PIANO NAZIONALE AMIANTO

 

Amianto, il Piano nazionale

Ecco il testo in anteprima pubblicato su il sole 24 ore del 2 aprile 2013

di Barbara Gobbi, Rosanna Magnano. Sara Todaro      

L’Italia serra i ranghi contro l’asbesto: il Piano nazionale amianto, approvato dal Governo e attualmente all’esame della Conferenza Stato-Regioni, sarà presentato alla comunità scientifica e locale l’8 aprile prossimo, a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, «teatro» del Caso Eternit. Il documento, una sorta di tabella di marcia per affrontare l’emergenza, è stato elaborato dai ministeri della Salute, dell’Ambiente e del Lavoro. Qualcosa già si muove.

Lo scorso 28 marzo ha preso il via presso la sede dell’Inail il tavolo tecnico per i risarcimenti in esecuzione dei contenuti della sentenza Eternit. «Si tratta – spiega il ministero della Salute in una nota – di dare attuazione effettiva nella parte che riguarda “provvisionali immediatamente esecutive” nei confronti delle parti civili».

Il tavolo tecnico, istituito dal ministero del Lavoro con quello della Salute e le altre amministrazioni interessate e i soggetti danneggiati, è previsto tra gli obiettivi del Piano nazionale amianto. Nello stesso piano un’altra iniziativa in partenza, presentata all’Istituto superiore di Sanità: il «Progetto amianto», un programma biennale finanziato dal ministero della Salute composto da 4 unità operative che si occuperanno di ambiente, epidemiologia, diagnosi e cura. Il finanziamento previsto è di 50 milioni di euro per i primi interventi. 

L’impatto dell’amianto sulla salute umana è devastante. Gli ultimi dati del Registro mesoteliomi, istituito nel 2003, sono datati 2009 e parlano di 9.166 casi di mesotelioma, di cui il 72% su uomini, e il 93% di tipo pleurico. Ma il picco da un punto di vista epidemiologico è atteso tra il 2010 e il 2020 o tra il 2012 e il 2025, con un’incidenza prevista di mille casi all’anno, solo per gli uomini (mancano stime per le altre localizzazioni del mesotelioma, sulle altre patologie, e sulle donne). 

Le possibilità terapeutiche e di diagnosi precoce delle patologie neoplastiche da amianto sono oggi insoddisfacenti. Uno screening oncologico rivolto a soggetti asintomatici è proponibile come progetto di ricerca solo per il cancro del polmone. Limitate anche le possibilità terapeutiche, estremamente insoddisfacenti per i mesoteliomi e con limitate possibilità per il tumore al polmone. Nonostante questa base di partenza poco incoraggiante, dati la gravità del fenomeno e il dramma dei pazienti, le Autorità sanitarie non possono non adottare idonee contromisure. Sono quindi da indagare la possibile riduzione del rischio dopo la cessazione delle esposizione, i possibili modificatori individuali del rischio di malattia, le migliori procedure per portare corretti messaggi di prevenzione alla popolazione.

Questi gli obiettivi sanitari descritti nel Piano.

Epidemiologia 
Obiettivo: Migliorare la conoscenza dei fenomeni e delle loro dimensioni sul territorio nazionale

– I Cor (Centri operativi regionali) sono chiamati ad ampliare la loro azione sviluppando la raccolta di dati sui tumori a bassa frazione eziologica, che hanno cioè anche importanti cause extralavorative, e sulla loro possibile origine professionale. Priorità va data alle patologie correlate a esposizione da amianto: tumori del polmone, della laringe, dell’ovaio, del colon retto, dell’esofago e dello stomaco. Durante l’attuazione di questo Piano l’Inail, responsabile della tenuta del Renam (Registro nazionale mesoteliomi), dovrà garantirne mantenimento e sviluppo nonché la promozione di attività di ricerca e vigilanza, in collegamento con Regioni e Ssn

– Va garantita una capillare attuazione delle azioni epidemiologiche previste dal Piano, anche in collegamento con l’Inail. Le Regioni devono garantire il mantenimento e lo sviluppo dei Centri operativi regionali (Cor), anche alla luce dell’ampliamento dei relativi compiti ex articolo 244 del Dlgs 81/2008 e il rafforzamento della rete di Cor già esistente

