilità per il medico di stampare la certificazione, lo stesso comunicherà al lavoratore, il numero del certificato, attribuito dopo il controllo e l’accettazione dei dati trasmessi. Tale numerazione, potrà essere utilizzata dal lavoratore per ricercare, visualizzare e stampare il proprio attestato direttamente dal sito Internet dell’Istituto.

E’ previsto un periodo transitorio di tre mesi durante il quale è riconosciuta la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati di malattia, secondo le modalità vigenti.

2.2 Datore di lavoro

L’Inps mette a disposizione dei datori di lavoro, sia privati che pubblici, le attestazioni di malattia relative ai certificati trasmessi dal medico curante, accedendo al portale INPS www.inps.it – servizi on-line, previa autorizzazione e attribuzione di un PIN (v. Allegato Manuale di consultazione degli attestati di malattia).

2.3 Lavoratore

L’Inps mette a disposizione dei lavoratori il servizio di consultazione e stampa dei dati relativi ai propri certificati di malattia inviati telematicamente dal medico curante. Per accedere al servizio, disponibile nel sito Inps – servizi on-line, sono previste due modalità:

1) tramite un codice PIN, con il quale è consentito l’accesso ai dati di tutti i certificati comprensivi di diagnosi e di codice nosologico, se indicato dal medico;

2) mediante l’inserimento del codice fiscale personale e del numero del certificato, elementi indispensabili per accedere all’attestato cercato.

Il lavoratore avente diritto all’indennità di malattia a carico dell’Inps, in base alle nuove disposizioni, non è più tenuto a trasmettere all’Istituto il certificato di malattia, eccetto i casi di impossibilità di invio telematico.

3. Abilitazioni per accedere al sistema.

Il Ministero dell’Economia e Finanze rilascia specifiche credenziali di accesso al sistema SAC ai medici dipendenti o convenzionati con il S.S.N.

Invece l’Inps rilascia il PIN:

a) ai cittadini che ne fanno richiesta, tramite i consueti canali e con le procedure previste: internet, Contact Center e uffici Inps;

b) ai datori di lavoro pubblico o privato o a loro incaricati che si debbono presentare presso una Sede Inps muniti di:

modulo di richiesta compilato e sottoscritto dallo stesso datore di lavoro privato o dal legale rappresentante ove il datore di lavoro sia pubblico o organizzato in forma associata o societaria, con l’elenco dei dipendenti ai quali rilasciare il PIN per l’accesso agli attestati di malattia del personale;

– modulo di richiesta “individuale” compilato e firmato da ogni dipendente autorizzato con allegata la fotocopia del documento d’identità del  sottoscrittore.

I moduli richiesti sono forniti in allegato.

Le pubbliche amministrazioni o le aziende in possesso di PIN, sono tenute a chiedere tempestivamente la revoca dell’autorizzazione, al verificarsi della cessazione dell’attività, della sospensione o del trasferimento in altra struttura dell’intestatario del PIN e l’Inps provvederà a cessare, con effetto immediato, l’abilitazione.

L’operatore Inps, incaricato del rilascio dei PIN, dopo aver verificato la correttezza formale della richiesta e l’identità del richiedente, deve, utilizzando la funzione “Verifica rapporto di lavoro” della procedura di assegnazione PIN, accertare che la persona da autorizzare sia dipendente dell’Amministrazione o dell’azienda il cui rappresentante ha sottoscritto i documenti di richiesta.

A verifiche completate il funzionario Inps provvede al rilascio del PIN selezionando la classe utente “Datore di lavoro (certificazione di malattia)”.

Qualora l’utente sia già in possesso di un PIN per altre finalità si dovrà procedere ad aggiungere l’autorizzazione al servizio “Consultazione attestati di malattia” mediante la funzione “Modifica autorizzazioni ai servizi”.

Nelle more di decisioni che debbono essere concordate con le parti interessate, per il momento, i consulenti di lavoro sono esclusi dalla concessione di tale servizio.

