Curarsi per un tumore senza perdere il lavoro

ONCOLOGIA NUOVE NORME CONGEDO IN PIÙ PER I PAZIENTI DOPO LE ASSENZE PER MALATTIA UN’IMPORTANTE NOVITÀ LEGISLATIVA PER CHI DEVE AFFRONTARE I TRATTAMENTI

Curarsi per un tumore senza perdere il lavoro

La chemio può richiedere lunghi tempi di recupero

U n diritto in più per le oltre 300 mila persone che ogni anno in Italia si ammalano di cancro: quello a conservare lavoro e stipendio durante le cure. Lo ha sancito un decreto legislativo (in attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183) approvato di recente grazie alla tenacia dell’Associazione italiana malati di cancro.
In Italia vivono circa 690 mila persone che affrontano una diagnosi di cancro in età lavorativa. Secondo i dati presentati durante l’ultima Giornata nazionale del malato oncologico, organizzata dalla Favo (Federazione delle associazioni di volontariato in oncologia), tre malati su quattro vogliono continuare a lavorare, ad essere parte attiva della società, ma spesso non sanno che esistono norme che prevedono specifiche tutele e facilitano il reinserimento (prevedendo, ad esempio, il passaggio al part time). 
Finora chi veniva colpito dal tumore, se si assentava per le cure oltre al periodo previsto dal contratto di lavoro perdeva la retribuzione. «Ora non sarà più così – spiega Elisabetta Iannelli, vice presidente di Aimac -. I lavoratori cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento potranno fruire, oltre alle assenze per malattia previste dai contratti, di un congedo per cure (non più di trenta giorni, anche frazionati)». E durante il congedo il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime delle assenze per malattia. La necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta deve, tuttavia, risultare espressamente dalla domanda del dipendente interessato, accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica. «Occorre essere consapevoli, comunque, – aggiunge Marco Venturini, presidente eletto dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) – che chi è colpito da tumore può continuare a lavorare, ma anche che le sue prestazioni possono cambiare». Ad esempio, un intervento chirurgico può comportare lunghi periodi di ripresa (o cambiamenti definitivi) e la chemioterapia richiede tempi di recupero e specifico sostegno: i pazienti, consapevoli della loro situazione e della tossicità delle cure, possono e devono lavorare, ma non necessariamente come prima della malattia. Anche l’Inps, infine, farà la sua parte: «I pazienti oncologici non saranno sottoposti a visite fiscali ripetitive e invasive che rischiano di incidere sui tempi delle cure» conclude Massimo Piccioni, presidente della Commissione medica superiore dell’Istituto.
Vera Martinella 

Vera Martinella

http://www.corriere.it/

CARTA DI LEDHA

 

Un bambino o una bambina saranno ricoverati in ospedale solo se le cure di cui hanno bisogno non possono essere assicurate, con la stessa efficacia, a casa o in regime di day hospital.

 

Un bambino o una bambina ricoverati in ospedale avranno diritto alla vicinanza dei propri genitori o di altre persone amiche in ogni momento della giornata.

 

I genitori verranno accolti all’interno del reparto e saranno aiutati e incoraggiati a rimanervi. Essi saranno messi in condizione di non dovrer affrontare spese aggiuntive o subire perdite economiche. Per partecipare alla cura del proprio figlio, i genitori saranno informati riguardo ai tempi e ai ritmi della vita del reparto e la loro attiva collaborazione sarà incoraggiata.

 

Bambini e genitori hanno diritto a ricevere informazioni in modo adeguato alle proprie conoscenze e capacità di comprensione. Il personale cercherà di minimizzare lo stress fisico ed emotivo conseguente al ricovero ed alla lunga ospedalizzazione.

 

Bambini e genitori hanno il diritto a partecipare consapevolmente alle decisioni sanitarie che li riguardano. Ad ogni bambino o bambina saranno evitate cure mediche ed esami superflui.

 

Un bambino o una bambina ricoverati saranno curati assieme ad altri bambini che hanno le stesse esigenze di crescita e sviluppo e non saranno inseriti in reparti per adulti. Non viene posto nessun limite all’età dei visitatori dei bambini ricoverati.

 

Un bambino o una bambina ricoverati avranno la possibilità di giocare, divertirsi e lavorare in maniera adeguata alla loro età e condizione medica. Avranno la possibilità di vivere in un ambiente pensato e attrezzato per le loro esigenze in questo senso.

 

Bambini o bambine saranno seguiti da uno staff adeguatamente preparato in grado di affrontare i bisogni fisici, emotivi, e di crescita dell’intero nucleo familiare.

 

Continuità e costanza nelle cure sarà assicurata dall’equipe del reparto.

 

Bambini e bambine ricoverati saranno trattati con tatto e comprensione; la loro privacy sarà rispettata in ogni momento.

fonte: EACH – European Association

for Children in Hospital

www.each-for-sick-children.org

 

 

 

 

CARTA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA

 

La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e l’Adolescenza è stata approvata dall’Assemblea delle Nazioni Unite (ONU) a New York il 20 Novembre del 1989. L’Italia ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione il 27 Maggio 1991 attraverso l’approvazione della Legge n.176. E’ importante che tutti i genitori e gli adulti responsabili conoscano in dettaglio questo documento al fine di essere, ognuno nel proprio ambiente e attraverso le proprie opportunità, difensori consapevoli e convinti dei diritti di ogni bambino che nasce. Questo documento vede nei bambini e negli adolescenti non solo degli oggetti di tutela, ma soprattutto dei soggetti di diritto, proponendo una nuova consapevolezza sul valore che l’infanzia rappresenta per l’intero pianeta. Il testo che segue è la versione integrale del documento riscritta da un gruppo di bambini di Palermo.