– Gli archivi di Inail, Inps, Istat, delle Regioni, delle aziende sanitarie e degli altri enti gestori di banche dati, compresi i Registri tumori, vanno messi a disposizione dei Cor per lo studio del mesotelioma maligno e delle patologie da amianto, ove possibile con accesso informatico ai dati. Ribadito l’obbligo per i medici che effettuano la diagnosi, di refertare all’autorità giudiziaria e di segnalare i casi di mesotelioma al Cor, compilando il primo certificato di malattia professionale da inviare all’istituto assicuratore. Si richiamano anche gli obblighi previsti per i medici competenti verso i lavoratori ancora in attività dall’articolo 40, Dlgs 81/2008 e la necessità di attivare i flussi, più l’obbligo di denuncia di malattie professionali

– Asl e Cor dovranno costruire gli elenchi degli ex esposti nelle diverse attività lavorative e le coorti di tutti gli operatori attualmente coinvolti nelle operazioni di bonifica. Il coordinamento nazionale spetta al Renam. L’Inail deve fornire alle Asl, su richiesta, gli elenchi dei lavoratori ex esposti che hanno presentato la domanda di ex articolo 18, comma 8, della legge 257/1992

– Le Regioni devono estendere – tramite i Cor o altre strutture competenti – la sorveglianza su lavoratori esposti ed ex esposti ad amianto, in particolare per le coorti di esposti con lungo follow-up o informative su aspetti specifici, quali l’esposizione a un solo tipo di fibre di amianto

– Le Regioni devono indagare il rischio di mesotelioma connesso all’esposizione non professionale tramite i Cor o altre strutture competenti

– Vanno promosse la ricerca sui possibili modificatori individuali del rischio di malattia e la valutazione delle metodologie più efficaci per la sorveglianza sanitaria ed epidemiologica e per portare corretti messaggi di prevenzione alle popolazioni esposte

– L’Inail, avvalendosi del Renam o di altre strutture competenti, deve aggiornare e valutare modelli previsionali per stimare l’andamento dell’epidemia di mesotelioma, sostenuti da idonee metodologie e promuovere gli studi eventualmente necessari

– Va potenziata la sorveglianza dei tumori polmonari e delle altre patologie amianto-correlate, soprattutto attraverso linkage tra archivi di esposizione e basi dati di patologia (decessi, ricoveri). Queste attività potranno essere integrate con quelle svolte ai sensi dell’articolo 244 del Dlgs 81/2008 (vanno emanati decreti di attuazione). Iss, università e centri Ssn concorrono alla valutazione sanitaria, epidemiologica e di ricerca connessa agli effetti dell’amianto. È previsto un Coordinamento tecnico nazionale presso il ministero della Salute e coadiuvato dal Coordinamento delle Regioni e delle Pubbliche amministrazioni. Ogni 3 anni Inail, Iss e altri istituti tecnico-scientifici organizzeranno una conferenza di consenso con ricercatori italiani e stranieri

Valutazione del rischio e sorveglianza sanitaria 
Obiettivo: migliorare qualità di valutazione del rischio e sorveglianza sanitaria

– Serve uno studio di fattibilità sull’istituzione di una banca dati relativa alla misurazione delle esposizioni, per implementare un catalogo dei livelli espositivi in situazioni paradigmatiche, come manutenzioni o bonifiche, oppure di esposizione ambientale in siti critici o per affioramenti naturali. Va rafforzata e monitorata la rete dei laboratori regionali di riferimento

– Valutazione del rischio attuale per i lavoratori addetti alle bonifiche attraverso adeguati monitoraggi ambientali da realizzarsi a campione nei cantieri di bonifica da parte di strutture pubbliche specializzate, in particolare per la rimozione di amianto friabile

– La sorveglianza sanitaria deve includere solo interventi di provata efficacia. Va assicurata la migliore sorveglianza sanitaria nei confronti degli addetti alle bonifiche e degli altri potenzialmente esposti, attraverso l’aggiornamento e la verifica del protocolli. Vanno previsti formazione e aggiornamento sull’amianto per i medici competenti, e una forte sorveglianza su esposizioni non tipiche (su cui serve un piano formativo annuale)

– Le Regioni, in accordo con le aziende del settore, le associazioni e i sindacati e in coordinamento tra di loro e con il ministero della Salute definiranno modalità per la sorveglianza con Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere e università dei lavoratori ex esposti, sulla base di interventi e procedure di provata efficacia. Obiettivo: superare al più presto la variabilità interregionale