4. Assistenza agli utenti

Il sistema di accoglienza centrale (SAC) del Ministero dell’Economia e Finanze fornisce l’assistenza agli utenti dello stesso tramite il servizio di Call Center, raggiungibile attraverso il numero gratuito 800030070.

L’Inps fornisce assistenza ai datori di lavoro e ai lavoratori tramite gli operatori del Contact Center Integrato Inps-Inail, raggiungibile attraverso il numero gratuito 803164.

Gli operatori del Contact Center forniscono telefonicamente supporto nella navigazione e uso delle procedure di consultazione dei certificati, inviati telematicamente dal medico curante, nonché le informazioni e le risposte ai quesiti di interesse generale sulla materia.

Inoltre forniscono ai medici curanti informazioni e risposte riguardanti esclusivamente i quesiti di interesse medico legale in collaborazione con il Coordinamento Generale medico legale per il tramite della U.O.C. Prestazioni a sostegno del reddito quale struttura di riferimento per le relative specifiche risposte.

Il Contact Center assiste, inoltre, i lavoratori anche per l’assegnazione o attivazione del PIN cittadino, necessario per la consultazione e stampa dei propri certificati di malattia.

5. Gestione dei certificati telematici da parte delle strutture periferiche Inps

Successivamente alla ricezione dei certificati trasmessi dai medici vengono individuati quelli dei lavoratori aventi diritto all’indennità di malattia per essere destinati alle strutture operative Inps competenti per residenza del lavoratore ed essere registrati negli archivi locali gestionali della certificazione di malattia. Tutti sono immediatamente disponibili per le attività previste dai flussi di processo dell’Area malattia.

Per i medici Inps, nella procedura di gestione della certificazione di malattia – flusso “certificati ricevuti via internet” –sono a disposizione funzioni per esaminare i certificati telematici che pervengono giornalmente e per disporre, d’ufficio, visite mediche di controllo.

Nel manuale operativo, consultabile da Intranet in Utilità – Manuali, software e documentazione – Prestazioni non pensionistiche, le diverse funzioni sono descritte dettagliatamente (v. Allegato Funzioni certificati telematici).

Con  la circolare n. 120 del 6 agosto 2004, il processo di certificazione della malattia e di erogazione della relativa indennità era stato completamente ridisegnato anche al fine di progressivo adeguamento alle novità normative e organizzative in materia di telematizzazione.

L’avvio della trasmissione telematica dei certificati, che abolisce onerose e ripetitive attività manuali, quali l’acquisizione e l’archiviazione, e l’imminente rilascio in produzione di tre nuovi applicativi, ovvero il Data Mining per la scelta delle Visite mediche di controllo a più alto rischio aziendale, il rilascio della procedura per la  Richiesta tramite Portale INPS delle VMC da parte di datori di lavoro pubblici e privati nonché la telematizzazione delle VMCd e dei rapporti con i medici di controllo, consentirà la completa  reingegnerizzazione del processo di certificazione della malattia, con evidenti benefici attesi sia in termini di ottimizzazione delle risorse che di efficacia ed efficienza del processo.

Nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e di necessità del trattamento dei dati sensibili, il nuovo processo così ulteriormente rimodellato e innovato sarà comunque gestito separando le attività di competenza sanitaria da quelle di competenza amministrativa secondo le modalità previste dalla circolare n. 87 del 12 settembre 2008, con la specificazione che le attività saranno ripartite secondo i principi contenuti nella circolare n. 102 del 12 agosto 2009.

Inoltre, con riferimento alla fase sperimentale di applicazione della circolare n. 102 del 12 agosto 2009, le attività di gestione della malattia sono ripartite secondo i principi del nuovo modello organizzativo. In particolare, l’allocazione delle attività nelle Sedi sperimentali segue la seguente distribuzione:

a) la funzione medico-legale provvede alla valutazione professionale di competenza dei certificati medici ricevuti via internet e a tutte le attività connesse come da circolari n. 120/2004 e n. 87/2008, ivi compresa la gestione delle visite mediche di controllo, con esclusione della fase di consuntivazione e delle competenze gestionali amministrative relative al loro esito;

