TUTELA DEI LAVORATORI FRAGILI: NORMATIVA E ULTIME NOVITÀ

Il datore di lavoro deve assicurare la tutela dei lavoratori fragili attraverso la Sorveglianza Sanitaria Eccezionale. Inail avvisa: Sorveglianza Sanitaria Eccezionale prorogata fino al 30 giugno 2022.

Chi sono i “lavoratori fragili”? Chi attesta la condizione di fragilità? Come viene garantita la tutela dei lavoratori fragili? Tutti i dettagli nell’articolo:

Indice:
Chi sono i lavoratori fragili
Chi attesta la condizione di lavoratore fragile
Il Medico Competente può attestare la condizione di fragilità?
Chi deve attivare la Sorveglianza Sanitaria per i lavoratori fragili
Elenco delle patologie
Tutela dei lavoratori fragili
Ultime novità

AGEVOLAZIONI PARTICOLARI PER INVALIDITA’

AGEVOLAZIONI PARTICOLARI PER INVALIDITA’

Riteniamo fare cosa gradita ricordando a tutti i nostri associati, che sono ancora in età lavorativa, ma a cui è stata riconosciuta un’ INVALIDITA’ con percentuale SUPERIORE al 74% che possono godere di alcune facilitazioni come:
• Esenzione dai Ticket Sanitari (in realtà l’esenzione si attiva sin dal 67%)
• Bonus di 2 mesi all’anno di contributi figurativi ai fini pensionistici
Mentre per l’esenzione dai Ticket è competente la ASL per il rilascio della relativa certificazione, per il secondo punto è il lavoratore che deve agire.
In base alla Legge 388/2000 art. 80 comma 3, che qui di seguito si stralcia per semplicità, si stabilisce che
“,,,agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento …., è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.

Quindi il lavoratore malato cui sia riconosciuta una invalidità superiore al 74%, indipendentemente dalla causa dello stato di invalidità ha diritto, per il calcolo degli anni di servizio a fini pensionistici, al beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro effettivamente svolto in condizioni di invalidità fino al limite massimo di sessanta mesi di contributi figurativi nell’intera vita lavorativa.
Il diritto alla contribuzione figurativa matura a partire dal momento in cui al lavoratore è riconosciuta un’invalidità superiore al 74% e non per gli altri periodi di lavoro.
Ad esempio il lavoratore assunto nel 2003 e divenuto invalido nel 2010 ha diritto alla contribuzione figurativa ai fini pensionistici dal 2010 e non dal 2003.
I periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivanti da riscatto, non legato ad attività lavorativa, non danno titolo al riconoscimento.
Esclusioni
L’INPS precisa che sono esclusi da questo beneficio i titolari di assegno ordinario di invalidità;
questo non significa, però, che chi è titolare di assegno ordinario non abbia diritto alla maggiorazione contributiva, bensì che la sola titolarità di questa prestazione (senza che ci sia un riconoscimento di invalidità civile con la percentuale richiesta) non dà la possibilità di usufruirne dal momento che l’INPS non esprime una valutazione in termini di percentuale.

La domanda
L’attribuzione del beneficio è subordinata alla presentazione della domanda da parte degli interessati, al momento della richiesta di liquidazione della pensione o del supplemento di pensione, corredata dall’apposita documentazione.
Allegati:
• gli invalidi civili e sordi civili devono presentare il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle competenti Commissioni mediche ASL
Chi fosse già andato in pensione, ma avesse lavorato in costanza di una percentuale di invalidità superiore al 74%, verifichi tramite Patronato la possibilità di ottenere una riliquidazione del calcolo pensionistico con l’aggiunta dei bonus figurativi possibili.

l'immagine del profilo di Umberto Tassini

Tumori: cancro terremoto su lavoro per 8 pazienti su 10, nasce ‘Pro Job’



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Articolo pubblicato il: 12/05/2014