– Va previsto un flusso informativo dedicato alla sorveglianza degli esposti ad amianto e ad altri cancerogeni (ex articoli 40, 243 e 244 del decreto legislativo 81/2008) diretto verso l’Inail, con il contributo delle Regioni nella raccolta

– Va avviato un percorso che assicuri la sorveglianza dei lavoratori italiani all’estero, se necessario predisponendo una apposita modifica normativa

Ricerca di base e clinica 
Obiettivo: Rete organizzativa nazionale per la comprensione dei fenomeni molecolari e dei percorsi diagnostico-terapeutici del mesotelioma maligno

– Programmare la costituzione di una rete organizzativa nazionale basata sulla condivisione di un database clinico e biologico tra centri di alto livello per la diagnosi e la terapia del mesotelioma pleurico laddove esista un piano diagnostico-terapeutico corrispondente a linee guida e consensus

– Requisiti minimi per i centri: a) creare una biobanca virtuale di materiali biologici relativi a mesotelioma pleurico ed eventuali altri soggetti, come infrastruttura per il reclutamento di materiale biologico per le attività di ricerca previste dal Piano e per individuare nuovi marcatori del mesotelioma pleurico; b) condividere in rete progetti clinici di ricerca traslazionale e preclinica nel campo del mesotelioma pleurico; c) effettuare studi sugli effetti biologici di minerali e materiali fibrosi asbestosimili, di materiali alternativi all’amianto e di nano materiali elongati (HARNs); d) standardizzare le metodiche analitiche e gli studi sui tessuti e sui liquidi biologici; e) esplorare i bersagli molecolari per l’individuazione di possibili target terapeutici; f) sperimentare l’utilizzo combinato di cellule staminali tumorali e della Reverse Phase Protein Microarray (Rppm) per lo sviluppo di nuovi antitumorali e biomarcatori predittivi; g) realizzare modelli di mesotelioma su cui sperimentare nuovi interventi terapeutici

Sistema delle cure e della riabilitazione 
Obiettivo: percorsi diagnostico-terapeutici ottimizzati omogenei

– Programmare l’istituzione di una rete nazionale e favorire la partecipazione a un European reference network per centri con alcune caratteristiche: presenza, funzionalmente integrata, di pneumologia (indusa Interventistica), anatomia patologica con Immunoistochimica, conteggio corpuscoli amianto e fibre, chirurgia toracica, oncologia medica con esperienza di sperimentazioni cliniche, radioterapia, centro terapia palliativa e hospice

– Impegno della rete nazionale a definire con la metodologia della consensus conference, linee guida e protocolli clinici per diagnosi precoce, stadiazione, terapia, palliazione e supporto psicologico, considerando gli aspetti psico-sociali nonché relazionali ed economici che ne derivano

– Attivazione in coordinamento con Renam e con la rete nazionale di un gruppo di anatomopatologi competenti, per valutare la performance diagnostica nazionale in tema di mesotelioma e per la validazione dei casi in trials clinici di sperimentazione

– Qualificazione dei laboratori e standardizzazione delle metodiche analitiche per la determinazione di fibre e corpuscoli di asbesto in liquidi biologici e tessuti.

http://www.comitatodifesasalutessg.com/2013/04/04/piano-nazionale-amianto/

Domande e risposte inerenti l’amianto FAQ (Frequently Asked Questions)

1.

Cos’è l’amianto?

2.

Che differenza c’è tra amianto in matrice compatta e amianto

 

in matrice friabile?

3.

Perchè l’amianto è nocivo per la salute dell’uomo?

4.

Quali sono le patologie legate all’amianto?

5.

Dove è stato utilizzato?

6.

Come è possibile accertare se un materiale contiene amianto?

7.

E’ ancora possibile utilizzare l’amianto?

8.

Chi ha l’obbligo di comunicare la presenza dell’amianto?

9.

Come vengono classificati i materiali contenenti amianto?

10.

Quali operazioni occorre eseguire per l’accertamento della presenza

 

di amianto?

11.

Quanto costa accertare la presenza di amianto?

12.

A chi ci si può rivolgere per accertare la presenza di amianto?

13.

L’Azienda Sanitaria Locale effettua sopralluoghi per accertare

 

l’amianto in edifici?