b) la funzione dell’area flussi “Controllo Prestazioni” gestisce il complesso delle azioni amministrative innescate dal flusso di invio telematico dei certificati, quindi la gestione amministrativa delle visite mediche di controllo, l’applicazione del regime sanzionatorio per gli assenti a visita non giustificati, i pagamenti alle A.S.L., l’attivazione delle azioni surrogatorie e la gestione dei rapporti con i datori di lavoro, l’Ufficio legale e l’area contabile;

c) la linea di servizio “Prestazioni a sostegno del reddito”, nell’ambito delle Agenzie interne e complesse, e le Agenzie territoriali gestiscono le attività finalizzate alla liquidazione dell’indennità di malattia; inoltre, assicurano l’acquisizione dei certificati medici cartacei;

d) la funzione dell’area flussi “Anagrafica e flussi” gestisce tutte le elaborazioni dei primi pagamenti e dei pagamenti successivi delle indennità, così come descritto nel Flusso Standardizzato di Processo dedicato alle Prestazioni a sostegno del reddito.

In attesa delle necessarie implementazioni delle procedure a supporto del processo della certificazione della malattia, delle visite mediche di controllo e delle prestazioni di malattia e maternità, per lo svolgimento delle attività previste dal nuovo modello organizzativo, sia i medici che il personale amministrativo delle direzioni provinciali dovranno essere abilitati ad accedere alle procedure EAP delle diverse strutture territoriali che rientrano nella competenza organizzativa attribuita alla Sede provinciale.

Il Direttore Generale

Nori

Congedo paternità obbligatorio per legge

Nei disegni di legge in discussione alla Camera si parla dell’obbligo di prendere 4 giorni di congedo subito dopo la nascita del bimbo, a carico delle aziende e del sistema previdenziale per quelli autonomi

A casa qualche giorno con le mamme per godersi da vicino le prime ore di vita dei propri figli continuando a percepire lo stipendio pieno. Anche per i neopapà italiani, si avvicina il “congedo di paternità obbligatorio“, già in vigore in molti paesi europei. Nei disegni di legge in discussione alla Camera da qualche giorno, come riporta il Corriere della Sera, si parla proprio dell’obbligo di prendere quattro giorni di congedo subito dopo la nascita del bambino, a carico delle aziende per i lavoratori dipendenti e del sistema previdenziale per quelli autonomi.

Le proposte che sta esaminando la Commissione Lavoro della Camera sono due, molto simili tra loro: una del Pd, scritta da Alessia Mosca, e una del Pdl, firmata da Barbara Saltamartini.
Entrambe, con lo scopo di pensare al bene delle famiglie, di aiutare le donne nella gestione dei figli e di stimolare nei papà la voglia di prendersi cura dei loro eredi.

Il Portogallo ha già introdotto il congedo obbligatorio per i papà nel 2002. Quando era una scelta facoltativa, lo chiedeva meno del 2% degli uomini, adesso solo il 22%. In Italia, invece, al momento viene chiesto solamente da meno del 4% dei padri. Alcune aziende lo fanno già per scelta, ma altre potrebbero opporsi a una legge di questo tipo. “Quattro giorni per lavoratore con un tasso di natalità dell’1,24% – ha sottolineato Saltamartini – sono davvero poco cosa. Vogliamo aiutare le famiglie a fare figli e le donne a rimanere nel mondo del lavoro. Anche questo è sviluppo”.

SPECIFICAZIONI SULLE CATEGORIE CHE RISCHIANO DI NON RIENTRARE NEI BENEFICI CONCESSI DALLA L.104, A SEGUITO DELLA MANOVRA FINANZIARIA

Ci sono le persone con sindrome di Down, gli amputati di braccio e di spalla, le persone sorde, quelle colpite da psicosi ossessive o da tubercolosi polmonare, o quelle con sindrome schizofrenica cronica che abbiano disturbi del comportamento e delle relazioni sociali e limitata conservazione delle capacità intellettuali.

