Attenzione al fenomeno del PHISHING !

ATTENZIONE AL “PHISHING” !!!

Clicca per ingrandire l’immagine.
Come evidenziato, nonostante il sito abbia le sembianze di quello della Vodafone, 
si tratta di una truffa ordita per carpire i dati personali della carta di credito.


Nei giorni scorsi alcuni utenti vodafone hanno ricevuto email e sms truffaldini che invitano a visitare un sito – per esempio clubgratis.it, vodaf.net – per attivare promozioni. Ovviamente gli sms e le email in questione non provenivano da Vodafone, ma da truffatori. Vediamo come funziona.

Il sito ha le sembianze di quello originale, ma è ospitato da un indirizzo differente, e servono per carpire i dati delle CARTE DI CREDITO.

Ovviamente la questione non riguarda solo Vodafone, ma anche altre compagnie: recentemente sono stati segnalati casi riguardanti Teletu e Alice Adsl. Molti, essendo iscritti a tali servizi, prendono per buoni sms ed email che sembrano mandati dall’azienda che fornisce un servizio.

VERIFICATE SEMPRE di essere sul sito UFFICIALE e ISTITUZIONALE dell’azienda in questione, prima di inserire i Vostri dati, e in caso di dubbi contattate il servizio di assistenza clienti.

DIFFIDATE dei siti con indirizzo URL non conforme all’azienda: clubgratis.it, vodaf.net etc: in alcuni casi può cambiare anche solo una parola!

Il Phishing è un fenomeno che riguarda anche Facebook: ci sono siti web che hanno le sembianze della home di Facebook con lo scopo di rubare i dati di accesso, oppure chiedono di effettuare il “log-in” da una falsa finestra Facebook.

PRESTATE SEMPRE ATTENZIONE!

Staff nocensura.com

Le catene di Sant’Antonio su internet sono un reato

Le catene di Sant’Antonio su internet sono un reato

Non molti sanno che dietro gran parte delle email “spam” si nascondono dei tentativi di proliferazione delle cosiddette Catene di Sant’Antonio e che queste ultime sono un reato sanzionato dalla legge [1]: sono infatti vietati tutti quei i sistemi di reclutamento, mediante sito web, di persone che si iscrivono a pagamento al sito medesimo nell’intento di trovare altre adesioni e percepire un compenso (a percentuale) per ogni adesione procacciata, senza però vendere alcun bene o servizio.

 

Facciamo un esempio:

Il sito “X” offre a chiunque la possibilità di iscriversi, dietro pagamento di una quota associativa pari a euro 30,00.

Dopodiché, lo stesso sito offre ai propri iscritti la possibilità di guadagnare il 20% sulle successive quote associative di quanti si saranno iscritti grazie alla loro segnalazione (cioè 6 euro per ogni ulteriore associato procurato).

Così, dopo aver procacciato sei iscritti, il primo associato ha percepito un lucro di 6 euro sull’iniziale versamento di 30 euro (6 x 6 = 36).

Il tutto si ripete a macchia d’olio e, per ogni iscritto, il sito percepisce un utile di 24 euro (30 euro di iscrizione cui vanno sottratti 6 euro di percentuale al procacciatore), ma senza aver fornito mai alcun bene o servizio a chiunque.

 

Ebbene, questo meccanismo, quando non è rivolto alla vendita di alcun bene o servizio, o quando è rivolto a reclutare nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere beni o servizi, è illecito e punito dalla legge penale. Si tratta, in buona sostanza, di un passaparola telematico, che non produce alcunché, se non arricchire l’originario ideatore. Stop dunque a quelle pagine ingannevoli o le email di spam con lo scopo di attirare nuovi utenti.

 

È la Cassazione a ricordarlo, con una sentenza di pochi giorni fa [2]. I giudici hanno ribadito il divieto di:

a) realizzazione di attività vendita ove l’incentivo economico dei componenti è costituito dal semplice reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che dalle loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati

b) realizzazione di attività, come giochi, piani di sviluppo o “catene di sant’Antonio”, che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone in cui il diritto a reclutare si trasferisce all’infinito, previo pagamento di un corrispettivo.

 

 

 

[1] Art. 5 e 7 L. 17.08.2005 n. 173.

[2] Cass. sent. n. 37049 del 26.09.2012.

 http://www.laleggepertutti.it/15736_le-catene-di-sant%E2%80%99antonio-su-internet-sono-un-reato