14.

A chi rivolgersi per chiarimenti e informazioni in caso di necessità di

 

intervento?

15.

Quali operazioni tecniche occorre eseguire in caso di accertata

 

presenza di amianto?

16.

Il censimento degli edifici ha carattere obbligatorio?

17.

Quali edifici devono essere censiti ?

18.

Quali sono gli obblighi ed i compiti di un proprietario di un edificio ad

 

uso collettivo?

19.

Quali sono le tecniche d’intervento per i materiali contenenti amianto?

20.

Dove è possibile effetture lo smaltimento dell’amianto?

21.

A chi ci si può rivolgere per l’esecuzione dei lavori di rimozione,

 

smaltimento e bonifica dell’amianto?

22.

Quando una copertura in cemento-amianto (Eternit) deve essere

 

rimossa?

23.

Quali sono i rischi ed i pericoli dell’amianto confinato?

   

 

1. Cos’è l’amianto?

L’amianto, chiamato anche asbesto, è un minerale naturale a struttura microcristallina e di aspetto fibroso appartenente alla classe chimica dei silicati e alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli.

Tra questi silicati, i più diffusi sono: la Crocidolite (amianto blu), l’Amosite (amianto bruno), l’Antofillite, l’Actinolite, la Tremolite, il Crisotilo (amianto bianco).

Le fibre di amianto sono molto addensate ed estremamente sottili. La struttura fibrosa conferisce all’amianto sia una notevole resistenza meccanica sia un’alta flessibilità.L’amianto resiste al fuoco e al calore, all’azione di agenti chimici e biologici, all’abrasione e all’usura (termica e meccanica). E’ facilmente filabile e può essere tessuto.E’ dotato inoltre di proprietà fonoassorbenti oltrechè termoisolanti.Si lega facilmente con materiali da costruzione e con alcuni polimeri. Perciò l’amianto è un minerale praticamente indistruttibile, non infiammabile, molto resistente all’attacco degli acidi, flessibile, resistente alla trazione, dotato di buone capacità assorbenti, facilmente friabile.

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2. Che differenza c’è tra amianto in matrice compatta e amianto in matrice friabile?

Nei prodotti, manufatti e applicazioni, in cui l’amianto è presente, le fibre possono essere libere o debolmente legate: si parla in questi casi di amianto in matrice friabile, oppure possono essere fortemente legate in una matrice stabile e solida (come il cemento-amianto o il vinil-amianto): si parla in questo caso di amianto in matrice compatta.

L’amianto in matrice friabile può essere ridotto in polvere con la semplice azione manuale.

L’amianto è compatto invece quando può essere sbriciolato o ridotto in polvere solamente con l’impiego di attrezzi meccanici manuali o funzionanti anche ad alta velocità (dischi abrasivi, frese, ecc.).
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3. Perchè l’amianto è nocivo per la salute dell’uomo?
L’amianto è nocivo per la salute dell’uomo per la capacità dei materiali di amianto di rilasciare fibre potenzialmente inalabili. E l’esposizione a tali fibre è responsabile di patologie gravi ed irreversibili prevalentemente dell’apparato respiratorio.I più pericolosi sono i materiali friabili i quali si possono ridurre in polvere con la semplice azione manuale e, a causa della scarsa coesione interna, possono liberare fibre spontaneamente (soprattutto se sottoposti a vibrazioni, correnti d’aria, infiltrazioni d’acqua) o se danneggiati nel corso di interventi di manutenzione. L’amianto compatto invece per sua natura non tende a liberare fibre (il pericolo sussiste solo se segato, abraso o deteriorato).

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4. Quali sono le patologie legate all’amianto?

L’esposizione alle fibre di amianto è associata a malattie dell’apparato respiratorio (asbestosi, carcinoma polmonare) e delle membrane sierose, principalmente la pleura (mesoteliomi).

L’asbestosi è una grave malattia respiratoria che per prima è stata correlata all’inalazione di fibre d’amianto, caratterizzata da fibrosi polmonare a progressivo aggravamento che conduce ad insufficienza respiratoria con complicanze cardiocircolatorie.

Il carcinoma polmonare, che è il tumore maligno più frequente, si verifica anche per esposizioni a basse dosi. Il fumo favorisce di molto la probabilità di contrarre la malattia.
Il mesotelioma della pleura è un tumore altamente maligno della membrana di rivestimento del polmone (pleura) che è fortemente associato alla esposizione a fibre di amianto anche per basse dosi.