 

 

 

Bambino o bambina è ogni essere umano fino a 18 anni.

 

Gli Stati devono rispettare, nel loro territorio, i diritti di tutti i bambini: handicappati, ricchi e poveri, maschi e femmine, di diverse razze, di religione diversa, ecc.

 

Tutti coloro che comandano devono proteggere il bambino e assicurargli le cure necessarie per il suo benessere.

 

Ogni Stato deve attuare questa convenzione con il massimo impegno per mezzo di leggi, finanziamenti e altri interventi. In caso di necessità gli Stati più poveri dovranno essere aiutati da quelli più ricchi.

 

Gli Stati devono rispettare chi si occupa del bambino.

 

Il bambino ha diritto alla vita. Gli Stati devono aiutarlo a crescere.

 

Quando nasce un bambino ha diritto ad avere un nome, ed essere registrato ed avere l’affetto dei genitori.

 

Il bambino ha diritto al proprio nome, alla propria nazionalità e a rimanere sempre in relazione con la sua famiglia.

 

Il bambino non può essere separato, contro la sua volontà, dai genitori. La legge può decidere diversamente quando il bambino viene maltrattato. Il bambino separato dai genitori deve mantenere i contatti con essi. Quando la separazione avviene per azione di uno Stato (carcerazione dei genitori, deportazione, ecc.) il bambino deve essere informato del luogo dove si trovano i suoi genitori.

 

Il bambino ha diritto ad andare in qualsiasi Stato per unirsi ai genitori. Se i genitori abitano in Stati diversi, il bambino ha diritto di mantenersi in contatto con loro.

 

Il bambino non può essere portato in un altro Stato illecitamente. Tutti gli Stati si devono mettere d’accordo per garantire questo diritto.

 

Il bambino deve poter esprimere la propria opinione su tutte le cose che lo riguardano. Quando si prendono decisioni che lo interessano, prima deve essere ascoltato.

 

Il bambino ha diritto di esprimersi liberamente con la parola, con lo scritto, il disegno, la stampa, ecc.

 

Gli Stati devono rispettare il diritto del bambino alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

 

Il bambino ha diritto alla libertà di associazione e di riunione pacifica.

 

Il bambino deve essere rispettato nella sua vita privata. Nessuno può entrare a casa sua, leggere la sua corrispondenza o parlare male di lui.

 

Il bambino ha diritto a conoscere tutte le informazioni utili al suo benessere. Gli Stati devono: far fare libri, film ed altro materiale utile per il bambino; scambiare con altri Stati tutti i materiali interessanti adatti per i bambini; proteggere i bambini dai libri o da altro materiale dannoso per loro.

 

I genitori (o i tutori legali) devono curare l’educazione e lo sviluppo del bambino. Lo Stato li deve aiutare rendendo più facile il loro compito.

 

Gli Stati devono proteggere il bambino da ogni forma di violenza.

 

Lo Stato deve assistere il bambino che non può stare con la sua famiglia affidandolo a qualcuno. Chi si occupa del bambino deve rispettare le sue abitudini.

 

Gli Stati devono permettere l’adozione nell’interesse del bambino. L’adozione deve essere autorizzata dalle autorità con il consenso dei parenti del bambino. Se l’adozione non può avvenire nello Stato del bambino, si può fare in un altro Stato. L’adozione non deve mai essere fatta per soldi.

 

Gli Stati devono cercare di unire alla sua famiglia il bambino separato e, se non ha famiglia, lo Stato lo deve proteggere come qualsiasi altro bambino.

 

Il bambino svantaggiato fisicamente e mentalmente deve vivere una vita completa e soddisfacente. Gli Stati devono scambiarsi tutte le informazioni utili per migliorare la vita dei bambini disabili e devono garantire l’assistenza gratuita se i genitori o i tutori sono poveri. Inoltre bisogna fornire al bambino occasioni di divertimento.

 

Il bambino deve poter vivere in salute anche con l’aiuto della medicina.

 

Gli Stati devono garantire questo diritto con diverse iniziative: fare in modo che muoiano meno bambini nel primo anno di vita; garantire a tutti i bambini l’assistenza medica; combattere le malattie e la malnutrizione fornendo cibi nutritivi ed acqua potabile; assistere le madri prima e dopo il parto; informare tutti i cittadini sull’importanza dell’allattamento al seno e sull’igiene; aiutare i genitori a prevenire le malattie e a limitare le nascite. Il bambino che è stato curato deve essere controllato periodicamente.

 

Ogni bambino deve essere assistito in caso di necessità, di malattia o necessità economica, tenendo conto delle possibilità dei genitori o dei tutori.

 

Ogni bambino ha diritto a vivere bene. Gli Stati devono aiutare la famiglia a nutrirlo, a vestirlo, ad avere una casa, anche quando il padre si trova in un altro Stato.

