SPECIFICAZIONI SULLE CATEGORIE CHE RISCHIANO DI NON RIENTRARE NEI BENEFICI CONCESSI DALLA L.104, A SEGUITO DELLA MANOVRA FINANZIARIA

Ci sono le persone con sindrome di Down, gli amputati di braccio e di spalla, le persone sorde, quelle colpite da psicosi ossessive o da tubercolosi polmonare, o quelle con sindrome schizofrenica cronica che abbiano disturbi del comportamento e delle relazioni sociali e limitata conservazione delle capacità intellettuali.

E con loro, molte altre. È il piccolo esercito di invalidi che subirà più direttamente le conseguenze della manovra finanziaria varata dal governo: le loro malattie, infatti, secondo le tabelle predisposte dal ministero della Sanità, rientrano fra la soglia minima di invalidità prevista finora per l’assegnazione del beneficio economico della pensione (il 74%) e il nuovo limite definito dal decreto legge dell’esecutivo, l’85%.

Nulla cambia (anche se si dovranno valutare le nuove norme nei casi di eventuali visite di controllo) per quanti già oggi percepiscono la pensione: una somma pari a 256,67 euro al mese per 13 mensilità (una ventina di euro in più, 277,57, per i ciechi civili assoluti). Cifra che – va ricordato – viene effettivamente versata solo se il soggetto non supera il limite di reddito di circa 4.400 euro l’anno se invalido civile parziale o di circa 15.150 euro in caso di invalidi civili totali, ciechi parziali o assoluti e sordi. Nulla cambia per chi ha già la pensione, molto cambia invece per coloro che presenteranno domanda di invalidità a partire da martedì prossimo, 1 giugno: se non raggiungeranno la soglia dell’85% infatti non otterranno infatti alcun beneficio economico. Per farsi un’idea delle categorie interessate, basta dare un’occhiata alle tabelle varate ormai quasi due decenni fa (era il febbraio 1992) con decreto del ministero della Sanità e che contengono le percentuali di invalidità a seconda delle “minorazioni e malattie invalidanti”: è sulla base di queste tabelle che i medici delle commissioni decidono la percentuale di invalidità di ogni singolo richiedente.

Si scopre allora che fra coloro che non potranno più ottenere il beneficio ci sono le persone con “sordità prelinguale da perdita uditiva grave bilaterale con evidenti fonologopatie audiogene” (percentuale fissata: 80%), quelle senza un arto superiore (amputazione di braccio: 75%; assenza congenita dell’arto superiore: 75%; amputazione di spalla: 80%), o quelle con ipoplasia renale bilaterale (una malformazione congenita per cui entrambi i reni sono poco sviluppati e di dimensioni ridotte: percentuale al 75%). Niente pensione per chi soffre di psicosi ossessiva (percentuale fissata dalle tabelle, a discrezione del medico, entro la forbice 71-80%), e nemmeno per chi ha subito una laringectomia totale (l’asportazione della lingua) con tracheostomia definitiva (il posizionamento di una cannula nella trachea per consentire la respirazione): la relativa percentuale di invalidità è fissata all’80%.

Niente da fare per i malati di bronchiectasia (dilatazione irreversibile di una porzione dell’albero bronchiale con incapacità ventilatoria di tipo ostruttivo: 80%), per coloro che soffrono di malattia polmonare ostruttiva cronica con prevalente bronchite (75%), per chi ha una tetraparesi con deficit di forza medio (dal 71 all’80%) e per chi deve fare i conti con miocardiopatie e valvulopatie con insufficienza cardiaca grave (dal 71 all’80%). Cordoni della borsa chiusi anche per le persone con sindrome di Down: la loro percentuale di invalidità è fissata al 75% (sale al 100% solo in presenza di un ritardo mentale grave). E anche in presenza di una sindrome schizofrenica cronica con disturbi del comportamento e delle relazioni sociali e una limitata conservazione delle capacità intellettuali non ci sarà alcun beneficio economico: la fascia prevista (71-80%) è ampiamente al di sotto del nuovo tetto. Resta invece qualche speranza per chi soffre di sindrome nefrosica con insufficienza renale grave e per tubercolosi polmonare con insufficienza respiratoria grave: la percentuale fissata dal ministero è compresa fra l’81 e il 90%: toccherà ai medici decidere se concedere o no la soglia minima dell’85% valida per la pensione.

