Cassazione, le sentenze da non perdere

Pur non avendo ‘valore di legge’, le sentenze della suprema Corte di Cassazione costituiscono un precedente rilevante di cui giudici e avvocati tengono sempre conto. La Cassazione rappresenta il massimo organo interpretativo delle leggi nonché l’ultimo grado di giudizio e ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge al caso concreto (cosiddetto giudizio di “legittimità” e non di merito).

OFFRIRE SOLDI ALLA STRADALE PER EVITARE LA MULTA? NON È REATO

Non è reato di istigazione alla corruzione offrire 10 euro agli agenti della stradale per evitare la sanzione. I Giudici supremi hanno stabilito che “il fatto non sussiste” per la “palese irrisorietà” della somma offerta agli agenti. Al limite si sarebbe potuto parlare di ‘oltraggio’ hanno specificato i giudici ma non certo di istigazione alla corruzione. Il caso riguarda un automobilista che, fermato per un controllo di routine, al momento in cui era stato richiesto di esibire la carta di circolazione, lo aveva fatto inserendo dentro una banconota da 10 euro. L’automobilista rivolgendosi agli agenti aveva detto: “lassate stare e pigliatevi nu cafe“. Ma al posto del caffé è scattata la denuncia.

(Sentenza della Corte di Cassazione n. 7505/2013)

LA CASSAZIONE SALVA I BLOG: “non sono stampa clandestina”

 

La Corte Suprema di Cassazione ha salvato i blog, stabilendo che “I blog non sono soggetti alla legge sull’editoria, quindi non hanno obbligo di registrazione e ancora meno possono essere considerati stampa clandestina.” Se fosse stata confermata la condanna a carico del blogger-giornalista Carlo Ruta – condannato per stampa clandestina perché titolare di un blog non registrato come previsto per le testate giornalistiche – QUANTO STABILITO AVREBBE INFATTI “CREATO UN PRECEDENTE” RIGUARDANDO COSI’ TUTTI I BLOG! 

La Cassazione ha quindi tutelato il DIRITTO DI ESISTERE dei BLOG e con essi la LIBERTA’ DI PENSIERO e di ESPRESSIONE DEI CITTADINI…

Il 29 Aprile, commentando la sentenza della Cassazione che ha sancito che la retta delle R.S.A. per i malati di Alzheimer dovesse essere a carico dei Comuni e non delle famiglie, avevamo elogiato questa Istituzione, rilevando come spesso essa si esprima A FAVORE DEI CITTADINI: anche questa volta non ci ha deluso! 

I blog sono salvi (per ora…) ma la vera minaccia è rappresentata dai partiti e dal governo, tecnici compresi (vedi “La Ministra Severino contro i blog con motivazioni degne di un bambino”)

 

Lo staff del BLOG nocensura.com

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di seguito l’articolo di tomshw.it

La Cassazione ha confermato nuovamente la differenza tra blog e testate giornalistiche. Il caso del sito “Accade in Sicilia” è chiave: il gestore era stato condannato per reato di stampa clandestina solo perché faceva informazione, occupandosi di casi di Mafia.

I blog non sono soggetti alla legge sull’editoria, quindi non hanno obbligo di registrazione e ancora meno possono essere considerati stampa clandestina. Ieri la terza sezione della Cassazione ha messo fine a una querelle legale iniziata quattro anni fa con la condanna per il reato di stampa clandestina a carico del blogger giornalista Carlo Ruta. 

Nel 2008 il tribunale di Modica e nel 2011 la Corte di appello di Catania avevano ritenuto che il blog “Accade in Sicilia”, specializzato nell’occuparsi di notizie di Mafia, avesse superato i confini della legalità. La querela di un Magistrato, tirato in ballo da qualche articolo un po’ troppo pungente, forse aveva contribuito a far peggiorare la situazione.

In ogni caso “il tribunale di Modica aveva ritenuto in primo grado che il blog del saggista fosse una vera e proprio testata giornalistica, e che, pertanto, da un lato dovesse considerarsi prodotto editoriale secondo quanto previsto dalla legge nl. 62/2001 dall’altro, proprio in quanto stampa periodica, dovesse essere registrato presso il Tribunale competente”, come spiega l’avvocato IT Fulvio Sarzana.  