 

Il bambino ha diritto all’istruzione. Per garantire questo diritto gli Stati devono: fare le scuole elementari obbligatorie per tutti; fare in modo che tutti possano frequentare le scuole medie; aiutare chi ha la capacità a frequentare le scuole superiori; informare i bambini sulle varie scuole che esistono.

 

Gli Stati devono controllare, anche, che nella scuola siano rispettati i diritti dei bambini.

 

L’educazione del bambino deve: sviluppare tutte le sue capacità; rispettare i diritti umani e le libertà; rispettare i genitori, la lingua e la cultura del Paese in cui egli vive; preparare il bambino ad andare d’accordo con tutti; rispettare l’ambiente naturale.

 

Il bambino che ha una lingua o una religione diversa, ha il diritto di unirsi con altri del suo gruppo per partecipare ai riti e a parlare la propria lingua.

 

Il bambino ha il diritto di giocare, di riposarsi e di svagarsi. Gli Stati devono garantire a tutti questo diritto.

 

Il bambino non deve essere costretto a fare dei lavori pesanti o rischiosi per la sua salute. Gli Stati devono approvare delle leggi che stabiliscono a quale età si può lavorare, con quali orari ed in quali condizioni. Devono punire chi non le rispetta.

 

Gli Stati devono proteggere il bambino contro le droghe ed evitare che sia impiegato nel commercio della droga.

 

Gli Stati devono proteggere il bambino dallo sfruttamento sessuale.

 

Gli Stati devono mettersi d’accordo per evitare il rapimento, la vendetta o il traffico di bambini.

 

Gli Stati devono proteggere il bambino da ogni forma di sfruttamento.

 

Nessun bambino deve essere sottoposto a tortura o punizioni crudeli. Se un bambino deve andare in prigione, deve essere per un motivo molto grave e per un breve periodo. In carcere deve essere rispettato, deve mantenere i contatti con la famiglia e deve essere tenuto separato da carcerati adulti.

 

In caso di guerra i bambini non devono essere chiamati a partecipare se non hanno almeno 15 anni.

 

Se il bambino è vittima della guerra, tortura o sfruttamento deve essere aiutato a recuperare la sua salute.

 

Il bambino che non osserva la legge deve essere trattato in modo da rispettare la sua dignità. Gli Stati devono garantire: che nessun bambino sia punito per cose non punite dalla legge dello Stato; che il bambino accusato sia assistito da un avvocato e sia ritenuto innocente finché non è condannato; che la sua causa sia definita velocemente; che, se giudicato colpevole, abbia il diritto alla revisione della sentenza; che se parla un’altra lingua abbia l’assistenza di un interprete.

 

Gli articoli di questa Convenzione non devono essere sostituiti alla legge dello Stato se questa è più favorevole al bambino.

 

Gli Stati devono far riconoscere i diritti dei bambini sia ai bambini stessi sia agli adulti.

 

Gli Stati devono scegliere dei rappresentanti che si riuniscano periodicamente e controllino se i diritti dei bambini vengono rispettati.

 

Entro due anni dalla approvazione di questa Convenzione, gli Stati devono informare il Segretario Generale dell’ONU, comunicando come l’hanno messa in pratica.

 

Le Nazioni Unite possono incaricare l’UNICEF di controllare come i diritti dei bambini vengono rispettati in tutti gli Stati del mondo.

 

Questa Convenzione può essere firmata da tutti gli Stati del mondo.

 

La Convenzione deve essere approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU.

 

La Convenzione può essere firmata, anche dopo l’approvazione, da qualsiasi altro Stato.

 

La Convenzione entra in vigore dopo 30 giorni che è stata approvata dall’ONU:

 

Ogni Stato può proporre cambiamenti al testo della Convenzione inviando le proposte di modifica al Segretario Generale dell’ONU.

 

Il Segretario Generale farà conoscere a tutti gli Stati le osservazioni e le proposte di modifica fatte da ogni Stato.

 

Uno Stato può ritirare l’adesione alla Convenzione.

 

La Convenzione è depositata presso il Segretario Generale dell’ONU.

 

La Convenzione depositata è scritta in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo.

 

CARTA DEI DIRITTI DEL’ANZIANO

Diritti dell’anziano

 

La persona anziana ha il diritto:

di conservare la propria individualità e libertà;

di conservare le proprie credenze, opinioni e sentimenti, anche se essi appaiono anacronistici e in contrasto con quelli della maggior parte della popolazione e/o dell’ambiente umano di cui fa parte;

di conservare le proprie modalità di condotta, anche se esse appaiono anacronistiche e in contrasto con quelle della maggior parte della popolazione e/o dell’ambiente umano di cui fa parte;

di continuare a vivere nel proprio domicilio;

di essere accudita e curata, quando necessario, al proprio domicilio, giovandosi dei più aggiornati mezzi terapeutici;

di continuare a vivere con i propri famigliari;

di conservare relazioni con persone di ogni età;

di usufruire, se necessario, delle forme più aggiornate di riattivazione, riabilitazione e risocializzazione;

di essere salvaguardata da ogni forma di violenza fisica e morale, ivi compresa l’omissione di interventi che possono migliorare le sue condizioni di vita e anche aumentare il desiderio e il piacere di vivere;

di essere messa in condizione di conservare la propria dignità e il proprio valore, anche quando non è più totalmente autonoma e autosufficiente;

di essere messa in condizione di esprimere le proprie attitudini e creatività.

