Le norme che tutelano la situazione lavorativa del laringectomizzato

Le norme che tutelano la situazione lavorativa del laringectomizzato sono le stesse di tutti i lavoratori in caso di malattia. Pertanto si va dalla conservazione del posto di lavoro, per un periodo più o meno lungo in base all’anzianità di servizio, fino alla sospensione definitiva. Nel settore privato la sospensione dal lavoro è regolamentata dal Codice Civile, art. 2110 che prevede inoltre il cosiddetto periodo di comporto ovvero il diritto di conservazione del posto di lavoro e di reddito secondo quanto stabilito dalla legge, dal contratto collettivo, secondo gli usi o l’equità. Ad esempio il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dei metalmeccanici prevede in genere un periodo di comporto di 6 mesi per tutti i lavoratori con anzianità fino a 3 anni, 9 mesi per i lavoratori con anzianità da 3 a 6 anni, 12 mesi per lavoratori con anzianità superiori a quelle sovra indicate. E’ inoltre previsto in caso di ricaduta della malattia un periodo massimo di due mesi, un prolungamento di questi periodi fino a 9 mesi, 13 mesi e mezzo e 18 mesi. Relativamente alla conservazione del reddito è fatta distinzione tra operai e impiegati. Gli impiegati hanno diritto al mantenimento della retribuzione a carico del datore di lavoro, integrale per un certo periodo di tempo, parziale per uno successivo. Gli operai, invece, ricevono un’indennità di tipo previdenziale a carico dell’istituto pubblico competente (I.N.P.S. art. 74 della legge 833/1978) anche se anticipata dal datore di lavoro. L’indennità è fissata in ragione del 60% della retribuzione normale e dal 1973 la contrattazione ha per lo più unificato la quantità e la durata del trattamento facendo carico al datore di lavoro di integrare in tutto o in parte quanto corrisposto dagli Enti Previdenziali agli operai fino a ragguagliarlo a quello degli impiegati.
Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dei metalmeccanici prevede l’intero trattamento per i primi 2 mesi e metà per altri 4 mesi ai dipendenti con anzianità fino a 3 anni. Il trattamento migliora in base all’anzianità con intero trattamento per i primi 4 mesi e metà reddito per altri 8 mesi dopo 6 anni di dipendenza lavorativa.
Nel settore pubblico è previsto l’istituto aspettativa per malattia in base agli art. 66-68-70 e 71 del D.P.R. 10 gennaio 1957.
Per il paziente laringectomizzato sono previsti ulteriori privilegi sia in base all’applicazione delle norme relative all’invalidità e a seconda del grado di questa riconosciuto dai competenti collegi medici in base alla tabella corrispondente.
I privilegi previsti per i laringectomizzati fanno riferimento alle leggi n. 118/1971, n. 18/1980, n. 5008/1988 e n. 509/1988.

1. Invalidità civile
Per quanto riguarda le modalità di fornitura gratuita di protesi e ausili al paziente operato di laringectomia totale – Decreto del Ministero della Sanità del 28 Dicembre 1992 – non è necessario il riconoscimento dell’invalidità civile da parte dell’apposita commissione perché la malattia neoplastica è già riconosciuta come malattia sociale e dà quindi diritto alla fornitura diretta come previsto dal decreto sopra citato.
Secondo la legge n°4 sono, stranamente, previste due invalidità, l’una corrispondente al cod. 3108 alla voce “laringectomia totale” con invalidità al 75%, l’altra corrispondente al cod. 3109, alla voce “laringectomia totale con tracheostoma definitivo” con invalidità all’80%. Essendo per definizione, la laringectomia totale, la completa asportazione della laringe, la suddetta distinzione appare inspiegabile e può succedere che un laringectomizzato si trovi riconosciuta un’invalidità al 75% anziché all’80%
La prescrizione viene redatta dallo specialista Otorinolaringoiatra operante nel servizio pubblico e autorizzata dal responsabile del servizio. Alla prescrizione va allegato il preventivo di spesa redatto su apposito modulo da parte di un rivenditore abilitato (iscritto all’albo regionale dei fornitori di protesi) e presentato al Servizio di riferimento della ASL per l’autorizzazione con la quale il paziente tornerà dallo specialista per il relativo collaudo.
Sono concessi gratuitamente al laringectomizzato i sottoelencati presidi se inclusi nel nomenclatore tariffario:
– cannula tracheale metallica o in materiale plastico in numero di 2 pezzi all’anno salvo diversa prescrizione dello specialista,
– l’apparecchio fonetico (laringofono) di tipo elettromeccanico o elettronico atto a produrre una vibrazione a bassa frequenza. Viene appoggiato appena sotto l’angolo della mandibola e utilizzato come sorgente sonora sostitutiva. L’apparecchio elettronico consente una produzione fonatoria meno metallica rispetto a quella meccanica e più simile alla voce normale.
– comunicatore alfabetico, è una macchina da scrivere elettronica in miniatura e viene erogato ai disabili con accertata impossibilità di comunicazione verbale e grafica
Altri presidi che vengono acquistati dalla ASL e assegnati in uso temporaneo agli aventi diritto in caso di accertato bisogno sono:
– il nebulizzatore ad ultrasuoni, con possibilità di regolazione della temperatura,
– l’aspiratore portatile, apparecchio per la rimozione delle secrezioni catarrali prodotte in eccesso dal paziente.
Per quanto riguarda il materiale da medicazione occorre valutare le disposizioni in merito diramate dalla regione Lombardia. Anche qui richiesta dello specialista ORL della ASL.