E con loro, molte altre. È il piccolo esercito di invalidi che subirà più direttamente le conseguenze della manovra finanziaria varata dal governo: le loro malattie, infatti, secondo le tabelle predisposte dal ministero della Sanità, rientrano fra la soglia minima di invalidità prevista finora per l’assegnazione del beneficio economico della pensione (il 74%) e il nuovo limite definito dal decreto legge dell’esecutivo, l’85%.

Nulla cambia (anche se si dovranno valutare le nuove norme nei casi di eventuali visite di controllo) per quanti già oggi percepiscono la pensione: una somma pari a 256,67 euro al mese per 13 mensilità (una ventina di euro in più, 277,57, per i ciechi civili assoluti). Cifra che – va ricordato – viene effettivamente versata solo se il soggetto non supera il limite di reddito di circa 4.400 euro l’anno se invalido civile parziale o di circa 15.150 euro in caso di invalidi civili totali, ciechi parziali o assoluti e sordi. Nulla cambia per chi ha già la pensione, molto cambia invece per coloro che presenteranno domanda di invalidità a partire da martedì prossimo, 1 giugno: se non raggiungeranno la soglia dell’85% infatti non otterranno infatti alcun beneficio economico. Per farsi un’idea delle categorie interessate, basta dare un’occhiata alle tabelle varate ormai quasi due decenni fa (era il febbraio 1992) con decreto del ministero della Sanità e che contengono le percentuali di invalidità a seconda delle “minorazioni e malattie invalidanti”: è sulla base di queste tabelle che i medici delle commissioni decidono la percentuale di invalidità di ogni singolo richiedente.

Si scopre allora che fra coloro che non potranno più ottenere il beneficio ci sono le persone con “sordità prelinguale da perdita uditiva grave bilaterale con evidenti fonologopatie audiogene” (percentuale fissata: 80%), quelle senza un arto superiore (amputazione di braccio: 75%; assenza congenita dell’arto superiore: 75%; amputazione di spalla: 80%), o quelle con ipoplasia renale bilaterale (una malformazione congenita per cui entrambi i reni sono poco sviluppati e di dimensioni ridotte: percentuale al 75%). Niente pensione per chi soffre di psicosi ossessiva (percentuale fissata dalle tabelle, a discrezione del medico, entro la forbice 71-80%), e nemmeno per chi ha subito una laringectomia totale (l’asportazione della lingua) con tracheostomia definitiva (il posizionamento di una cannula nella trachea per consentire la respirazione): la relativa percentuale di invalidità è fissata all’80%.

Niente da fare per i malati di bronchiectasia (dilatazione irreversibile di una porzione dell’albero bronchiale con incapacità ventilatoria di tipo ostruttivo: 80%), per coloro che soffrono di malattia polmonare ostruttiva cronica con prevalente bronchite (75%), per chi ha una tetraparesi con deficit di forza medio (dal 71 all’80%) e per chi deve fare i conti con miocardiopatie e valvulopatie con insufficienza cardiaca grave (dal 71 all’80%). Cordoni della borsa chiusi anche per le persone con sindrome di Down: la loro percentuale di invalidità è fissata al 75% (sale al 100% solo in presenza di un ritardo mentale grave). E anche in presenza di una sindrome schizofrenica cronica con disturbi del comportamento e delle relazioni sociali e una limitata conservazione delle capacità intellettuali non ci sarà alcun beneficio economico: la fascia prevista (71-80%) è ampiamente al di sotto del nuovo tetto. Resta invece qualche speranza per chi soffre di sindrome nefrosica con insufficienza renale grave e per tubercolosi polmonare con insufficienza respiratoria grave: la percentuale fissata dal ministero è compresa fra l’81 e il 90%: toccherà ai medici decidere se concedere o no la soglia minima dell’85% valida per la pensione.