 

 

 

Doveri della società

 

La società ha il dovere:

di rispettare l’individualità di ogni persona anziana, evitando nei suoi confronti interventi decisi solo in funzione della sua età anagrafica;

di rispettare credenze, opinioni e sentimenti delle persone anziane, sforzandosi di coglierne il significato nell’evoluzione di una cultura e di una popolazione;

di rispettare le modalità di condotta delle persone anziane, riconoscendo il loro valore ed evitando di “correggerle” o di deriderle;

di consentire ad ogni persona anziana di vivere nel proprio domicilio o, in caso di assoluta impossibilità, di usufruire di soluzioni nelle quali possa ritrovare alcuni aspetti dell’abitazione forzatamente abbandonata;

di accudire e curare l’anziano fin dove è possibile a domicilio, riducendo gli eventuali periodi di ospedalizzazione e fornendo ogni trattamento ritenuto utile;

di favorire per quanto possibile la convivenza con i famigliari, sostenendo se necessario questi ultimi e stimolando ogni possibilità di integrazione;

di evitare nei confronti dell’anziano ogni forma di ghettizzazione che gli impedisca di interagire anche con la parte più giovane della popolazione;

di attuare nei riguardi degli anziani che presentano deficit, alterazioni o limitazioni funzionali ogni forma possibile di riattivazione, riabilitazione e risocializzazione che coinvolga anche i suoi famigliari e gli operatori socio-sanitari;

di contrastare nelle famiglie e nelle istituzioni ogni forma di sopraffazione e prevaricazione a danno degli anziani e di verificare che ad essi siano dedicati tutti gli interventi che possono attenuare la loro sofferenza e migliorare la loro condizione esistenziale;

di operare perché, anche nei casi fisicamente e/o psichicamente meno fortunati, siano potenziate le capacità residue di ogni persona e realizzato un clima di accettazione, di condivisione e di solidarietà;

di fornire ad ogni persona che invecchia la possibilità di conoscere e di attuare le proprie attitudini, così da poter continuare a realizzare se stessa anche ad età avanzata, di metterla nelle condizioni di esprimere la propria emotività, fonte della creatività da cui trae energia l’invecchiamento, di farle mantenere e riconoscere il proprio valore, al limite anche soltanto affettivo.

 

 

 

LN-A (Fondazione per la lotta alla non autosufficienza) ha stilato la “Carta dei diritti dell’anziano” in cui ad ognuno dei diritti individuati corrisponde un preciso dovere da parte della società.

 

 

 

CARTA DEI DIRITTI DEL MALATO DI ALZHEIMER

 

 

 

La Federazione Alzheimer Italia riconosce questi principi come fondamentali per salvaguardare la qualità della vita dei malati di Alzheimer e di coloro che se ne prendono cura: familiari e assistenti

 

 

 

Diritto del malato a un rispetto e a una dignità pari a quella di ogni altro cittadino

 

 

Diritto del malato a essere informato, nelle fasi precoci della malattia, e dei congiunti o rappresentanti legali in qualsiasi fase della stessa, per quanto possibile, sulla sua malattia e sulla sua prevedibile evoluzione

 

 

Diritto del malato (o del rappresentante legale) a partecipare, per quanto possibile, alle decisioni riguardanti il tipo di cura e di assistenza presente e futura

 

 

Diritto del malato ad accedere a ogni servizio sanitario e/o assistenziale al pari di ogni altro cittadino: questo diritto implica che attenzioni particolari siano rivolte affinché i malati possano realmente accedere a certi servizi da cui la loro mancanza di autonomia tende ad allontanarli

 

 

Diritto del malato di disporre di servizi specializzati, che affrontino specificamente i problemi della demenza

 

 

Diritto del malato e di chi si prende cura di lui di scegliere fra le diverse opzioni di cura/assistenza che si prospettano

 

 

Diritto del malato, considerata la sua vulnerabilità, a una speciale tutela e garanzia contro gli abusi fisici e patrimoniali

 

Diritto del malato, in assenza di rappresentanti legali, o nel caso in cui i potenziali rappresentanti legali rifiutassero la tutela, di avere per legge un tutore ufficiale scelto dal tribunale

 

 

Questa Carta è’ stata approvata dalle Assemblee Generali di Alzheimer’s Disease International (A.D.I.), Alzheimer Europe e Federazione Alzheimer

CARTA EUROPEA DEI DIRITTI DEL MALATO

 

1. Diritto a misure preventive.

 

Ogni individuo ha diritto a servizi appropriati a prevenire la malattia.

 

 

 

 

 

2. Diritto all’accesso.

 

Ogni individuo ha il diritto di accedere ai servizi sanitari che il suo stato di salute richiede. I servizi sanitari devono garantire eguale accesso a ognuno, senza discriminazioni sulla base delle risorse finanziarie, del luogo di residenza, del tipo di malattia o del momento di accesso al servizio.

 

 

 

 

 

3. Diritto alla informazione.

 

Ogni individuo ha il diritto di accedere a tutti i tipi di informazione che riguardano il suo stato di salute e i servizi sanitari e come utilizzarli, nonché a tutti quelli che la ricerca scientifica e la innovazione tecnologica rendono disponibili.

