Le persone disabili o i familiari, cui risultino fiscalmente a carico possono usufruire
di agevolazioni fiscali a fronte dell’acquisto di un auto.
Si intende fiscalmente a carico la persona disabile che non percepisce un reddito
annuo superiore a € 2.840,51 (non costituiscono reddito le provvidenze economiche
quali pensioni, indennità e assegni erogati agli invalidi civili).
Beneficiari:
x Le persone con disabilità sensoriali (non vedenti e sordomuti con certificazione
di sordomutismo rilasciata ai sensi della Legge 26 maggio 1970, n. 381. )
x Le persone disabili con handicap psichico o mentale, titolari di indennità di
accompagnamento (non è indispensabile il verbale di legge 104 art. 3 comma
3 come previsto dalla Circolare Ministeriale del 23 aprile 2010, n.21/E)
x Le persone disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o
affetti da pluriamputazioni – con certificazione di handicap grave ai sensi
dell’art.3 comma 3 della legge 104/1992, rilasciato dalla ASL competente
x Le persone disabili con ridotte capacità motorie con adattamento obbligatorio
del veicolo. L’adattamento è da intendersi: alla guida (strumentazione, cambio
automatico, ecc.) da parte della persona disabile munita di patente speciale o al
trasporto della persona disabile (sedile scorrevole, scivolo a scomparsa, ecc.).
Ll’adattamento del veicolo deve essere effettuato prima dell’acquisto del
medesimo
Agevolazioni:
x IVA agevolata al 4% per autovetture di cilindrata fino a 2000 cmc se con
motore a benzina, e fino a 2800 cmc se con motore diesel. Si richiede
direttamente al concessionario che deve emettere fattura richiamando la legge
97/86 e la legge 449/97 e comunicare i dati all’Ufficio Locale dell’Agenzia
dell’Entrate.
x Detrazione IRPEF pari al 19% della spesa fino a un massimo di € 18075,99
per una sola volta nel corso di un quadriennio. L’importo può essere detratto in
unica soluzione o suddiviso in quattro quote annuali di pari importo. E’
possibile nell’arco dei quattro anni usufruire nuovamente del beneficio solo in
caso di rottamazione del veicolo e conseguente cancellazione al Pubblico
Registro Automobilistico o in caso di furto, sottraendo dall’importo di €
18075,99 l’eventuale rimborso assicurativo. x Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche. Spetta per un solo
veicolo e non occorre rinnovare la domanda fintanto che permangono le
condizioni che danno diritto all’esenzione. In caso di vendita dell’auto occorre
inoltrare una nuova richiesta di esenzione. Gli Enti competenti sono le
Regioni.
x Esenzione dalle imposte di trascrizione (IPT) sia per i passaggi di proprietà
che per le nuove iscrizioni al PRA. Da questo beneficio sono esclusi non
vedenti e sordomuti. Si richiede al Pubblico Registro Automobilistico.
Veicoli ammessi:
x Autovetture
x Autoveicoli per trasporto promiscuo
x Autoveicoli per trasporti specifici
x Autocaravan (solo detrazione IRPEF – IVA 20%)
x Motocarrozzette (ad esclusione dei disabili sensoriali)
x Motoveicoli, ossia veicoli a tre ruote, per trasporto promiscuo cioè veicoli a tre
ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo
quattro posti,compreso quello del conducente (ad esclusione dei disabili
sensoriali)
x Motoveicoli, ossia veicoli a tre ruote, per trasporti specifici cioè veicoli a tre
ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari
condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali
attrezzature relative a tale scopo (ad esclusione dei disabili sensoriali)
http://www.anmicmilano.org/file/Agevolazioni%20fiscali%20auto.pdf