Milano, 12 mag. (Adnkronos Salute) – Dopo la malattia il terremoto sul lavoro. Fare i conti con il cancro significa anche questo. Il risultato, spesso, è devastante: meno redditi e più costi per i pazienti. Dopo la diagnosi, infatti, il 78% dei malati oncologici subisce un cambiamento nel lavoro: il 36,8% è costretto a fare assenze, uno su 5 lascia l’impiego e il 10,2% si dimette o cessa l’attività (in caso di lavoratore autonomo). Pochi conoscono e utilizzano le tutele previste dalle leggi per facilitare il mantenimento e il reinserimento: solo il 7,8% ha chiesto il passaggio al part-time, un diritto di cui è possibile avvalersi con la legge Biagi, poco meno del 12% ha beneficiato di permessi retribuiti (previsti dalla Legge 104/1992), il 7,5% ha utilizzato i giorni di assenza per terapia salvavita e il 2,1% i congedi lavorativi.

E’ la fotografia scattata oggi a Milano dove è stato presentato ‘Pro Job: lavorare durante e dopo il cancro – Una risorsa per l’impresa e per il lavoratore’, un progetto dell’Associazione italiana malati di cancro (Aimac), in collaborazione con l’università degli Studi del capoluogo lombardo, la Fondazione ‘Insieme contro il cancro’ e l’Istituto nazionale tumori della metropoli. Obiettivo: superare gli ostacoli che rendono difficile la vita dei pazienti sul lavoro e sensibilizzare le aziende sulle opportunità disponibili. I dati diffusi (dall’indagine Censis-Favo) evidenziano che le forme di gestione flessibile per conciliare lavoro e cure oncologiche sono ancora poco note e non influiscono in modo significativo sulla vita dei molti pazienti coinvolti. Questa situazione interessa anche i ‘caregiver’, familiari o amici che assistono i malati in modo continuativo. Scarso anche per loro il ricorso agli strumenti legislativi e regolatori: il 26% utilizza i congedi lavorativi e solo il 7% le varie forme di tempo parziale, verticale e orizzontale, con riduzione proporzionale dello stipendio, previsto dal decreto legislativo 61/2000.

“Secondo un sondaggio Piepoli-Aimac – spiega Francesco De Lorenzo, presidente dell’Aimac – il 91% delle persone malate vuole continuare a lavorare ed essere parte attiva della società. E’ importante che Pro Job venga adottato dal maggior numero possibile di realtà imprenditoriali”. Il progetto ha vinto il premio ‘Sodalitas Social Innovation’ ed è oggi al centro del convegno in Statale ‘Lavorare durante e dopo il cancro’, che apre gli eventi legati alla IX Giornata nazionale del malato oncologico (l’edizione di quest’anno sarà celebrata a Roma dal 16 al 18 maggio).

Nel 2013 in Italia si sono registrati 366 mila nuovi casi di tumore. E sono circa 700 mila le persone con diagnosi di cancro in età produttiva. “Pro Job – sottolinea Elisabetta Iannelli, segretario della Fondazione Insieme contro il cancro – mira a promuovere l’inclusione dei pazienti oncologici, a sensibilizzare i dirigenti perché creino condizioni ottimali nell’ambiente di lavoro, ad agevolare i dipendenti che hanno parenti colpiti da tumore a conservare l’impiego e a disincentivare il ricorso inadeguato a procedure per fronteggiare le difficoltà determinate dalla patologia”. Evidenze scientifiche, aggiunge Francesco Cognetti, presidente di Insieme contro il cancro, “dimostrano che il lavoro aiuta a guarire e a seguire meglio i trattamenti, ma servono nuovi strumenti per non escludere i malati dal mondo produttivo. E’ essenziale che il mondo delle imprese comprenda che i malati oncologici possono e devono lavorare, ma non necessariamente come prima della diagnosi”.

