ISTRUZIONI INPS PER CERTIFICATI MEDICI ON LINE

tratto da blog Di francescocolaci

Di seguito si riassumono le istruzioni fornite dall’Inps con la circolare n.60 del 16 scorso sulla procedura di trasmissione in via telematica da parte dei medici dei certificati di malattia per i dipendenti pubblici e privati ,ricordando preliminarmente che:
a) il decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze del 26.02.2010 (Gazzetta Ufficiale n. 65/2010) ha disposto il collegamento in rete dei medici curanti nonché la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps, per i lavoratori del settore privato ;

b) per il settore pubblico, il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento della digitalizzazione della Pubblica amministrazione e dell’innovazione tecnologica, con la circolare n. 1 del 19.03.2010, hanno fornito istruzioni operative per la trasmissione telematica dei certificati secondo le modalità stabilite per il settore privatoc) ;
c) l’art. 8 del D.P.C.M. del 26.03.2008, ha definito i principi generali relativi alla trasmissione telematica dei dati delle certificazioni di malattia al sistema tecnologico fornito dal Ministero dell’economia e delle finanze e denominato SAC (sistema di accoglienza centrale) nonché le caratteristiche tecniche di acquisizione e trasmissione dei dati, mentre ulteriori modalità attuative sono state definite con il decreto interministeriale di cui alla precedente lettera a) e con il disciplinare tecnico ad esso collegato, che,pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale in data 19.03.2010, sono diventati operativi a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione ,ossia in data 3.04.2010 ;
d) parallelamente all’evoluzione legislativa sopra delineata, relativa ai certificati medici del settore privato, sono state emanate, con l’art. 55 septies del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009, in attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, disposizioni per la trasmissione telematica all’Inps dei certificati di malattia dei lavoratori del settore pubblico. Tali disposizioni sono divenute operative con la circolare n.1/2010, citata nella lettera b).
Pertanto ,am decorrere dal 3 aprile 2010, data di entrata in vigore della nuova normativa, i medici dipendenti del SSN o in regime di convenzione sono tenuti a trasmettere all’Inps, per il tramite del SAC, il certificato di malattia del lavoratore rilasciandone copia cartacea all’interessato. A tal fine, ricevono dal Ministero dell’economia e delle finanze apposite credenziali di accesso.

Il certificato così trasmesso viene ricevuto dall’Inps che lo mette a disposizione del cittadino intestatario, mediante accesso al sito Internet dell’Istituto previa identificazione con PIN. L’attestato di malattia è reso invece disponibile per il datore di lavoro pubblico o privato, secondo le modalità di seguito specificate.

Inoltre, i certificati dei lavoratori del settore privato aventi diritto all’indennità di malattia erogata dall’Inps, vengono anche trattati per le finalità istituzionali.
Il processo in questione prevede competenze specifiche così ripartite:
– i medici certificatori (dipendenti o convenzionati con SSN) acquisiscono ed inviano i certificati al sistema di accoglienza centrale (SAC) del Ministero dell’economia e delle finanze che provvede ad inoltrarli all’Inps; inoltre, possono annullare i certificati entro il giorno successivo al rilascio e rettificare la data di fine prognosi entro il termine della stessa, sempre utilizzando i servizi erogati dal SAC;
– dopo l’invio all’Inps, il SAC restituisce al medico il numero identificativo per la stampa del certificato e dell’attestato da consegnare, entrambi, al lavoratore;
– l’Inps, sulla base delle informazioni presenti sulle proprie banche dati e dei servizi forniti dall’Inpdap, individua, per l’intestatario del certificato il datore di lavoro al quale mettere a disposizione l’attestato;
– l’Inps rende disponibili ai datori di lavoro, sul proprio sito Internet, funzioni di consultazione e di stampa degli attestati con elementi di ricerca diversi, previo riconoscimento tramite PIN;
– l’Inps mette a disposizione dei lavoratori i certificati loro intestati accedendo al sito Internet dell’Istituto. In relazione alle credenziali di accesso utilizzate, vengono visti tutti i certificati (accesso con PIN) o solo l’attestato, (accesso con codice fiscale e numero del certificato);
– l’Inps canalizza verso le proprie Sedi i certificati degli aventi diritto all’indennità di malattia per la disposizione di visite mediche di controllo e, nei casi previsti, per il pagamento diretto delle prestazioni.

Il medico curante, alla restituzione del numero di certificato, rilascia al lavoratore copia cartacea:
A) dell’attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi;
B) del certificato di malattia per l’assistito che contiene i dati della diagnosi e/o il codice nosologico.

E’ previsto un periodo transitorio di tre mesi durante il quale è riconosciuta la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati di malattia, secondo le modalità vigenti.

L’Inps mette a disposizione dei datori di lavoro, sia privati che pubblici, le attestazioni di malattia relative ai certificati trasmessi dal medico curante, accedendo al portale INPS www.inps.it – servizi on-line, previa autorizzazione e attribuzione di un PIN .

L’Inps mette a disposizione dei lavoratori il servizio di consultazione e stampa dei dati relativi ai propri certificati di malattia inviati telematicamente dal medico curante. Per accedere al servizio, disponibile nel sito Inps – servizi on-line, sono previste due modalità:
1) tramite un codice PIN, con il quale è consentito l’accesso ai dati di tutti i certificati comprensivi di diagnosi e di codice nosologico, se indicato dal medico;
2) mediante l’inserimento del codice fiscale personale e del numero del certificato, elementi indispensabili per accedere all’attestato cercato.

Il lavoratore avente diritto all’indennità di malattia a carico dell’Inps, in base alle nuove disposizioni, non è più tenuto a trasmettere all’Istituto il certificato di malattia, eccetto i casi di impossibilità di invio telematico.
Per accedere al sistema il Ministero dell’Economia e Finanze rilascia specifiche credenziali di accesso al sistema SAC ai medici dipendenti o convenzionati con il S.S.N.

Invece l’Inps rilascia il PIN:
a) ai cittadini che ne fanno richiesta, tramite i consueti canali e con le procedure previste: internet, Contact Center e uffici Inps;
b) ai datori di lavoro pubblico o privato o a loro incaricati che si debbono presentare presso una Sede Inps muniti di:
– modulo di richiesta compilato e sottoscritto dallo stesso datore di lavoro privato o dal legale rappresentante ove il datore di lavoro sia pubblico o organizzato in forma associata o societaria, con l’elenco dei dipendenti ai quali rilasciare il PIN per l’accesso agli attestati di malattia del personale;
– modulo di richiesta “individuale” compilato e firmato da ogni dipendente autorizzato con allegata la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore.
I moduli richiesti sono allegati alla circolare esaminata.

Le pubbliche amministrazioni o le aziende in possesso di PIN, sono tenute a chiedere tempestivamente la revoca dell’autorizzazione, al verificarsi della cessazione dell’attività, della sospensione o del trasferimento in altra struttura dell’intestatario del PIN e l’Inps provvederà a cessare, con effetto immediato, l’abilitazione.
Qualora l’utente sia già in possesso di un PIN per altre finalità si dovrà procedere ad aggiungere l’autorizzazione al servizio “Consultazione attestati di malattia” mediante la funzione “Modifica autorizzazioni ai servizi”.

Nelle more di decisioni che debbono essere concordate con le parti interessate, per il momento, i consulenti di lavoro sono esclusi dalla concessione di tale servizio.