Manovra economica, ecco i veri invalidi che non avranno la pensione

 

 

Il governo eleva la soglia di invalidità per ottenere la pensione dal 74 all’85%: nessun nuovo assegno, fra gli altri, per le persone down, per quelle con disturbi del comportamento e limitate capacità intellettuali, per gli amputati di braccio e spalla

Ci sono le persone con sindrome di Down, gli amputati di braccio e di spalla, le persone sorde, quelle colpite da psicosi ossessive o da tubercolosi polmonare, o quelle con sindrome schizofrenica cronica che abbiano disturbi del comportamento e delle relazioni sociali e limitata conservazione delle capacità intellettuali. E con loro, molte altre. È il piccolo esercito di invalidi che subirà più direttamente le conseguenze della manovra finanziaria varata dal governo: le loro malattie, infatti, secondo le tabelle predisposte dal ministero della Sanità, rientrano fra la soglia minima di invalidità prevista finora per l’assegnazione del beneficio economico della pensione (il 74%) e il nuovo limite definito dal decreto legge dell’esecutivo, l’85%.

Nulla cambia (anche se si dovranno valutare le nuove norme nei casi di eventuali visite di controllo) per quanti già oggi percepiscono la pensione: una somma pari a 256,67 euro al mese per 13 mensilità (una ventina di euro in più, 277,57, per i ciechi civili assoluti). Cifra che – va ricordato – viene effettivamente versata solo se il soggetto non supera il limite di reddito di circa 4.400 euro l’anno se invalido civile parziale o di circa 15.150 euro in caso di invalidi civili totali, ciechi parziali o assoluti e sordi. Nulla cambia per chi ha già la pensione, molto cambia invece per coloro che presenteranno domanda di invalidità a partire da martedì prossimo, 1 giugno: se non raggiungeranno la soglia dell’85% infatti non otterranno infatti alcun beneficio economico. Per farsi un’idea delle categorie interessate, basta dare un’occhiata alle tabelle varate ormai quasi due decenni fa (era il febbraio 1992) con decreto del ministero della Sanità e che contengono le percentuali di invalidità a seconda delle “minorazioni e malattie invalidanti”: è sulla base di queste tabelle che i medici delle commissioni decidono la percentuale di invalidità di ogni singolo richiedente.

Si scopre allora che fra coloro che non potranno più ottenere il beneficio ci sono le persone con “sordità prelinguale da perdita uditiva grave bilaterale con evidenti fonologopatie audiogene” (percentuale fissata: 80%), quelle senza un arto superiore (amputazione di braccio: 75%; assenza congenita dell’arto superiore: 75%; amputazione di spalla: 80%), o quelle con ipoplasia renale bilaterale (una malformazione congenita per cui entrambi i reni sono poco sviluppati e di dimensioni ridotte: percentuale al 75%). Niente pensione per chi soffre di psicosi ossessiva (percentuale fissata dalle tabelle, a discrezione del medico, entro la forbice 71-80%), e nemmeno per chi ha subito una laringectomia totale (l’asportazione della lingua) con tracheostomia definitiva (il posizionamento di una cannula nella trachea per consentire la respirazione): la relativa percentuale di invalidità è fissata all’80%.

Niente da fare per i malati di bronchiectasia (dilatazione irreversibile di una porzione dell’albero bronchiale con incapacità ventilatoria di tipo ostruttivo: 80%), per coloro che soffrono di malattia polmonare ostruttiva cronica con prevalente bronchite (75%), per chi ha una tetraparesi con deficit di forza medio (dal 71 all’80%) e per chi deve fare i conti con miocardiopatie e valvulopatie con insufficienza cardiaca grave (dal 71 all’80%). Cordoni della borsa chiusi anche per le persone con sindrome di Down: la loro percentuale di invalidità è fissata al 75% (sale al 100% solo in presenza di un ritardo mentale grave). E anche in presenza di una sindrome schizofrenica cronica con disturbi del comportamento e delle relazioni sociali e una limitata conservazione delle capacità intellettuali non ci sarà alcun beneficio economico: la fascia prevista (71-80%) è ampiamente al di sotto del nuovo tetto. Resta invece qualche speranza per chi soffre di sindrome nefrosica con insufficienza renale grave e per tubercolosi polmonare con insufficienza respiratoria grave: la percentuale fissata dal ministero è compresa fra l’81 e il 90%: toccherà ai medici decidere se concedere o no la soglia minima dell’85% valida per la pensione.