L’azienda in grado di sviluppare il progetto Pro Job, conclude Michele Tiraboschi, professore di diritto del lavoro all’università di Modena e Reggio Emilia, “potrà valorizzare il proprio capitale umano permettendo, da un lato, ai dipendenti malati di cancro di recuperare parte del proprio benessere e di ritrovare velocemente motivazione, impegno e capacità produttiva, dall’altro ai familiari di continuare il lavoro, senza rinunciare all’assistenza del malato, avvalendosi del part time. Tutto ciò a beneficio sia del lavoratore che dell’azienda”.

fonte

Gli negano l’accompagnamento, lui denuncia medico e Asl

Ferroviere in pensione, 58 anni, ha subito due interventi chirurgici per un tumore, con l’asportazione di laringe e corde vocali
RENATO BALDUCCI
DOMODOSSOLA
«E’ un’ingiustizia. Sono invalido al cento per cento e nonostante le mie condizioni non mi è stato riconosciuto il sussidio di accompagnamento». Franco Viscomi, 58 anni, ferroviere in pensione, che ha subito due interventi chirurgici per un tumore alla gola, ha deciso di denunciare Carola Vanoli, uno dei medici che lo hanno visitato durante la pratica istruita per chiedere all’Inps l’assegno di accompagnamento.

Viscomi è un laringectomizzato dopo l’asportazione della laringe con le corde vocali. La scoperta del tumore nel 2008, due interventi chirurgici, una trentina di radioterapie: oggi, dopo essere stato costretto ad andare in pensione, riesce a parlare solo grazie a una valvola che ha in gola. «Sono a rischio tutti i giorni poiché la fistola, e questo è stato certificato dai medici, è più larga del dovuto – spiega -. Posso beccarmi una polmonite in ogni momento; devo stare attento a lavarmi perché l’acqua potrebbe finire nei polmoni; per bere devo piegare la testa in avanti. Una vita difficile: ho bisogno dell’aiuto di una persona. Non riesco a farmi assistere sempre dagli amici. Quando ho chiesto l’assegno di accompagnamento mi è stato negato».

L’ex ferroviere ha anche sporto querela per falso contro Vanoli, della medicina legale dell’Asl, che faceva parte della commissione e successivamente è stata nominata consulente del giudice del lavoro che ha esaminato la pratica. «Non mi ha visitato; neppure il mio medico legale di fiducia si è premurato di entrare con me durante le visite; la sua presenza sarebbe stata importante per ribattere alla tesi della dottoressa» dice Viscomi.
La dottoressa Vanoli dice che valuterà le dichiarazioni di Viscomi e poi deciderà se tutelarsi legalmente contro chi cerca di diffamarla. «Sulla vicenda medica non parlo per ovvi motivi di riservatezza professionale – dice -. Posso confermare che durante la prima visita medica facevo solo parte di una commissione, ma non ero la sola dottoressa coinvolta. Nella seconda era presente anche il suo medico di fiducia, che ha poi ricevuto la mia relazione sulla quale ha concordato. Sulla visita medica confermo che io mi sono basata sulla documentazione che era particolarmente dettagliata».

AMIANTO: APPELLO SENTENZA ETERNIT

 

alcuni rappresentanti del nostro Comitato al processo Eternit il 3 giugno a Torino

alcuni rappresentanti del nostro Comitato al processo Eternit il 3 giugno a Torino

COMUNICATO STAMPA

 3 giugno 2013 Torino

  

CONFERMATA LA SENTENZA DI CONDANNA

 

Ancora una volta la forte partecipazione e presenza dei lavoratori, dei cittadini e delle associazioni solidali che si battono da oltre trent’anni contro l’amianto  ha contribuito ad una nuova vittoria: la conferma della condanna di Schmidheiny.

La corte d’appello di Torino ha condannato l’imprenditore elvetico Stephan Schmidheiny a 18 anni per disastro doloso e omissione di cautele antinfortunistiche che in primo grado era stato condannato a 16 anni. I giudici hanno esteso la responsabilità dell’imputato anche agli stabilimenti di Bagnoli (Napoli) e Rubiera (Reggio Emilia). 