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5. Dove è stato utilizzato?

Le caratteristiche proprie del materiale e il costo contenuto ne hanno favorito un ampio utilizzo industriale. Pertanto per anni è stato considerato un materiale estremamente versatile a basso costo. Esso è stato utilizzato in modo massiccio nel passato  per le sue ottime proprietà tecnologiche e per la sua economicità. Tra gli innumerevoli prodotti contenenti amianto si ricordano, solo per citarne alcuni: corde, nastri e guaine per la coibentazione di tubazioni, di cavi elettrici vicini a sorgenti di calore intenso come forni, caldaie, ecc.; tessuti per il confezionamento di tute protettive antifuoco, coperte spegnifiamma, ecc.; carta e cartoni utilizzati come barriere antifiamma, ecc.; pannelli di fibre grezze compresse impiegati per la coibentazione di tubazioni; filtri costruiti con carta di amianto, o semplicemente con polvere compressa, utilizzati nell’industria chimica ed alimentare. Inoltre, dall’impasto con altri materiali si ottenevano l’amianto a spruzzo, utilizzato: come isolante termico nei cicli industriali con alte temperature (es. centrali termiche e termoelettriche, industria chimica, siderurgica, vetraria, ceramica e laterizi, alimentare, distillerie, zuccherifici, fonderie); come isolante termico nei cicli industriali con basse temperature (es. impianti frigoriferi, impianti di condizionamento); come isolante termico e barriera antifiamma nelle condotte per impianti elettrici. E’ stato impiegato, inoltre, nel settore dei trasporti per la coibentazione di carrozze ferroviarie, di navi, di autobus, ecc..

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6. Come è possibile accertare se un materiale contiene amianto?
L’accertamento può essere eseguito in base all’aspetto del materiale, all’eventuale marchiatura, alle conoscenze tecniche di chi esegue l’accertamento oppure può essere eseguito da un laboratorio opportunamente ed adeguatamente attrezzato.
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7. E’ ancora possibile utilizzare l’amianto?
Dal 1994 sono vietate l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto.
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8. Chi ha l’obbligo di comunicare la presenza dell’amianto?
Ai sensi dell’articolo 12 comma 5 della Legge 257/92, presso le unita’ sanitarie locali e’ istituito un registro nel quale e’ indicata la localizzazione dell’amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unita’ sanitarie locali i dati relativi alla presenza di tali materiali. Anche l’Ente pubblico deve provvedere all’individuazione della presenza di amianto relativamente alle strutture di propria competenza e presentare l’autonotifica.
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9. Come vengono classificati i materiali contenenti amianto presenti in edifici?
Ai fini pratici, i materiali contenenti amianto presenti negli edifici possono essere divisi in tre grandi categorie: 
1) materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola; 
2) rivestimenti isolanti di tubi e caldaie; 
3) una miscellanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densita’ (cemento-amianto), pannelli a bassa densita’ (cartoni) e prodotti tessili. I materiali in cemento-amianto, soprattutto sotto forma di lastre di copertura, sono quelli maggiormente diffusi. (D.M. 6/09/1994).
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10. Quali operazioni occorre eseguire per l’accertamento della presenza di amianto?
Una volta individuate le strutture edilizie su cui intervenire, sara’ opportuno, prima di procedere al campionamento dei materiali, articolare un finalizzato programma di ispezione, che si puo’ cosi’ riassumere: 
1) Ricerca e verifica della documentazione tecnica disponibile sull’edificio, per accertarsi dei vari tipi di materiali usati nella sua costruzione, e per rintracciare, ove possibile, l’impresa edile appaltatrice. 
2) Ispezione diretta dei materiali per identificare quelli friabili e potenzialmente contenenti fibre di amianto. 
3) Verifica dello stato di conservazione dei materiali friabili, per fornire una prima valutazione approssimativa sul potenziale di rilascio di fibre nell’ambiente. 
4) Campionamento dei materiali friabili sospetti, e invio presso un centro attrezzato, per la conferma analitica della presenza e del contenuto di amianto. 
5) Mappatura delle zone in cui sono presenti materiali contenenti amianto. 
6) Registrazione di tutte le informazioni raccolte in apposite schede. (D.M. 6/09/1994).
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11. Quanto costa accertare la presenza di amianto?
Dipende dalle modalità di accertamento.

