Non molti sanno che dietro gran parte delle email “spam” si nascondono dei tentativi di proliferazione delle cosiddette Catene di Sant’Antonio e che queste ultime sono un reato sanzionato dalla legge [1]: sono infatti vietati tutti quei i sistemi di reclutamento, mediante sito web, di persone che si iscrivono a pagamento al sito medesimo nell’intento di trovare altre adesioni e percepire un compenso (a percentuale) per ogni adesione procacciata, senza però vendere alcun bene o servizio.
Facciamo un esempio:
Il sito “X” offre a chiunque la possibilità di iscriversi, dietro pagamento di una quota associativa pari a euro 30,00.
Dopodiché, lo stesso sito offre ai propri iscritti la possibilità di guadagnare il 20% sulle successive quote associative di quanti si saranno iscritti grazie alla loro segnalazione (cioè 6 euro per ogni ulteriore associato procurato).
Così, dopo aver procacciato sei iscritti, il primo associato ha percepito un lucro di 6 euro sull’iniziale versamento di 30 euro (6 x 6 = 36).
Il tutto si ripete a macchia d’olio e, per ogni iscritto, il sito percepisce un utile di 24 euro (30 euro di iscrizione cui vanno sottratti 6 euro di percentuale al procacciatore), ma senza aver fornito mai alcun bene o servizio a chiunque.
Ebbene, questo meccanismo, quando non è rivolto alla vendita di alcun bene o servizio, o quando è rivolto a reclutare nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere beni o servizi, è illecito e punito dalla legge penale. Si tratta, in buona sostanza, di un passaparola telematico, che non produce alcunché, se non arricchire l’originario ideatore. Stop dunque a quelle pagine ingannevoli o le email di spam con lo scopo di attirare nuovi utenti.
È la Cassazione a ricordarlo, con una sentenza di pochi giorni fa [2]. I giudici hanno ribadito il divieto di:
a) realizzazione di attività vendita ove l’incentivo economico dei componenti è costituito dal semplice reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che dalle loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati
b) realizzazione di attività, come giochi, piani di sviluppo o “catene di sant’Antonio”, che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone in cui il diritto a reclutare si trasferisce all’infinito, previo pagamento di un corrispettivo.
[1] Art. 5 e 7 L. 17.08.2005 n. 173.
[2] Cass. sent. n. 37049 del 26.09.2012.
http://www.laleggepertutti.it/15736_le-catene-di-sant%E2%80%99antonio-su-internet-sono-un-reato