Codice della strada, multe più care dal 1° gennaio Fino a 20 in più per la sosta vietata, a 36 per la guida col cellulare, a 180 per l’eccesso di velocità. Non un giro di vite ma uno scatto automatico generalizzato

multe piu care
VELOK ALLA SBARRA 

speed checkL’autovelox arancione non può multare

Non è riconosciuto dal Codice della strada. Al via i ricorsi

TUTTE LE STRADE 

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Per gli automobilisti il 2013 parte in salita. Scattano gli aumenti generalizzati delle multe per le infrazioni al Codice della strada previsti ogni due anni per adeguare gli importi al costo della vita. In base al dato Istat, dal prossimo 1° gennaio tutte le sanzioni pecuniarie aumenteranno del 5,9%.

Si tratta di un automatismo previsto dall’art. 195 dello stesso Codice della strada che stabilisce unadeguamento biennale delle sanzioni amministrative all’indice Foi (l’aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) nei due anni precedenti. Il dato è stato comunicato dall’Istat e spetterà ora al Ministero della giustizia fissare ufficialmente con decreto i nuovi limiti delle sanzioni da applicarsi dal 1° gennaio.

La tabella degli aumenti

Tradotto in moneta sonante significa aumenti che vanno da pochi euro a oltre i 100. Ecco alcuni esempi del caro-multe per alcune delle infrazioni più ricorrenti (sanzione min-max in euro).

 Infrazione Vecchi 
importi
Nuovi
importi
Variaz.
 Superamento limite di velocità tra 10 e 40 km/h (art. 142, c. 8) 159-639 168-677 9-38
 Superamento limite di velocità tra 40 e 60 km/h (art. 142, c. 9) 500-2.000 530-2.118 30-118
 Superamento limite di velocità oltre i 60 km/h (art. 142, c. 9-bis) 779-3.119 825-3.303 46-184
 Circolazione contromano (143, c. 11) 154-613  163-649 9-36
 Circolazione contromano in autostrada o altre situazioni a rischio
 (art. 143, c. 12)
302-1.207 320-1.278 18-71
 Mancata precedenza allo stop (art. 145, c. 5) 154-613 163-649 9-36
 Sorpasso pericoloso (art. 148, c. 15) 73-306 77-324  4-18
 Mancata distanza di sicurezza (art. 149, c. 4) 39-159 41-168 2-9
 Mancata distanza di sicurezza con gravi danni ai veicoli
 (art. 149, c. 4)
80-318 85-337 5-19
 Mancata distanza di sicurezza con gravi danni alle persone
 (art. 149, c. 6)
398-1.596 421-1.690 23-94
 Sosta sul marciapiedi, in spazi per invalidi, raccordi, ecc.
 (art. 158, c. 2)
 80-318 85-337 5-19
 Mancato uso delle cinture di sicurezza (art. 172, c. 10)  76-306 80-324  4-18
 Mancato uso del casco in moto (art. 172, c. 2)   76-306 80-324  4-18
 Guida col cellulare  152-608  161-644 9-36


(A.D.M.)

Cassazione: annullabile multa con autovelox se gli agenti non sono presenti

La presenza di un vigile come condizione essenziale per la validità della sanzione

È annullabile la multa per eccesso di velocità se, presso l’autovelox gestito e installato da un’azienda privata, non c’era il vigile. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso di un piccolo comune che aveva multato unautomobilista per eccesso di velocità con un autovelox installato e gestito da una ditta privata. Il caso a Bolzano. Una signora era stata multata per eccesso di velocità.
Aveva impugnato il verbale contestando la taratura degli apparecchi e il fatto che l`infrazione era stata “immortalata”
senza la presenza degli agenti.

 

Infatti l`ente locale aveva affidato l`installazione e la gestione degli apparecchi interamente a una ditta privata. Ma la municipale, riporta il sito Cassazione.net, aveva vigilato soltanto sulla fase di installazione (non di gestione) dell’apparecchio e non si era fermata in quella di accertamento dell’infrazione. Per questo il Tribunale aveva annullato il verbale. In particolare i giudici avevano motivato che il verbale di accertamento era viziato “perché l`amministrazione si era avvalsa di una ditta privata per la gestione degli apparecchi di rilevamento e aveva affermato che l`attività di quest’ultima era stata svolta sotto la supervisione della polizia municipale, senza specificare in cosa consistesse la supervisione e senza indicare certamente come fosse stato organizzato il collegamento tra l`attività di rilevamento delle infrazioni ed il soggetto preposto al servizio di polizia”.

 

Contro questa decisione il comune ha presentato ricorso in Cassazione ma senza successo, almeno sul fronte della gestione dell’autovelox. La signora, infatti, non pagherà la multa perché, ha spiegato la seconda sezione civile, “dal verbale di accertamento non emergeva adeguatamente che il rilevamento, cioè l`elaborazione della rilevazione, avveniva ad opera di un agente preposto al servizio di polizia stradale, unico abilitato ad attribuire fede privilegiata all’accertamento”.

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