Manovra economica, ecco i veri invalidi che non avranno la pensione

 

 

Il governo eleva la soglia di invalidità per ottenere la pensione dal 74 all’85%: nessun nuovo assegno, fra gli altri, per le persone down, per quelle con disturbi del comportamento e limitate capacità intellettuali, per gli amputati di braccio e spalla

Ci sono le persone con sindrome di Down, gli amputati di braccio e di spalla, le persone sorde, quelle colpite da psicosi ossessive o da tubercolosi polmonare, o quelle con sindrome schizofrenica cronica che abbiano disturbi del comportamento e delle relazioni sociali e limitata conservazione delle capacità intellettuali. E con loro, molte altre. È il piccolo esercito di invalidi che subirà più direttamente le conseguenze della manovra finanziaria varata dal governo: le loro malattie, infatti, secondo le tabelle predisposte dal ministero della Sanità, rientrano fra la soglia minima di invalidità prevista finora per l’assegnazione del beneficio economico della pensione (il 74%) e il nuovo limite definito dal decreto legge dell’esecutivo, l’85%.

Nulla cambia (anche se si dovranno valutare le nuove norme nei casi di eventuali visite di controllo) per quanti già oggi percepiscono la pensione: una somma pari a 256,67 euro al mese per 13 mensilità (una ventina di euro in più, 277,57, per i ciechi civili assoluti). Cifra che – va ricordato – viene effettivamente versata solo se il soggetto non supera il limite di reddito di circa 4.400 euro l’anno se invalido civile parziale o di circa 15.150 euro in caso di invalidi civili totali, ciechi parziali o assoluti e sordi. Nulla cambia per chi ha già la pensione, molto cambia invece per coloro che presenteranno domanda di invalidità a partire da martedì prossimo, 1 giugno: se non raggiungeranno la soglia dell’85% infatti non otterranno infatti alcun beneficio economico. Per farsi un’idea delle categorie interessate, basta dare un’occhiata alle tabelle varate ormai quasi due decenni fa (era il febbraio 1992) con decreto del ministero della Sanità e che contengono le percentuali di invalidità a seconda delle “minorazioni e malattie invalidanti”: è sulla base di queste tabelle che i medici delle commissioni decidono la percentuale di invalidità di ogni singolo richiedente.

Si scopre allora che fra coloro che non potranno più ottenere il beneficio ci sono le persone con “sordità prelinguale da perdita uditiva grave bilaterale con evidenti fonologopatie audiogene” (percentuale fissata: 80%), quelle senza un arto superiore (amputazione di braccio: 75%; assenza congenita dell’arto superiore: 75%; amputazione di spalla: 80%), o quelle con ipoplasia renale bilaterale (una malformazione congenita per cui entrambi i reni sono poco sviluppati e di dimensioni ridotte: percentuale al 75%). Niente pensione per chi soffre di psicosi ossessiva (percentuale fissata dalle tabelle, a discrezione del medico, entro la forbice 71-80%), e nemmeno per chi ha subito una laringectomia totale (l’asportazione della lingua) con tracheostomia definitiva (il posizionamento di una cannula nella trachea per consentire la respirazione): la relativa percentuale di invalidità è fissata all’80%.

Niente da fare per i malati di bronchiectasia (dilatazione irreversibile di una porzione dell’albero bronchiale con incapacità ventilatoria di tipo ostruttivo: 80%), per coloro che soffrono di malattia polmonare ostruttiva cronica con prevalente bronchite (75%), per chi ha una tetraparesi con deficit di forza medio (dal 71 all’80%) e per chi deve fare i conti con miocardiopatie e valvulopatie con insufficienza cardiaca grave (dal 71 all’80%). Cordoni della borsa chiusi anche per le persone con sindrome di Down: la loro percentuale di invalidità è fissata al 75% (sale al 100% solo in presenza di un ritardo mentale grave). E anche in presenza di una sindrome schizofrenica cronica con disturbi del comportamento e delle relazioni sociali e una limitata conservazione delle capacità intellettuali non ci sarà alcun beneficio economico: la fascia prevista (71-80%) è ampiamente al di sotto del nuovo tetto. Resta invece qualche speranza per chi soffre di sindrome nefrosica con insufficienza renale grave e per tubercolosi polmonare con insufficienza respiratoria grave: la percentuale fissata dal ministero è compresa fra l’81 e il 90%: toccherà ai medici decidere se concedere o no la soglia minima dell’85% valida per la pensione.

 

Invalidità civile: da quest’anno la domanda si fa online Procedure più rapide e snelle, ma chi non ha accesso al web risulta penalizzato

a cura di Altroconsumo

Cambia la procedura per il riconoscimento dello stato di invalidità civilececità civilesordità civilehandicapdisabilità: da quest’anno le domande possono essere presentate all’Inps solo per via telematica attraverso il sito dell’Istituto.

La nuova procedura
La nuova procedura prevede che il cittadino debba rivolgersi a un medico certificatore (da reperire in un’apposita lista dell’Inps) che compila la “certificazione medica” online e consegna al cittadino la stampa firmata del certificato che dovrà essere esibita alla visita insieme alla ricevuta di trasmissione con il numero di certificato.

Per individuare i medici certificatori accreditati, gli unici autorizzati a rilasciare la certificazione medica necessaria, bisogna consultare l’apposito elenco sul sito dell’Inps (www.inps.it).

