La sentenza Rai, non pagare il canone si può

La sentenza Rai, non pagare il canone si può Aveva chiesto alla tv di Stato di oscurare i canali e non versava più il canone. Viale Mazzini non ha mai risposto. E ora un giudice…

ADDIO AL CANONE Non pagare la Rai si può

Marrazzo, Floris, Berlinguer, Littizzetto

Uno dei rebus irrisolti di questo paese è l’obbligatorietà del pagamento del canone Rai. La pigione alla tv pubblica è uno dei tanti pizzi fiscali che ci affligge. È  però  opinione consolidata e diffusa che sia praticamente impossibile liberarsi dal balzello. L’articolo  10 del Regio decreto legge 246 del 1938 stabilisce, infatti, tassativamente i casi in cui è possibile disdettare il servizio pubblico televisivo: la cessione, la non detenzione o la richiesta di suggellamento degli apparecchi tv. In altre parole, chi non vuole  “Mammarai”   deve rinunciare alla televisione ed eliminare da casa qualsiasi strumento idoneo a riprodurre il segnale televisivo.

Inutile sprecare parole sull’inadeguatezza di un decreto littorio a disciplinare la materia, poiché  oggi anche un cellulare riproduce trasmissioni televisive. L’Italia però, non sguazza solo nell’arretratezza legislativa e nella prevaricazione del pubblico sul privato, ma anche e soprattutto nell’incertezza giurisprudenziale. Mai dire mai, perché si trova un Giudice o una Corte che, emulando  Oscar Luigi Scalfaro, «non ci sta». I magistrati sono chiamati ad applicare le leggi anche quando siano palesemente ingiuste, ma talvolta fanno obiezione di coscienza. Agiscono motu proprio e sparigliano le carte. Se il Parlamento in 80 anni non ha messo mano al decreto fascista del ’38 (quando si tratta di tassare i connazionali fa brodo anche Mussolini), allora ci pensa la Commissione Tributaria del Lazio. La sentenza 597/2013 ha, infatti, accolto l’istanza di un contribuente che si era opposto alla cartella esattoriale di riscossione del canone tv, producendo la domanda di richiesta di oscuramento inviata alla Rai.

Ovviamente l’amministrazione televisiva non aveva risposto e il fisco aveva proceduto all’emissione della relativa cartella, impugnata poi dal contribuente. Questi, dopo la soccombenza innanzi alla commissione provinciale, non si è dato per vinto e ha proposto opposizione in secondo grado, trovando finalmente ragione con una decisione destinata non solo a far discutere, ma soprattutto a diventare una via di fuga dalla tassa del monopolio televisivo di Stato. Secondo i magistrati laziali la cartella è nulla, anche se il cittadino ha continuato a usufruire dei servizi tv. È  sufficiente, infatti, che egli abbia fatto denuncia di oscuramento alla Rai e questa non abbia risposto.

La norma di recesso dal canone è assurda, perché risalente a un periodo storico in cui c’era una tv ogni 50 utenti e gli unici canali erano quelli Rai, ma è stata superata da una pronuncia di una Commissione con un anelito di libertà. Attendiamo che il Parlamento (nelle democrazie le norme dovrebbero innovarle deputati e senatori e non i magistrati) ratifichi un principio sacrosanto: la libertà di guardare e pagare la tv che si desidera. Purtroppo, però, la Rai è controllata dai partiti i quali difficilmente legiferano contro i loro interessi. Non rimane quindi che ringraziare i giudici tributari del Lazio per il gentile pensiero natalizio a tutti gli abbonati…

di Matteo Mion
www.matteomion.com

ESONERO CANONE TV 75 ENNI

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Importi di canone

Abolizione del canone RAI per soggetti di eta’ pari o superiore a 75 anni Art. 1, comma 132, legge 24 dicembre 2007, n.248.

Per avere diritto all’esenzione occorre:

– aver compiuto 75 anni di eta’ entro il termine di pagamento del canone;
– non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio;
– possedere un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilita’ (euro 6.713,98 annui).

Per reddito si intende la somma:

• del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente; per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD;
• dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
• delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
• dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.

Viceversa, sono esclusi dal calcolo:
1) i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);
2) il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
3) i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni
4) altri redditi assoggettati a tassazione separata.

NB.: Il requisito del reddito deve essere riferito all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione.

La domanda di esenzione per gli anni 2008-2009-2010-2011-2012 deve essere presentata utilizzando il modulo di dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) che puo’ essere scaricato dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate

www.agenziaentrate.gov.it

oppure reperito presso gli uffici locali o territoriali della stessa presso gli sportelli delle sedi regionali della Rai.

La domanda deve essere spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio territoriale di Torino 1
Sportello S.A.T.
Casella postale 22
10121 – Torino (To)

oppure consegnata agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.

Tutti i contribuenti interessati possono richiedere assistenza e informazioni sulle modalita’ di compilazione della dichiarazione e all’istanza di rimborso al numero 848.800.444 o presso gli uffici dell’Agenzia presenti su tutto il territorio nazionale. Inoltre e’ a disposizione dei cittadini il Call Center Risponde Rai al numero 199.123.000.