 

EROGAZIONE DI PRESIDI E DISPOSITIVI A CONSUMO RIPETUTO PER SOGGETTI PORTATORI DI LARINGECTOMIA E TRACHEOTOMIA

EROGAZIONE DI PRESIDI E DISPOSITIVI A CONSUMO RIPETUTO PER SOGGETTI PORTATORI DI LARINGECTOMIA E TRACHEOTOMIA, DI ENTERO – COLO . UROSTOMIA, DI INCONTINENZA URO – FECALE STABILIZZATA PER SOGGETTI OBBLIGATI A LETTO DA GRAVI PATOLOGIE CRONICHE, PORTATORI DI LESIONI CUTANEE E PIAGHE DA DECUBITO.

La fornitura dei sottoelencati ausili e presidi standardizzati monouso è disciplinata dal D.M.329/99 (Allegato 1 Elenco 2) e dal Decreto n. 321 del 31.05.01

  • ISO 09.15 Ausili per laringectomizzati e tracheotomizzati
  • ISO 09.18 Ausili per entero-colo e uro stomia
  • ISO 09.24 Ausili per incontinenti con sistema di raccolta
  • ISO 09.27 Raccoglitori di urina
  • ISO 09.30 Ausili per incontinenti con sistema di assorbenza
  • ISO 09.21 Ausili per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee da decubito

Prescrizione

Per ottenere i presidi e dispositivi medici che gli sono necessari, l’assistito deve esibire al Distretto di residenza il certificato redatto dal medico curante che attesta la condizione patologica e la necessità di ausili e presidi a consumo ripetuto e il modello regionale “03” con la prescrizione redatta da medico specialista abilitato, operante nelle Strutture accreditate e/o nel Distretto. Il modello “03” così redatto è valido per un periodo non superiore ad un anno e comunque fino ad eventuale variazione del fabbisogno prescritto. 

Autorizzazione

Il medico del Distretto, valutata la congruità del fabbisogno e autorizza sanitariamente la fornitura. 
L’operatore dell’Ufficio Assistenza Protesica, avvalendosi del sistema informatico, trasmette alla ditta fornitrice aggiudicataria del servizio l’ordine per la consegna a domicilio del fabbisogno trimestrale dei presidi necessari. 
Lo stesso operatore dell’Ufficio Assistenza Protesica custodisce agli atti in un fascicolo personale dell’assistito le copie degli ordini effettuati.
Nell’indicazione del fabbisogno la prima fornitura terrà conto dell’eventuale necessità di verificare l’adattabilità del paziente al dispositivo prescritto, per evitare possibili sprechi.
L’Ufficio Centrale di Controllo istituito presso il Dipartimento Cure Primarie, con Deliberazione n. 435 del 31.10.2002, è a disposizione degli operatori distrettuali per informazione, consulenza e supporto tecnico in materia di assistenza protesica.
L’Ufficio Centrale di Controllo del Dipartimento Cure Primarie acquisisce mensilmente dalla ditta aggiudicataria del servizio la fatturazione relativa ai presidi erogati, suddivisi per classe, con l’indicazione della relativa spesa. 
Gli ausili e presidi a consumo ripetuto sono concedibili, di norma, ai soli cittadini residenti nell’ASL perché non sono soggetti a forme di compensazione interregionale. E’ però possibile fornire ausili e presidi a consumo ripetuto ad assistiti non residenti nell’ASL a condizione che il Distretto acquisisca dall’ASL di residenza del richiedente l’autorizzazione alla fornitura . Il Distretto, acquisita l’autorizzazione, invierà copia della documentazione relativa con l’importo di spesa sostenuta all’U.O. Economico Finanziaria, che emetterà la fatturazione relativa ai prodotti prescritti ed autorizzati a carico dell’ASL di residenza dell’assistito.