Una volta avuta la certificazione medica, entro 30 giorni, il cittadino deve compilare la domanda online sul sito dell’Inps e abbinare a questa ilnumero di certificato indicato sulla ricevuta di trasmissione rilasciata dal medico. L’avvenuta ricezione della domanda è attestata dalla ricevuta rilasciata al termine dalla stessa procedura. L’Inps trasmette telematicamente la domanda alla Asl.

Solo per internauti
Per presentare la domanda di invalidità civile bisogna, quindi, registrarsi al sito dell’Inps per ottenere il Pin che è il passaporto per poter fare tutte le operazioni online. La presentazione della domanda online può essere delegata ai Patronati, alle Associazioni di categoria o gli altri soggetti abilitati
Il punto forte della nuova procedura è che l’iter burocratico di queste domande diventa più veloce
Il punto debole è l’altra faccia della stessa medaglia: chi non ha accesso al web dovrà farsi aiutare per poter presentare la domanda e questo complica l’iter e, comunque, lo condiziona a un aiuto esterno che potrebbe anche essere a pagamento. Allo stesso modo, l’Inps dovrebbe rendere più facile la ricerca del medico certificatore. Infatti, l’elenco fornito dal sito dell’Inps risulta inutile, perché divide gli specialisti esclusivamente per provincia, senza riportare indirizzi o recapiti telefonici.

Alcune informazioni utili per il paziente laringectomizzato, alla dimissione dall?ospedale

 

L’ Invalidità civile
Bisogna farne richiesta alla propria A.S.L. richiedendo la documentazione per la domanda di invalidità civile. Verranno consegnati:
– modulo verde che verrà’ compilato dal medico curante,
– modulo prestampato per la domanda di invalidità (mod. n’ 112) compilato dal laringectomizzato.
A questi due primi moduli verranno aggiunti:
– certificato di residenza in carta semplice,
– certificazione specialistica inerente alla patologia in questione, cioè fotocopia della cartella clinica.
2. A che cosa dà diritto?
– all’esenzione dei tíckets sanitari,
– alla fornìtura gratuita di due cannule tracheali ogni anno,
– alla assegnazione gratuita di protesi fonatoria o laringofono.
Secondo la legge n.4 sono, stranamente, previste due invalidità, l’una corrispondente al cod. 3108 alla voce “laringectomia totale” con invalidità al 75%. l’altra corrispondente al cod. 3109, alla voce “laringectomia totale con tracheostoma definitivo” con invalidità all’80%. Essendo per defínizione, laringectomia totale, la completa esportazione della laringe, la suddetta distinzione appare inspiegabile e può succedere che un laringectomizzato si trovi riconosciuta un’invdidità al 75% anziché all’80%
Per quanto riguarda le modalità di fornitura gratuita di protesi e ausili al paziente operato di laringectomia totale – Decreto del Ministero della Sanità del 28 Dicembre 1992 – non è necessario il riconoscimento dell’invalidità civile da parte dell’apposita commissione perchè la malattia neoplastica è già riconosciuta come malattia sociale e dà quindi diritto alla fornitura diretta come previsto dal decreto sopra citato.
La prescrizione viene redatta dallo specialista Otorinolaringoiatra operante nel servizio pubblico e autorizzata dal responsabile del servizio. Alla prescrizione va allegato il preventivo di spesa redatto su apposito modulo da parte di un rivenditore abilitato (iscritto all’albo regionale dei fornitori di protesi) e presentato al Sérvizio di riferimento della ASL per l’autorizzazione con
la quale il paziente tornerà dallo specialista per il relativo collaudo.
Sono concessi gratuitamente al laringectomizzato i sottoelencati presidi se inclusi nel nomenclatore tariffario:
– cannula tracheale metallica o in materiale plastico in numero di 2 pezzi all’anno salvo diversa prescrizione
dello specialista,
– l’apparecchio fonetico (laringofono) di tipo elettromeccanico o elettronico atto a produrre una vibrazione
a bassa frequenza. Viene appoggiato appena sotto l’angolo della mandibola e utilizzato come sorgente
sonora sostitutiva. L’apparecchio elettronico consente una produzione fonatoria meno metallica
rispetto a quella meccanica e più simile alla voce normale.
– comunicatore alfabetico, è una macchina da scrivere elettronica in miniatura e viene erogato ai disabili
con accertata impossibilità di comunicazione verbale e grafica.
Altri presidi che vengono acquistati dalla ASL e assegnati in uso temporaneo agli aventi diritto in
caso di accertato bisogno sono:
– il nebulizzatore ad ultrasuoni, con possibilità di regolazione della temperatura,
– l’aspiratore portatile, apparecchio per la rimozione delle secrezioni catarrali prodotte in eccesso dal paziente.
Per quanto riguarda il materiale da medicazione occorre valutare le disposizioni in merito diramate dalla
Regione Lombardia. Anche qui richiesta dello specialista ORL della ASL.