Agevolazioni fiscali auto

 

Le persone disabili o i familiari, cui risultino fiscalmente a carico possono usufruire 

di agevolazioni fiscali a fronte dell’acquisto di un auto.  

Si intende fiscalmente a carico la persona disabile che non percepisce un reddito 

annuo superiore a € 2.840,51 (non costituiscono reddito le provvidenze economiche 

quali pensioni, indennità e assegni erogati agli invalidi civili).  

  

Beneficiari: 

x Le persone con disabilità sensoriali (non vedenti e sordomuti con certificazione 

di sordomutismo rilasciata ai sensi della Legge 26 maggio 1970, n. 381. )   

x Le persone disabili con handicap psichico o mentale, titolari di indennità di 

accompagnamento (non è indispensabile il verbale di legge 104 art. 3 comma 

3  come previsto dalla Circolare Ministeriale del 23 aprile 2010, n.21/E)  

x Le persone disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o 

affetti da pluriamputazioni – con certificazione di handicap grave ai sensi 

dell’art.3 comma 3 della legge 104/1992, rilasciato dalla ASL competente   

x Le persone disabili con ridotte capacità motorie con adattamento obbligatorio 

del veicolo. L’adattamento è da intendersi: alla guida (strumentazione, cambio 

automatico, ecc.) da parte della persona disabile munita di patente speciale  o al 

trasporto della persona disabile (sedile scorrevole, scivolo a scomparsa, ecc.). 

Ll’adattamento del veicolo deve essere effettuato prima dell’acquisto del 

medesimo  

Agevolazioni:  

x IVA agevolata al 4% per autovetture di cilindrata fino a 2000 cmc se con 

motore a benzina, e fino a 2800 cmc se con motore diesel. Si richiede 

direttamente al concessionario che deve emettere fattura richiamando la legge 

97/86 e la legge 449/97  e comunicare i dati all’Ufficio Locale dell’Agenzia 

dell’Entrate.  

x Detrazione IRPEF pari al 19% della spesa fino a un massimo di € 18075,99 

per una sola volta nel corso di un quadriennio. L’importo può essere detratto in 

unica soluzione o suddiviso in quattro quote annuali di pari importo. E’ 

possibile nell’arco dei quattro anni usufruire nuovamente del beneficio solo in 

caso di rottamazione del veicolo e conseguente cancellazione al Pubblico 

Registro Automobilistico o in caso di furto, sottraendo dall’importo di € 

18075,99 l’eventuale rimborso assicurativo.   x Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche. Spetta per un solo 

veicolo e non occorre rinnovare la domanda fintanto che permangono le 

condizioni che danno diritto all’esenzione. In caso di vendita dell’auto occorre 

inoltrare una nuova richiesta di esenzione. Gli Enti competenti sono le 

Regioni.   

x Esenzione dalle imposte di trascrizione (IPT) sia per i passaggi di proprietà 

che per le nuove iscrizioni al PRA. Da questo beneficio sono esclusi non 

vedenti e sordomuti. Si richiede al Pubblico Registro Automobilistico.  

Veicoli ammessi:  

x Autovetture   

x Autoveicoli per trasporto promiscuo   

x Autoveicoli per trasporti specifici   

x Autocaravan (solo detrazione IRPEF – IVA 20%)   

x Motocarrozzette (ad esclusione dei disabili sensoriali)   

x Motoveicoli, ossia veicoli a tre ruote, per trasporto promiscuo cioè veicoli a tre 

ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo 

quattro posti,compreso quello del conducente (ad esclusione dei disabili 

sensoriali)   

x Motoveicoli, ossia veicoli a tre ruote, per trasporti specifici cioè veicoli a tre 

ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari 

condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali 

attrezzature relative a tale scopo (ad esclusione dei disabili sensoriali)

http://www.anmicmilano.org/file/Agevolazioni%20fiscali%20auto.pdf