 

 

 

 

 

4. Diritto al consenso.

 

Ogni individuo ha il diritto ad accedere a tutte le informazioni che lo possono mettere in grado di partecipare attivamente alle decisioni che riguardano la sua salute. Queste informazioni sono un prerequisito per ogni procedura e trattamento, ivi compresa la partecipazione alla ricerca scientifica.

 

 

 

 

 

5. Diritto alla libera scelta.

 

Ogni individuo ha il diritto di scegliere liberamente tra differenti procedure ed erogatori di trattamenti sanitari sulla base di adeguate informazioni.

 

 

 

 

 

6. Diritto alla privacy e alla confidenzialità.

 

Ogni individuo ha il diritto alla confidenzialità delle informazioni di carattere personale, incluse quelle che riguardano il suo stato di salute e le possibili procedure diagnostiche o terapeutiche, così come ha diritto alla protezione della sua privacy durante l’attuazione di esami diagnostici, visite specialistiche e trattamenti medico-chirurgici in generale.

 

 

 

 

 

7. Diritto al rispetto del tempo dei pazienti.

 

Ogni individuo ha diritto a ricevere i necessari trattamenti sanitari in un periodo di tempo veloce e predeterminato. Questo diritto si applica a ogni fase del trattamento.

 

 

 

 

 

8. Diritto al rispetto di standard di qualità.

 

Ogni individuo ha il diritto di accedere a servizi sanitari di alta qualità, sulla base della definizione e del rispetto di precisi standard.

 

 

 

 

 

9. Diritto alla sicurezza.

 

Ogni individuo ha il diritto di essere libero da danni derivanti dal cattivo funzionamento dei servizi sanitari, dalla malpractice e dagli errori medici, e ha il diritto di accesso a servizi e trattamenti sanitari che garantiscano elevati standard di sicurezza.

 

 

 

 

 

10. Diritto alla innovazione.

 

Ogni individuo ha il diritto all’accesso a procedure innovative, incluse quelle diagnostiche, secondo gli standard internazionali e indipendentemente da considerazioni economiche o finanziarie.

 

 

 

 

 

11. Diritto a evitare le sofferenze e il dolore non necessari.

 

Ogni individuo ha il  diritto di evitare quanta più sofferenza possibile, in ogni fase della sua malattia.

 

 

 

 

 

12. Diritto a un trattamento personalizzato.

 

Ogni individuo ha il diritto a programmi diagnostici o terapeutici quanto più possibile adatti alle sue personali esigenze.

 

 

 

 

 

13. Diritto al reclamo.

 

Ogni individuo ha il diritto di reclamare ogni qual volta abbia sofferto un danno e ha il diritto a ricevere una risposta o un altro tipo di reazione.

 

 

 

 

 

14. Diritto al risarcimento.

 

Ogni individuo ha il diritto di ricevere un sufficiente risarcimento in un tempo ragionevolmente breve ogni qual volta abbia sofferto un danno fisico ovvero morale e psicologico causato da in trattamento di un servizio sanitario.

 

 

 

 

Manovra economica, ecco i veri invalidi che non avranno la pensione

 

 

Il governo eleva la soglia di invalidità per ottenere la pensione dal 74 all’85%: nessun nuovo assegno, fra gli altri, per le persone down, per quelle con disturbi del comportamento e limitate capacità intellettuali, per gli amputati di braccio e spalla

Ci sono le persone con sindrome di Down, gli amputati di braccio e di spalla, le persone sorde, quelle colpite da psicosi ossessive o da tubercolosi polmonare, o quelle con sindrome schizofrenica cronica che abbiano disturbi del comportamento e delle relazioni sociali e limitata conservazione delle capacità intellettuali. E con loro, molte altre. È il piccolo esercito di invalidi che subirà più direttamente le conseguenze della manovra finanziaria varata dal governo: le loro malattie, infatti, secondo le tabelle predisposte dal ministero della Sanità, rientrano fra la soglia minima di invalidità prevista finora per l’assegnazione del beneficio economico della pensione (il 74%) e il nuovo limite definito dal decreto legge dell’esecutivo, l’85%.

Nulla cambia (anche se si dovranno valutare le nuove norme nei casi di eventuali visite di controllo) per quanti già oggi percepiscono la pensione: una somma pari a 256,67 euro al mese per 13 mensilità (una ventina di euro in più, 277,57, per i ciechi civili assoluti). Cifra che – va ricordato – viene effettivamente versata solo se il soggetto non supera il limite di reddito di circa 4.400 euro l’anno se invalido civile parziale o di circa 15.150 euro in caso di invalidi civili totali, ciechi parziali o assoluti e sordi. Nulla cambia per chi ha già la pensione, molto cambia invece per coloro che presenteranno domanda di invalidità a partire da martedì prossimo, 1 giugno: se non raggiungeranno la soglia dell’85% infatti non otterranno infatti alcun beneficio economico. Per farsi un’idea delle categorie interessate, basta dare un’occhiata alle tabelle varate ormai quasi due decenni fa (era il febbraio 1992) con decreto del ministero della Sanità e che contengono le percentuali di invalidità a seconda delle “minorazioni e malattie invalidanti”: è sulla base di queste tabelle che i medici delle commissioni decidono la percentuale di invalidità di ogni singolo richiedente.