Per avere diritto all’esenzione annuale per l’anno 2013 e’ necessario aver compiuto 75 anni (o un eta’ superiore) entro il 31/01/13.
Coloro che intendono fruire del beneficio per la prima volta relativamente al secondo semestre dell’anno devono aver compiuto 75 anni di eta’ entro il 31/07/13. Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate effettuera’ i dovuti controlli per verificare le condizioni di eta’ e di reddito.
Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate effettuera’ i dovuti controlli per verificare le condizioni di eta’ e di reddito.

La domanda di rimborso per gli anni 2008-2009-2010-2011-2012, nel caso in cui siano presenti i requisiti, dovra’ essere effettuata tramite l’apposito modulo che puo’ essere scaricato dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate

www.agenziaentrate.gov.it

oppure reperito presso gli uffici locali o territoriali della stessa Agenzia delle Entrate o presso gli sportelli delle sedi regionali della Rai, unitamente alla dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, che attesti il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissione.

La domanda deve essere spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio territoriale di Torino 1
Sportello S.A.T.
Casella postale 22
10121 – Torino (To)

oppure consegnata agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.

Naturalmente le domande di esenzione/rimborso presentate prima del 19/9/2010 – non potendo essere redatte sul modello ufficiale reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate a partire dal giorno successivo – in presenza dei requisiti di eta’ e di reddito indicati dalla legge saranno ritenute comunque valide, fatti salvi i dovuti controlli sulle condizioni del reddito eseguiti dall’Agenzia delle Entrate. Qualora le informazioni fornite non fossero sufficienti l’Agenzia delle Entrate provvedera’ ad informare l’utente.

Nelle annualità successive, i contribuenti possono continuare a beneficiare dell’agevolazione senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Resta fermo, tuttavia, che qualora il contribuente, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione, non risulti più in possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, sarà comunque tenuto al versamento del canone.

Da ultimo si fa presente che l’aticolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone che venga irrogata una sanzione amministrativa di “importo compreso tra euro 500 e euro 2000 per ciascuna annualita’ evasa’. Tale sanzione si cumula con il canone dovuto e gli interessi maturati. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 2000.

http://www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/Esonero75.aspx

Le tasse più odiate? Al 1° posto il canone Rai. Ma in Italia non siamo alla rivolta fiscale

Il canone tv si conferma il balzello più indigesto, ma in generale gli italiani non sembrano contrari alle tasse. Anche se per molti il nostro fisco incoraggia l’evasione

Un sondaggio sulle tasse in Italia? Inutile, il risultato potrebbe tranquillamente essere deciso a tavolino. Se la pensate così sarete sorpresi dagli esiti dell’indagine realizzata da Anci-Swg su un campione di 8mila cittadini. Gli italiani odiano sì alcune tasse – prima fra tutte il canone Rai, considerato il balzello peggiore dal 45% degli intervistati – ma non sono così refrattari al fisco: la maggioranza ritiene il prelievo fiscale necessarioe addirittura giusto.

Il sondaggio rivela i gusti degli italiani in fatto di tasse e stila una graduatoria dei tributi più indigesti. Il canone tv si aggiudica il primogradino del podio staccando nettamente il secondoclassificato, il bollo auto, considerato il peggiore solo dal 14,2% degli italiani.

Ecco la graduatoria completa:

 Canone Rai 45,5%
 Ici 6,4%
 Bollo auto 14,2%
 Irap 5,5%
 Iva 9,1%
 Tarsu 5,2%
 Irpef 7,5%
 non sa/non risponde 6,5%


Si scopre a sorpresa che l’Ici, l’imposta sugli immobili la cui abolizione è stato un cavallo di battaglia elettorale del governo, è sopportata meglio dell’Iva e dell’Irpef. Forse perché attualmente non riguarda più le prime case. E l’Irap, imposta sulle attività produttive considerata da più parti un tributo iniquo, è agli ultimi posti dell’odiosità. Una “clemenza” che si spiega probabilmente col fatto che riguarda una platea più ristretta di contribuenti, le imprese e i professionisti.

Gli italiani non sono “fiscofobi”

Ma la principale sorpresa del sondaggio è la considerazione complessiva dei tributi da parte dei contribuenti italiani: il 65% li ritiene necessari. Per la precisione:  il 31,6% ritiene che siano un “doverecivico” e il 33,4% uno “strumento di equità che garantisce servizi a tutti i cittadini”. Ancora più inaspettato è il fatto che questa percentuale aumenta addirittura al 68,8% al nord-est, ritenuto – a questo punto erroneamente – l’avamposto della rivolta fiscale.

Questa “tolleranza” nei confronti delle tasse tuttavia convive con l’opinione molto diffusa che il nostro  sistema fiscale favorisca levasione: la pensa così l’80,3% del campione. L’evasione è considerata un vero e proprio cancro da estirpare dal 66,7% degli italiani con punte del 70,3% al centro e del 69,6% al nord-ovest.

Il comune, l’ente più virtuoso

Sul versante delle spese, piccolo è bello. Alla domanda “qual è l’istituzione che spende meglio i vostri soldi?”, il 26,8% ha risposto “il comune“, l’ente locale più vicino ai cittadini. La regione è invece la più oculata per il 14,6% del campione, l’Unione Europea per il 12,7%, la Provincia per il 6,7% solo il 5,5% si fida più di  tutti dello Stato.

http://economia.virgilio.it