Il coordinamento delle associazioni considera questo giudizio fortemente positivo in quanto non solo conferma la condanna ma sono stati mantenuti la maggior parte dei risarcimenti e hanno goduto del risarcimento anche diversi abitanti dei comuni interessati all’esposizione all’amianto,  pur senza aver contratto malattie da esso derivate, e le associazioni delle vittime già riconosciute come  parte civile nel processo: AFEVA, AIEA e MEDICINA DEMOCRATICA. Questa sentenza rafforza la determinazione delle associazioni nazionali e internazionali presenti all’ascolto della  sentenza che per l’occasione si sono riunite e hanno ribadito le seguenti decisioni:

 

  1. A sostegno del finanziamento del Piano Nazionale Amianto e della proposta di legge n. 8 del 15 marzo 2013 del Sen. Casson le associazioni presenti oggi hanno deciso di organizzare entro settembre una manifestazione nazionale davanti al Parlamento prima che venga approvata la legge finanziaria.A tale scopo si è deciso di contattare tutte le associazioni e i capigruppo parlamentari chiedendogli di sostenere la proposta di legge del Sen. Casson e tutte le iniziative il cui obiettivo è quello di tutelare la salute dei cittadini.

 

  1. Le associazioni presenti hanno deciso di lanciare una petizione a livello europeo per l’eliminazione definitiva dell’amianto da tutti i paesi e per perseguire i responsabili della catastrofe internazionale prodotta a puro scopo di profitto, cercando di stabilire un legame tra i vari paesi e fare azione comune,sostenendo tutte le cause giudiziarie in corso e promuovendo ulteriori azioni e ricorsi in materia.

 

  1. Le associazioni chiedono con forza che a livello europeo venga acquisita la migliore legislazione in atto sull’amianto. Si rileva che la legislazione francese relativamente al Fondo Vittime dell’amianto ha stanziato una somma di circa dieci volte superiore a quella stanziata dal governo italiano. Inoltre il Fondo francese prevede il risarcimento  a tutti i cittadini che sono stati esposti all’amianto, non solo in ambito professionale ma anche ambientale.

  

  1. Nei vari paesi europei gli Istituti assicurativi hanno il compito di accertare le malattie professionali e di indenizzarle, vedi Inail in Italia. E’ evidente che si manifesta un palese conflitto d’interesse laddove l’ente che dovrebbe accertare la malattia professionale ha tutto l’interesse a non riconoscerla. Si rivendica dunque la necessità di individuare un ente terzo (nello specifico il servizio di prevenzione della A-USL) che accerti  la malattia professionale, evitando le speculazione sulla vita dei lavoratori e dei cittadini vittime dell’amianto.

 

  1. Si rivendica infine l’abolizione della prescrizione del reato, presente nella legiglazione italiana ed europea , che riguarda gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, convinti che non ci possa essere un termine per il diritto alla salute e il risarcimento del danno di qualunque cittadino esposto sia in ambito lavorativo che ambientale all’amianto e altri agenti inquinanti.

  

Le associazioni presenti che fanno parte del Coordinamento Nazionale Amianto:

 

AIEA Onlus

Medicina democratica, Movimento di Lotta per la Salute

Comitato per la difesa della salute nei luoghi di lavoro e nel territorio

AVANI

COPAL

CAOVA Comitè d’aide et d’orientation des victimes de l’amiante (Suisse)

Ban Asbestos France

ABEVA Bruxelles

Centro Studi Sereno Regis di Torino

 

Per ulteriori comunicazioni ed informazioni si prega di Contattare

Fulvio Aurora 339-2516050

Michele Michelino 335-7850799

Fumo e gravidanza non vanno d’accordo

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Non fumare in gravidanza e davanti al bambino

La sollecitazione a non fumare è oggi universale, ripetuta e insistita. Nonostante la pericolosità del fumo da sigaretta sia ormai conosciuta dalla maggior parte delle persone e malgrado l’impegno costante da parte degli operatori sanitari nell’informare sui gravi danni per la salute, il tabagismo resta ancora uno dei fattori di rischio più diffusi e allarmanti, specie per la salute dei più piccoli.