Fornitura ausili per laringectomizzati e tracheostomizzati

I seguenti apparecchi e dispositivi sono forniti direttamente, o per il tramite del distretto di residenza, dal Servizio Assistenza Farmaceutica dell’ASL

  • aspiratore elettrico o a batteria (se non viene specificato il tipo, viene fornito l’aspiratore elettrico);
  • solo un tipo di aspiratore per ciascun paziente;
  • sondini per aspirazione: 90 al mese, con la specifica del calibro e del fabbisogno giornaliero.
  • cannule e controcannule con l’indicazione dettagliata del numero, del tipo di cannula e del relativo codice.

In base a prescrizione specialistica motivata e autorizzata dal Distretto, il Servizio Assistenza Farmaceutica dell’ASL può inoltre fornire i seguenti dispositivi, nei quantitativi massimi indicati:

  • metalline: 30 al mese;
  • cateteri mounth: 4 al mese;
  • nasi artificiali: 30 al mese;
  • collarini: 5 al mese;
  • filtri thermovent: 30 al mese;
  • copristoma: 1 al mese.

Fornitura ausili per entero-colo-urostomizzati, per incontinenti e per lesioni da decubito

La ditta aggiudicataria del servizio provvede, con propri automezzi, alla consegna dei presidi autorizzati dal Distretto, al domicilio del destinatario, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’apposito capitolato di gara e delle norme vigenti sulla riservatezza.

Fino a diversa disposizione ministeriale e/o regionale sull’argomento, è possibile concedere la fornitura di sistemi di assorbenza associati a sistemi di raccolta, per il fabbisogno mensile massimo consentito da ciascuno dei due codici distintivi, esclusivamente ai soggetti affetti da incontinenza sfinterica e contemporaneamente da ritenzione urinaria, causate da sindrome della spina bifida, da tumori del rachide o da altre gravi lesioni midollari .

FORNITURE A CITTADINI RESIDENTI IN ALTRA A.S.L.

I cittadini che hanno diritto alla fornitura degli ausili, protesi e ortesi, temporaneamente domiciliati ma non residenti nell’A.S.L. della provincia di Como devono richiedere direttamente, o per tramite del Distretto di domiciliazione, la preventiva autorizzazione alla fornitura di quanto prescritto all’ASL di residenza. Il Distretto provvede a documentare la spesa sostenuta all’U.O. Economico-Finanziaria che emetterà regolare fattura all’A.S.L. di residenza che ha autorizzato la fornitura.

OSPITI IN R.S.A.

Di norma le R.S.A che ospitano disabili totalmente non autosufficienti devono provvedere direttamente alla fornitura dei pannoloni per incontinenti, in quanto percepiscono apposito finanziamento regionale e dei letti, materassi e cuscini antidecubito, che sono arredi indispensabili all’accreditamento delle strutture stesse. 
Ausili e presidi protesici diversi da quelli sopra indicati possono essere forniti a persone ospiti in R.S.A, con relativo onere a carico dell’ASL di residenza, con le stesse procedure previste per i disabili e con gli stessi vincoli normativi (che regolano la prescrizione, l’autorizzazione, la fornitura, il collaudo, il comodato d’uso, la gestione in economia dei presidi ricondizionati ecc.), come ribadito dalla nota regionale prot. n. 24262/G del 12.04.99.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• D.G.R. n.44327 del 13.11.84 e successive modificazioni
• Circolare n.2832 del 01.03.88
• Circolare n.140 del 17.12.91
• Circolare Ministero della Sanità n.500.6/AG 17/1/244 del 11.04.92
• Nota Regionale n.7727/ISSI del 21.05.92
• Circolare 27/SAN del 13.05.93
• Nota regionale prot. n. 24262/G del 12.04.99.
• D.M. 27.08.99
• Circolare Regionale n.31 del 19.06 2000
• Decreto n.321 del 31.05.2001
• Regolamento aziendale per la prescrizione e autorizzazione alla fornitura 
di presidi protesici approvato con deliberazione n.435 del 31.10.2002

 

UN GRAZIE SPECIALE A GIUSEPPE PIOVESAN CHE MI HA MANDATO DRITTA