Nel caso di accertamento mediante richiesta di specifiche dei materiali al produttore o all’installatore, o non vi sono costi o questi sono limitati alle spese vive.
Se l’accertamento viene eseguito da tecnici competenti con o senza l’ausilio di eventuali analisi di laboratorio, i costi sono quelli derivanti da tali consulenze o prestazioni.
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12. A chi ci si può rivolgere per accertare la presenza di amianto?
Ci si può rivolgere ad un tecnico competente che sia anche un Coordinatore Amianto, 
abilitato ai sensi dell’articolo10 della Legge n. 257/92 e articolo 10 del D.P.R. 8/08/1994, ovvero in possesso di titolo di abilitazione rilasciato da parte delle Regioni o Province autonomeattestante la partecipazione ad un corsspecifico e superamento della verifica finale.

Tale corso, di livello gestionale, è rivolto a chi dirige le attivita’ di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto.

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13. L’Azienda Sanitaria Locale effettua sopralluoghi per accertare l’amianto in edifici?
L’ASL effettua i sopralluoghi soltanto nell’ambito delle attività di accertamento e controllo di propria competenza.
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14. A chi rivolgersi per chiarimenti e informazioni per la verifica della necessità di intervento?
Le Aziende Sanitarie Locali forniscono informazioni generali sulla problematica amianto.

Al fine di approfondire aspetti specifici o particolari occorre eventualmente rivolgersi ad un tecnico competente che accerti ed indichi gli eventuali interventi da adottare.
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15. Quali operazioni tecniche occorre eseguire in caso di accertata presenza di amianto?
Una volta individuate le strutture edilizie su cui intervenire, sara’ opportuno, prima di procedere al campionamento dei materiali, articolare un finalizzato programma di ispezione, che si puo’ cosi’ riassumere: 
1) Ricerca e verifica della documentazione tecnica disponibile sull’edificio, per accertarsi dei vari tipi di materiali usati nella sua costruzione, e per rintracciare, ove possibile, l’impresa edile appaltatrice. 
2) Ispezione diretta dei materiali per identificare quelli friabili e potenzialmente contenenti fibre di amianto. 
3) Verifica dello stato di conservazione dei materiali friabili, per fornire una prima valutazione approssimativa sul potenziale di rilascio di fibre nell’ambiente. 
4) Campionamento dei materiali friabili sospetti, e invio presso un centro attrezzato, per la conferma analitica della presenza e del contenuto di amianto. 
5) Mappatura delle zone in cui sono presenti materiali contenenti amianto. 
6) Registrazione di tutte le informazioni raccolte in apposite schede (allegato 5), da conservare come documentazione e da rilasciare anche ai responsabili dell’edificio. (D.M. 6/09/1994).
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16. Il censimento degli edifici ha carattere obbligatorio?

Ai sensi dell’art. 12. del D.P.R. 8/08/1994, il censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.
A tal fine i rispettivi proprietari sono chiamati a fornire almeno i seguenti elementi informativi: a) Dati relativi al proprietario dell’edificio (cognome e nome; data e luogo di nascita;residenza; telefono; denominazione della societa’ (per le societa’ indicare i dati del legale rappresentante) (per i condomini indicare i dati dell’amministratore); sede; partita IVA; telefono, telefax; codice fiscale. b) Dati relativi all’edificio (indirizzo; uso a cui e’ adibito;tipo di prefabbricato; 
prefabbricato; parzialmente prefabbricato;tradizionale;interamente metallico;in metallo e cemento; in amianto-cemento; 
non metallico; data di costruzione; area totale mq; numero piani; numero locali; ditta costruttrice (denominazione,indirizzo, telefono); se prefabbricato: ditta fornitrice (denominazione, indirizzo, telefono); numero occupanti; ditta/e incaricata/e della manutenzione. c) Dati relativi ai materiali contenenti amianto (indicare il tipo di materiale e l’estensione)materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola; rivestimenti isolanti di tubi e caldaie; pannelli interni; altri materiali. 
Il censimento, almeno nella prima fase, ha carattere facoltativo per le singole unita’ abitative private per le quali, ove ne ricorrano i presupposti, i relativi proprietari potranno essere invitati a fornire gli elementi informativi in loro possesso. Anche sulla base delle risposte ricevute, le unita’ sanitarie locali potranno riconsiderare opportunamente il contenuto e le modalita’ di tale parte del censimento.