 

La Cassazione è ritornata all’interpretazione della normativa vigente e allo spirito della stessa. Non a caso lo stesso difensore di Ruta ha svelato durante l’arringa “di aver ricevuto una comunicazione dall’On. Giuseppe Giulietti, relatore della norma sull’editoria del 2001, che gli avrebbe confermato che i blog non rientrano, né intendevano essere inclusi, nella nozione di prodotto editoriale”.

L’evidenza era nella stessa relazione preparatoria alla legge sull’editoria, che chiaramente fa differenza tra prodotti editoriali, con tutte le conseguenze giuridiche del caso, e altre forme di espressione. Immaginare che i blog siano equiparabili a testate giornalistiche, insomma, era parsa una cosa illogica fin dai primi passi della vicenda.

“In casi precedenti la Cassazione ha sempre respinto l’equiparazione tra sito internet (sia pure a carattere informativo) e stampa tradizionale, rilevando l’assoluta eterogeneità della telematica rispetto agli altri media”, ha commentato l’avv. Marco Scialdone, responsabile del Team Legale di Agorà Digitale. “C’è poi, secondo la Cassazione, un dato letterale insormontabile: la legge fa riferimento al concetto di stampa, concetto nel quale non può essere ricompresa l’informazione on-line”.

“Purtroppo anche i tribunali sono stati spesso incapaci di applicare ad Internet delle normative che risultano oggettivamente antiquate. Non solo siamo sollevati che la Cassazione abbia respinto l’ennesimo miope tentativo di assoggettare la rete alle regole della carta stampata, ma crediamo che processi come quello di Carlo Ruta dimostrino l’urgenza che la politica italiana realizzi in modo inequivocabile riforme a favore di nuove modalità di creazione, pubblicazione e circolazione di contenuti”, ha aggiunto Luca Nicotra, segretario di Agorà Digitale.

“Non è solo il ritardo della politica a condannare il paese ma anche i tribunali che continuano ad applicare vecchie normative ad Internet hanno una enorme responsabilità in questo senso”.

Cassazione: annullabile multa con autovelox se gli agenti non sono presenti

La presenza di un vigile come condizione essenziale per la validità della sanzione

È annullabile la multa per eccesso di velocità se, presso l’autovelox gestito e installato da un’azienda privata, non c’era il vigile. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso di un piccolo comune che aveva multato unautomobilista per eccesso di velocità con un autovelox installato e gestito da una ditta privata. Il caso a Bolzano. Una signora era stata multata per eccesso di velocità.
Aveva impugnato il verbale contestando la taratura degli apparecchi e il fatto che l`infrazione era stata “immortalata”
senza la presenza degli agenti.

 

Infatti l`ente locale aveva affidato l`installazione e la gestione degli apparecchi interamente a una ditta privata. Ma la municipale, riporta il sito Cassazione.net, aveva vigilato soltanto sulla fase di installazione (non di gestione) dell’apparecchio e non si era fermata in quella di accertamento dell’infrazione. Per questo il Tribunale aveva annullato il verbale. In particolare i giudici avevano motivato che il verbale di accertamento era viziato “perché l`amministrazione si era avvalsa di una ditta privata per la gestione degli apparecchi di rilevamento e aveva affermato che l`attività di quest’ultima era stata svolta sotto la supervisione della polizia municipale, senza specificare in cosa consistesse la supervisione e senza indicare certamente come fosse stato organizzato il collegamento tra l`attività di rilevamento delle infrazioni ed il soggetto preposto al servizio di polizia”.

 

Contro questa decisione il comune ha presentato ricorso in Cassazione ma senza successo, almeno sul fronte della gestione dell’autovelox. La signora, infatti, non pagherà la multa perché, ha spiegato la seconda sezione civile, “dal verbale di accertamento non emergeva adeguatamente che il rilevamento, cioè l`elaborazione della rilevazione, avveniva ad opera di un agente preposto al servizio di polizia stradale, unico abilitato ad attribuire fede privilegiata all’accertamento”.

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