Roma – (Adnkronos) – Rivoluzione nel nuovo codice deontologico che modificaalcuni elementi della professione. Si tratta ancora di una bozza ma le novità sono tante, tra cui anche i doveri sulla fecondazione assistita e sull’obiezione di coscienza. E il malato si chiamerà ‘persona assistita’
Rivoluzione in ‘camice bianco’. Il nuovo codice deontologico dei medici cambia volto, modificando alcuni importanti elementi della professione. Uno su tutti: il giuramento d’Ippocrate, uno dei simboli della professione. Il più antico. Se nel vecchio codice (2006) ancora in vigore si dice in modo chiaro e netto che “il medico deve prestare giuramento professionale”, il nuovo testo recita: “L’iscrizione all’Albo vincola il medico ai principi del giuramento professionale e al rispetto delle norme del presente codice di deontologia medica”. Resta solo il riferimento ai principi, ma non c’è più l’obbligo di formale giuramento, momento fortemente simbolico per i neo camici bianchi.
Per il momento si tratta di una bozza, ma nel testo messo a punto dal Comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini dei medici(Fnomceo), e all’attenzione delle varie federazioni locali, ci sono tante novità. A volte piccole sfumature semantiche che stanno però sollevando il vento di protesta dei camici bianchi. Il testo contiene aperture sulla fecondazione assistita, una stretta sulle terapie alternative, la scomparsa di alcune parole chiave come libertà, indipendenza e dignità. Addio anche al termine ‘paziente’. In futuro si chiamerà ‘persona assistita’.
Tra le modifiche piu’ discusse e delicate ci sono quelle che riguardano i doveri del medico in materia di fecondazione assistita. Confrontando il vecchio e il nuovo testo le differenze, in effetti, saltano agli occhi. Nel codice del 2006 vengono fissati una serie di paletti che nella nuova bozza scompaiono del tutto. E’ sparita la parte che recita: “E’ fatto divieto al medico, anche nell’interesse del bene del nascituro, di attuare: forme di maternità surrogata; forme di fecondazione assistita al di fuori di coppie eterosessuali stabili; pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce; forme di fecondazione assistita dopo la morte del partner”. Il nuovo testo mette invece nero su bianco che “i trattamenti di procreazione medicalmente assistita, quali atti esclusivamente medici, sono effettuati nelle condizioni e secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente”.
L’articolo del nuovo codice che sta facendo più rumore tra i camici bianchi è pero’ il 22, che parla dell’obiezione di coscienza. Se oggi “il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni utile informazione e chiarimento”, con il nuovo testo “il rifiuto di prestazione professionale anche al di fuori dei casi previsti dalle leggi vigenti è consentito al medico quando vengano richiesti interventi che contrastino con i suoi convincimenti etici e tecnico-scientifici”.
Sparisce quindi il contrasto con la propria coscienza. Così come scompare pure la formula “grave e immediato” legata al nocumento per la salute della persona assistita.
Contestato anche l’articolo 13, che fissa i doveri del medico nel campo delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche. La nuova formulazione prevede che il camice bianco è tenuto a seguire “le linee guida diagnostico-terapeutiche prodotte e accreditate da fonti autorevoli e indipendenti”. E se non lo fa deve motivare le sue scelte. Un passaggio, questo, che preoccupa i camici bianchi, che temono una sorta di apertura a possibili sanzioni a danno di chi propone cure innovative e una limitazione della propria autonomia. Rispetto al vecchio codice nell’articolo sparisce la parola ‘etica’, sostituita con ‘deontologia’.
Il nuovo codice affronta pure la questione del testamento biologico. Se esiste una dichiarazione anticipata di trattamento, “espressa in forma scritta, sottoscritta e datata da persona capace”, il medico deve “tenerne conto”. A prescindere, quindi, dalle sue valutazioni, “dall’autonomia e dall’indipendenza che caratterizza la professione”, così come recita il testo del 2006.
Tra gli articoli incriminati c’è anche il numero 4. Se nel testo del 2006 si dice che “il medico deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici della professione, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona”, la nuova formulazione non parla più di “valori etici della professione” ma dice che sul piano tecnico operativo il medico è tenuto “ad adeguarsi alle più aggiornate evidenze scientifiche”.