L’esposizione ai prodotti da fumo di tabacco non solo rappresenta un pericolo per la salute di voi genitori, ma anche un rischio per la salute del vostro bambino fin dal periodo della gravidanza…

La nuova “legge antifumo”, tutela in special modo le donne in attesa e i bambini piccoli. La normativa prevede infatti il raddoppio della sanzione per chi fuma nonostante i divieti e davanti a donne col pancione e bambini al di sotto dei 12 anni. La legge entrerà in vigore il 10 gennaio 2005.

Quante volte vi siete trovati in un locale pubblico coi figli piccoli o con il pancione e le persone vicine fumavano senza porsi il benché minimo scrupolo che potesse dare fastidio a voi e ai vostri bambini. Sappiate che la nuova e discussa legge “antisigaretta” prevede una sanzione speciale per chi fuma in presenza di bambini o di donne incinte.
Chi non rispetterà il divieto dovrà pagare una multa compresa fra 27,5 e 275 euro, somma che verrà raddoppiata se il fatto avviene o è avvenuto in presenza di una donna incinta o di un bambino di età inferiore ai 12 anni. Per chi invece il divieto non lo fa rispettare, cioè per i gestori dei locali e i datori di lavoro negli uffici, la sanzione è molto più alta: parte da 220 euro e può arrivare fino a 2.200. I proprietari di ristoranti e bar rischiano anche la sospensione della licenza da parte della questura (per un periodo che va da tre giorni a tre mesi) o addirittura la revoca della licenza stessa. La legge antifumo voluta dal ministro della Salute Gerolamo Sirchia entrerà in vigore dal prossimo 10 gennaio.

Congedo di paternità, arrivano le regole dell’Inps Un permesso retribuito in aggiunta o in alternativa al congedo della madre. Solo 3 giorni ma pur sempre un piccolo passo verso l’Europa

congedo paternita
RIFORMA DEL LAVORO 

contratto a progettoGuida ai nuovi contratti

Apprendistato, contribuenti minimi ecc. I nuovi ingressi nel mondo del lavoro: le regole

NUOVO DECRETO DELLA FORNERO 

La paternità è un diritto, soprattutto per i lavoratori dipendenti. Stiamo parlando dei congedi introdotti dalla riforma del lavoro Fornero in attuazione di una direttiva Ue del 2010. Ora anche in Italia abbiamo un congedo di paternità obbligatorioche in altri paesi europei, soprattutto quelli scandinavi, esiste già da tempo. Un piccolo passo verso le pari opportunità e la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. L’Inps ha emanato ora una circolare che fissa le regole operative.

Congedo obbligatorio e facoltativo

Il padre lavoratore dipendente ha diritto adassentarsi dal lavoro per 3 giorni complessivientro il 5° mese di vita del bambino. In particolare il lavoratore dispone di:

• 1 giorno di congedo obbligatorio: può essere utilizzato anche durante il congedo di maternità della madre del bambino (è un diritto autonomo e aggiuntivo del padre);

• 2 giorni di congedo facoltativo: possono essere utilizzati solo se la madre lavoratrice non usufruisce di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo di maternità.

In entrambi i casi il lavoratore conserva il diritto al 100% della retribuzione.

I congedi si applicano anche in caso di adozione e affido entro il 5° mese dall’ingresso del minore in famiglia (o in Italia nel caso di adozione internazionale).

Per usufruirne

Per poter usufruire dei giorni di congedo il padre deve comunicare le date in forma scritta al datore di lavoro con almeno 15 giorni di anticipo. I congedi non possono essere frazionati ad ore.

Nel caso di congedo facoltativo il padre lavoratore deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente (dichiarazione da presentare anche al datore di lavoro della madre). L’Inps verificherà la correttezza dei comportamenti dei due genitori.

RICONOSCIMENTO DELL’INVALIDITA’ CIVILE

 

INVALIDITA’ CIVILE

Disabili-com: logo Speciale Invalidità Civile

OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DELL’INVALIDITA’ CIVILE

 

Dal 1 gennaio 2010 le domande per ottenere benefici in materia di invalidità, cecità e sordità civile, handicap, e disabilità devono essere presentate all’INPS, unitamente alla certificazione medica, UNICAMENTE TRAMITE INTERNET.