Si scopre allora che fra coloro che non potranno più ottenere il beneficio ci sono le persone con “sordità prelinguale da perdita uditiva grave bilaterale con evidenti fonologopatie audiogene” (percentuale fissata: 80%), quelle senza un arto superiore (amputazione di braccio: 75%; assenza congenita dell’arto superiore: 75%; amputazione di spalla: 80%), o quelle con ipoplasia renale bilaterale (una malformazione congenita per cui entrambi i reni sono poco sviluppati e di dimensioni ridotte: percentuale al 75%). Niente pensione per chi soffre di psicosi ossessiva (percentuale fissata dalle tabelle, a discrezione del medico, entro la forbice 71-80%), e nemmeno per chi ha subito una laringectomia totale (l’asportazione della lingua) con tracheostomia definitiva (il posizionamento di una cannula nella trachea per consentire la respirazione): la relativa percentuale di invalidità è fissata all’80%.

Niente da fare per i malati di bronchiectasia (dilatazione irreversibile di una porzione dell’albero bronchiale con incapacità ventilatoria di tipo ostruttivo: 80%), per coloro che soffrono di malattia polmonare ostruttiva cronica con prevalente bronchite (75%), per chi ha una tetraparesi con deficit di forza medio (dal 71 all’80%) e per chi deve fare i conti con miocardiopatie e valvulopatie con insufficienza cardiaca grave (dal 71 all’80%). Cordoni della borsa chiusi anche per le persone con sindrome di Down: la loro percentuale di invalidità è fissata al 75% (sale al 100% solo in presenza di un ritardo mentale grave). E anche in presenza di una sindrome schizofrenica cronica con disturbi del comportamento e delle relazioni sociali e una limitata conservazione delle capacità intellettuali non ci sarà alcun beneficio economico: la fascia prevista (71-80%) è ampiamente al di sotto del nuovo tetto. Resta invece qualche speranza per chi soffre di sindrome nefrosica con insufficienza renale grave e per tubercolosi polmonare con insufficienza respiratoria grave: la percentuale fissata dal ministero è compresa fra l’81 e il 90%: toccherà ai medici decidere se concedere o no la soglia minima dell’85% valida per la pensione.

 

EROGAZIONE DI PRESIDI E DISPOSITIVI A CONSUMO RIPETUTO PER SOGGETTI PORTATORI DI LARINGECTOMIA E TRACHEOTOMIA

EROGAZIONE DI PRESIDI E DISPOSITIVI A CONSUMO RIPETUTO PER SOGGETTI PORTATORI DI LARINGECTOMIA E TRACHEOTOMIA, DI ENTERO – COLO . UROSTOMIA, DI INCONTINENZA URO – FECALE STABILIZZATA PER SOGGETTI OBBLIGATI A LETTO DA GRAVI PATOLOGIE CRONICHE, PORTATORI DI LESIONI CUTANEE E PIAGHE DA DECUBITO.

La fornitura dei sottoelencati ausili e presidi standardizzati monouso è disciplinata dal D.M.329/99 (Allegato 1 Elenco 2) e dal Decreto n. 321 del 31.05.01

  • ISO 09.15 Ausili per laringectomizzati e tracheotomizzati
  • ISO 09.18 Ausili per entero-colo e uro stomia
  • ISO 09.24 Ausili per incontinenti con sistema di raccolta
  • ISO 09.27 Raccoglitori di urina
  • ISO 09.30 Ausili per incontinenti con sistema di assorbenza
  • ISO 09.21 Ausili per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee da decubito

Prescrizione

Per ottenere i presidi e dispositivi medici che gli sono necessari, l’assistito deve esibire al Distretto di residenza il certificato redatto dal medico curante che attesta la condizione patologica e la necessità di ausili e presidi a consumo ripetuto e il modello regionale “03” con la prescrizione redatta da medico specialista abilitato, operante nelle Strutture accreditate e/o nel Distretto. Il modello “03” così redatto è valido per un periodo non superiore ad un anno e comunque fino ad eventuale variazione del fabbisogno prescritto. 

Autorizzazione

Il medico del Distretto, valutata la congruità del fabbisogno e autorizza sanitariamente la fornitura. 
L’operatore dell’Ufficio Assistenza Protesica, avvalendosi del sistema informatico, trasmette alla ditta fornitrice aggiudicataria del servizio l’ordine per la consegna a domicilio del fabbisogno trimestrale dei presidi necessari. 
Lo stesso operatore dell’Ufficio Assistenza Protesica custodisce agli atti in un fascicolo personale dell’assistito le copie degli ordini effettuati.
Nell’indicazione del fabbisogno la prima fornitura terrà conto dell’eventuale necessità di verificare l’adattabilità del paziente al dispositivo prescritto, per evitare possibili sprechi.
L’Ufficio Centrale di Controllo istituito presso il Dipartimento Cure Primarie, con Deliberazione n. 435 del 31.10.2002, è a disposizione degli operatori distrettuali per informazione, consulenza e supporto tecnico in materia di assistenza protesica.
L’Ufficio Centrale di Controllo del Dipartimento Cure Primarie acquisisce mensilmente dalla ditta aggiudicataria del servizio la fatturazione relativa ai presidi erogati, suddivisi per classe, con l’indicazione della relativa spesa. 
Gli ausili e presidi a consumo ripetuto sono concedibili, di norma, ai soli cittadini residenti nell’ASL perché non sono soggetti a forme di compensazione interregionale. E’ però possibile fornire ausili e presidi a consumo ripetuto ad assistiti non residenti nell’ASL a condizione che il Distretto acquisisca dall’ASL di residenza del richiedente l’autorizzazione alla fornitura . Il Distretto, acquisita l’autorizzazione, invierà copia della documentazione relativa con l’importo di spesa sostenuta all’U.O. Economico Finanziaria, che emetterà la fatturazione relativa ai prodotti prescritti ed autorizzati a carico dell’ASL di residenza dell’assistito.

