11 Marzo 2003 – A L’Aia viene fondata la Corte Internazionale di Giustizia.


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« La Corte Internazionale di Giustizia costituisce il principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite. Essa funziona in conformità allo Statuto annesso che è basato sullo Statuto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale e forma parte integrante del presente Statuto. […] »
(Statuto delle Nazioni Unite, capitolo XIV, articolo 92)

Il Palazzo della Pace all’Aia, sede della CIG

La Corte Internazionale di Giustizia, conosciuta anche come Corte Mondiale ( in francese: Cour internationale de justice, CIJ, in inglese: International Court of Justice, ICJ), è il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite.

Fondata nel 1945 le sue funzioni principali sono:

  • dirimere le dispute fra Stati membri delle Nazioni Unite che hanno accettato la sua giurisdizione. Essa esercita una funzione giurisdizionale riguardo all’applicazione e l’interpretazione del diritto internazionale. Nell’esercizio di tale funzione, la Corte opera in maniera arbitrale, e solo se gli Stati parti di una controversia internazionale abbiano riconosciuto la sua giurisdizione. La giurisdizione può essere riconosciuta preventivamente attraverso: l’approvazione dell’articolo 36.4 dello Statuto della Corte, attraverso una clausola compromissoria completa inserita in un accordo o attraverso un trattato compromissorio completo. La giurisdizione può altresì essere riconosciuta posteriormente e rispetto ad un caso concreto, anche da parte di Stati che non hanno aderito alla Corte. Come per qualsiasi giurisdizione “classica” del diritto internazionale, anche in questo caso, è necessario il consenso dello Stato.
  • offrire pareri consultivi su questioni legali avanzate dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o dagli Istituti Specializzati delle Nazioni Unite quando essi siano autorizzati a farlo. Mentre l’Assemblea Generale ha totale libertà per richiedere un parere consultivo, gli altri organi ONU sono tenuti ad invocare il parere consultivo unicamente per questioni che riguardano le loro competenze.

Le sentenza ed i pareri della Corte sono uno dei principali strumenti con cui si accerta l’esistenza di norme internazionali.

La sede della Corte è nel Palazzo della Pace all’Aia, Paesi Bassi. L’ICJ non deve essere confusa con la Corte Penale Internazionale(International Criminal Court), recentemente istituita, il cui compito è invece quello di giudicare individui ritenuti colpevoli di crimini internazionali.

Il funzionamento e l’organizzazione della Corte sono disciplinati dallo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, annesso allo Statuto delle Nazioni Unite e dal Regolamento adottato dalla Corte stessa.

I predecessori dell’ICJ

Il primo organo ad essere istituito per dirimere le controversie internazionali fu la Corte Permanente di Arbitrato (CPA), creata nel 1899 con sede anch’essa all’Aia. La Corte, tuttora in vigore, si limita a fornire agli stati un elenco di giudici e un’infrastruttura amministrativa se essi decidono di risolvere la loro controversia per via arbitrale. La CPA fornisce attualmente all’Assemblea Generale e al Consiglio di Sicurezza la lista di persone tra cui scegliere i giudici dell’ICJ.

La Corte Permanente di Giustizia Internazionale creata nel 1921 è invece il diretto precedente della Corte Internazionale di Giustizia, che ne ha preso il posto. Come suggerisce il nome l’aspetto più innovativo della Corte era il fatto di essere dotata di una struttura permanente; costituì il primo organo giudiziale per la risoluzione delle controversie internazionali.

Composizione e statuto

La Corte è composta da quindici giudici di nazionalità diversa eletti dall’Assemblea Generale e dal Consiglio di Sicurezza. I giudici restano in carica per nove anni e possono essere rieletti. Nessun paese può avere più di un giudice. Ognuno dei paesi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ha sempre avuto un giudice. I giudici non sono rappresentanti dei loro paesi ma siedono a titolo personale e non devono farsi condizionare dalle autorità dello Stato di cui sono cittadini. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

La Corte può costituire in qualsiasi momento una o più sezioni composte di almeno tre giudici secondo quanto essa decida, per trattare particolari categorie di controversie: per esempio, controversie in materia di lavoro e controversie concernenti il transito e le comunicazioni. La Corte può in qualsiasi momento costituire una sezione per trattare una determinata controversia. Il numero dei giudici di tale sezione è deciso dalla Corte con l’assenso delle parti. Le controversie sono esaminate e decise dalle sezioni di cui sopra, qualora le parti ne facciano richiesta (art. 26 Statuto).

Al fine di un rapido espletamento dei processi, la Corte costituisce ogni anno una sezione composta di cinque giudici, per decidere con procedimento sommario, quando le parti lo domandino. Inoltre, due giudici saranno designati per sostituire i giudici che si trovino nell’impossibilità di partecipare alle sedute (art. 29 Statuto).

 

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