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17. Quali edifici devono essere censiti ?
Tutti gli edifici nei quali è accertata la presenza di amianto devono essere censiti a prescindere dalla tipologia di attività ivi svolta.

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18. Quali sono gli obblighi ed i compiti di un proprietario di un edificio ad uso collettivo?
Ai fini della responsabilità generale sul problema amianto, compete l’obbligo di gestione del rischio a tutti i proprietari di immobili e cose contenenti amianto (anche cemento amianto) in quanto responsabili di eventuali danni causati o provocati dalla dispersione di fibre di amianto.
In particolare per l’amianto friabile compete l’obbligo di comunicarne la presenza alle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio e di attuare una serie di azioni in tempi brevi che consentano di accedere e di stazionare nei locali in sicurezza.
In caso di presenza di manufatti o prodotti contenenti amianto (specialmente se di tipo friabile) deve essere eseguita anche una valutazione del rischio mirata alla scelta del possibile metodo di bonifica più efficace – da adottare all’occorrenza – al fine di eliminare o comunque minimizzare la esposizione degli occupanti siano essi lavoratori o cittadini.
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19. Quali sono le tecniche d’intervento per i materiali contenenti amianto?

Le tecniche d’intervento per i materiali contenenti amianto sono tre e precisamente: rimozione, incapsulamento e confinamento.
La rimozione elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell’edificio. In genere richiede l’applicazione di un nuovo materiale, in sostituzione dell’amianto rimosso.

L’incapsulamento è un trattamento dell’amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l’aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Con tale intervento il materiale contenente amianto permane nell’edificio e pertanto è necessario i mantenere un programma di controllo e manutenzione.

Il confinamento consiste nell’installazione di una barriera a tenuta che separi l’amianto dalle aree occupate dell’edificio. Se non viene associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all’interno del confinamento. Occorre sempre un programma di controllo e manutenzione, in quanto l’amianto rimane nell’edificio.

La scelta tra queste tipologie d’intervento è legata al tipo ed alle condizioni del materiale, alla sua ubicazione, alla volontà della proprietà di eliminare alla radice il rischio o mantenerlo in modo controllato (attività di controllo e manutenzione).

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20. Dove è possibile effetture lo smaltimento dell’amianto?
Lo smaltimento deve avvenire in una discarica autorizzata specificatamente per la tipologia del rifiuto prodotto.
Ulteriori notizie e informazioni relative alle operazioni di smaltimento possono essere chieste al Settore Ambiente della Provincia territorialmente competente avendo l’Ente la competenza diretta sulla materia.
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21. A chi ci si può rivolgere per l’esecuzione dei lavori di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto?
Occorre interpellare imprese abilitate iscritte all’Albo Gestori Ambientali nella categoria 10 (sottocategorie 10a e 10b).

Il personale di tali imprese deve essere abilitato ai sensi dell’articolo 10 della Legge n. 257/92 e articolo 10 delD.P.R. 8/08/1994, ovvero in possesso di titoli di abilitazione rilasciati da parte delle Regioni o Province autonome attestanti la partecipazione a corsi specifici e superamento della verifica finale. Tali corsi sono a livello: 
a) operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attivita’ di rimozione, smaltimento e bonifica; 
b) gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attivita’ di rimozione, smaltimento e bonifica. 
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22. Quando una copertura in cemento-amianto (Eternit) deve essere rimossa?
Non sussiste alcun obbligo per la rimozione delle coperture in cemento-amianto (Eternit o altra marca analoga) purchè lo stato in cui si trova non è fonte di rischio.
Potrebbe invece essere obbligatorio procedere ad uno degli interventi previsti dalla legge (incapsulamento, sovracopertura e rimozione), nel caso in cui questo risultasse friabile (con conseguente rilascio di fibre d’amianto) a causa di un accentuato stato di degrado.
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23. Quali sono i rischi ed i pericoli dell’amianto confinato?
L’amianto o i prodotti contenenti amianto sono pericolosi solamente per gli operatori che effettuano la manutenzione di impianti e strutture all’interno del confinamento oppure nel caso di danneggiamento dello stesso.

 http://www.assoamianto.it/FAQ.HTM