Fornitura ausili per laringectomizzati e tracheostomizzati

I seguenti apparecchi e dispositivi sono forniti direttamente, o per il tramite del distretto di residenza, dal Servizio Assistenza Farmaceutica dell’ASL

  • aspiratore elettrico o a batteria (se non viene specificato il tipo, viene fornito l’aspiratore elettrico);
  • solo un tipo di aspiratore per ciascun paziente;
  • sondini per aspirazione: 90 al mese, con la specifica del calibro e del fabbisogno giornaliero.
  • cannule e controcannule con l’indicazione dettagliata del numero, del tipo di cannula e del relativo codice.

In base a prescrizione specialistica motivata e autorizzata dal Distretto, il Servizio Assistenza Farmaceutica dell’ASL può inoltre fornire i seguenti dispositivi, nei quantitativi massimi indicati:

  • metalline: 30 al mese;
  • cateteri mounth: 4 al mese;
  • nasi artificiali: 30 al mese;
  • collarini: 5 al mese;
  • filtri thermovent: 30 al mese;
  • copristoma: 1 al mese.

Fornitura ausili per entero-colo-urostomizzati, per incontinenti e per lesioni da decubito

La ditta aggiudicataria del servizio provvede, con propri automezzi, alla consegna dei presidi autorizzati dal Distretto, al domicilio del destinatario, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’apposito capitolato di gara e delle norme vigenti sulla riservatezza.

Fino a diversa disposizione ministeriale e/o regionale sull’argomento, è possibile concedere la fornitura di sistemi di assorbenza associati a sistemi di raccolta, per il fabbisogno mensile massimo consentito da ciascuno dei due codici distintivi, esclusivamente ai soggetti affetti da incontinenza sfinterica e contemporaneamente da ritenzione urinaria, causate da sindrome della spina bifida, da tumori del rachide o da altre gravi lesioni midollari .

FORNITURE A CITTADINI RESIDENTI IN ALTRA A.S.L.

I cittadini che hanno diritto alla fornitura degli ausili, protesi e ortesi, temporaneamente domiciliati ma non residenti nell’A.S.L. della provincia di Como devono richiedere direttamente, o per tramite del Distretto di domiciliazione, la preventiva autorizzazione alla fornitura di quanto prescritto all’ASL di residenza. Il Distretto provvede a documentare la spesa sostenuta all’U.O. Economico-Finanziaria che emetterà regolare fattura all’A.S.L. di residenza che ha autorizzato la fornitura.

OSPITI IN R.S.A.

Di norma le R.S.A che ospitano disabili totalmente non autosufficienti devono provvedere direttamente alla fornitura dei pannoloni per incontinenti, in quanto percepiscono apposito finanziamento regionale e dei letti, materassi e cuscini antidecubito, che sono arredi indispensabili all’accreditamento delle strutture stesse. 
Ausili e presidi protesici diversi da quelli sopra indicati possono essere forniti a persone ospiti in R.S.A, con relativo onere a carico dell’ASL di residenza, con le stesse procedure previste per i disabili e con gli stessi vincoli normativi (che regolano la prescrizione, l’autorizzazione, la fornitura, il collaudo, il comodato d’uso, la gestione in economia dei presidi ricondizionati ecc.), come ribadito dalla nota regionale prot. n. 24262/G del 12.04.99.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• D.G.R. n.44327 del 13.11.84 e successive modificazioni
• Circolare n.2832 del 01.03.88
• Circolare n.140 del 17.12.91
• Circolare Ministero della Sanità n.500.6/AG 17/1/244 del 11.04.92
• Nota Regionale n.7727/ISSI del 21.05.92
• Circolare 27/SAN del 13.05.93
• Nota regionale prot. n. 24262/G del 12.04.99.
• D.M. 27.08.99
• Circolare Regionale n.31 del 19.06 2000
• Decreto n.321 del 31.05.2001
• Regolamento aziendale per la prescrizione e autorizzazione alla fornitura 
di presidi protesici approvato con deliberazione n.435 del 31.10.2002

 

UN GRAZIE SPECIALE A GIUSEPPE PIOVESAN CHE MI HA MANDATO DRITTA

Invalidità civile: da quest’anno la domanda si fa online Procedure più rapide e snelle, ma chi non ha accesso al web risulta penalizzato

a cura di Altroconsumo

Cambia la procedura per il riconoscimento dello stato di invalidità civilececità civilesordità civilehandicapdisabilità: da quest’anno le domande possono essere presentate all’Inps solo per via telematica attraverso il sito dell’Istituto.

La nuova procedura
La nuova procedura prevede che il cittadino debba rivolgersi a un medico certificatore (da reperire in un’apposita lista dell’Inps) che compila la “certificazione medica” online e consegna al cittadino la stampa firmata del certificato che dovrà essere esibita alla visita insieme alla ricevuta di trasmissione con il numero di certificato.

Per individuare i medici certificatori accreditati, gli unici autorizzati a rilasciare la certificazione medica necessaria, bisogna consultare l’apposito elenco sul sito dell’Inps (www.inps.it).

Una volta avuta la certificazione medica, entro 30 giorni, il cittadino deve compilare la domanda online sul sito dell’Inps e abbinare a questa ilnumero di certificato indicato sulla ricevuta di trasmissione rilasciata dal medico. L’avvenuta ricezione della domanda è attestata dalla ricevuta rilasciata al termine dalla stessa procedura. L’Inps trasmette telematicamente la domanda alla Asl.

Solo per internauti
Per presentare la domanda di invalidità civile bisogna, quindi, registrarsi al sito dell’Inps per ottenere il Pin che è il passaporto per poter fare tutte le operazioni online. La presentazione della domanda online può essere delegata ai Patronati, alle Associazioni di categoria o gli altri soggetti abilitati
Il punto forte della nuova procedura è che l’iter burocratico di queste domande diventa più veloce
Il punto debole è l’altra faccia della stessa medaglia: chi non ha accesso al web dovrà farsi aiutare per poter presentare la domanda e questo complica l’iter e, comunque, lo condiziona a un aiuto esterno che potrebbe anche essere a pagamento. Allo stesso modo, l’Inps dovrebbe rendere più facile la ricerca del medico certificatore. Infatti, l’elenco fornito dal sito dell’Inps risulta inutile, perché divide gli specialisti esclusivamente per provincia, senza riportare indirizzi o recapiti telefonici.

Alcune informazioni utili per il paziente laringectomizzato, alla dimissione dall?ospedale

 

L’ Invalidità civile
Bisogna farne richiesta alla propria A.S.L. richiedendo la documentazione per la domanda di invalidità civile. Verranno consegnati:
– modulo verde che verrà’ compilato dal medico curante,
– modulo prestampato per la domanda di invalidità (mod. n’ 112) compilato dal laringectomizzato.
A questi due primi moduli verranno aggiunti:
– certificato di residenza in carta semplice,
– certificazione specialistica inerente alla patologia in questione, cioè fotocopia della cartella clinica.
2. A che cosa dà diritto?
– all’esenzione dei tíckets sanitari,
– alla fornìtura gratuita di due cannule tracheali ogni anno,
– alla assegnazione gratuita di protesi fonatoria o laringofono.
Secondo la legge n.4 sono, stranamente, previste due invalidità, l’una corrispondente al cod. 3108 alla voce “laringectomia totale” con invalidità al 75%. l’altra corrispondente al cod. 3109, alla voce “laringectomia totale con tracheostoma definitivo” con invalidità all’80%. Essendo per defínizione, laringectomia totale, la completa esportazione della laringe, la suddetta distinzione appare inspiegabile e può succedere che un laringectomizzato si trovi riconosciuta un’invdidità al 75% anziché all’80%
Per quanto riguarda le modalità di fornitura gratuita di protesi e ausili al paziente operato di laringectomia totale – Decreto del Ministero della Sanità del 28 Dicembre 1992 – non è necessario il riconoscimento dell’invalidità civile da parte dell’apposita commissione perchè la malattia neoplastica è già riconosciuta come malattia sociale e dà quindi diritto alla fornitura diretta come previsto dal decreto sopra citato.
La prescrizione viene redatta dallo specialista Otorinolaringoiatra operante nel servizio pubblico e autorizzata dal responsabile del servizio. Alla prescrizione va allegato il preventivo di spesa redatto su apposito modulo da parte di un rivenditore abilitato (iscritto all’albo regionale dei fornitori di protesi) e presentato al Sérvizio di riferimento della ASL per l’autorizzazione con
la quale il paziente tornerà dallo specialista per il relativo collaudo.
Sono concessi gratuitamente al laringectomizzato i sottoelencati presidi se inclusi nel nomenclatore tariffario:
– cannula tracheale metallica o in materiale plastico in numero di 2 pezzi all’anno salvo diversa prescrizione
dello specialista,
– l’apparecchio fonetico (laringofono) di tipo elettromeccanico o elettronico atto a produrre una vibrazione
a bassa frequenza. Viene appoggiato appena sotto l’angolo della mandibola e utilizzato come sorgente
sonora sostitutiva. L’apparecchio elettronico consente una produzione fonatoria meno metallica
rispetto a quella meccanica e più simile alla voce normale.
– comunicatore alfabetico, è una macchina da scrivere elettronica in miniatura e viene erogato ai disabili
con accertata impossibilità di comunicazione verbale e grafica.
Altri presidi che vengono acquistati dalla ASL e assegnati in uso temporaneo agli aventi diritto in
caso di accertato bisogno sono:
– il nebulizzatore ad ultrasuoni, con possibilità di regolazione della temperatura,
– l’aspiratore portatile, apparecchio per la rimozione delle secrezioni catarrali prodotte in eccesso dal paziente.
Per quanto riguarda il materiale da medicazione occorre valutare le disposizioni in merito diramate dalla
Regione Lombardia. Anche qui richiesta dello specialista ORL della ASL.