Chi intende presentare domanda per il riconoscimento di una infermità invalidante deve:
1. recarsi da un medico abilitato alla compilazione on line del certificato medico introduttivo, perché sia attestata la patologia invalidante
2. presentare ad INPS via Internet, direttamente oppure tramite Patronato o Associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), domanda di riconoscimento dei benefici.
3. effettuare la visita medica di accertamento presso la Commissione ASL integrata da un medico INPS, nella data che gli verrà comunicata.

LA CERTIFICAZIONE MEDICA
Il medico certificatore per essere abilitato deve aver fatto richiesta all’INPS e aver ottenuto un codice PINche permette la trasmissione della certificazione medica online.

L’elenco dei medici certificatori accreditati, sarà pubblicato sul sito web dell’INPS (www.inps.it). Il medico compilerà il certificato sulla base del modello messo a disposizione sullo stesso sito.
Una volta completata l’acquisizione online del certificato, il medico deve consegnare al richiedente:
– l’attestato di trasmissione che riporta in numero di certificato e che deve essere conservato dal richiedente per l’abbinamento della certificazione medica alla successiva domanda.

– La copia originale firmata del certificato
– L’eventuale certificato di in trasportabilità in caso di richiesta di visita domiciliare

NB: Il certificato ha una validità massima di 30 giorni dal rilascio (ai fini dell’abbinamento alla domanda).

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ALL’INPS
La domanda può essere presentata dai cittadini in possesso del PIN rilasciato dall’INPS e/0 da soggetti autorizzati oppure dagli enti di Patronato e le Associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS).

Come si richiede il PIN?
Telefonando al Contact Center INPS (803164) o attraverso il sito www.inps.it accedendo alla sezione Servizi online. Inserendo in Internet i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN, mentre le seconda parte del codice sarà recapitata presso la propria abitazione tramite la posta ordinaria.

Perché la domanda per via telematica vada a buon fine è necessario compilarla in OGNI sua parte, ed è sempre necessario, durante la procedura, inserire il numero del certificato rilasciato da medico, già registrato online.
Nella domanda sarà possibile indicare il recapito presso il quale ricevere comunicazioni e il proprio indirizzo di posta elettronica. In caso di ricovero è possibile segnalare un recapito temporaneo per ottenere l’assegnazione della visita presso un’Azienda sanitaria diversa da quella di residenza.
Sarà possibile segnalare eventuali giornate di non disponibilità alla convocazione a visita, nel caso in cui si debbano effettuare particolari terapie.

Al termine della trasmissione della domanda la procedura fornirà una ricevuta che può essere stampata, contenente il protocollo e la data di presentazione della domanda.
All’atto di trasmissione l’INPS rilascerà LA DATA DI INVITO A VISITA PRESSO LA ASL, qualora non sia possibile fissarla automaticamente la prenotazione verrà comunicata in seguito, a mezzo raccomandata e posta elettronica (se indicata).

Per chi chiede la visita domiciliare il medico certificatore dovrà compilare ed inviare (sempre per via telematica) il certificato di in trasportabilità almeno 5 giorni prima della data fissata per la visita.

Nel caso in cui l’INPS non disponga dei dati anagrafici del cittadino sarà necessario che il richiedente si rechi direttamente presso gli uffici INPS portando con sé un documento d’identità valido e il codice fiscale/tessera sanitaria.

LA VISITA MEDICA PRESSO LA COMMISSIONE ALS
Bisogna presentarsi alla visita, nella data fissata, con un valido documento di identità, il certificato medico in originale firmato e tutta la documentazione sanitaria in possesso del richiedente.

Sarà possibile per il richiedente farsi assistere dal proprio medico di fiducia.

In caso di assenza ingiustificata si provvederà a una nuova convocazione. Nel caso di due assenze consecutive saranno considerate come una RINUNCIA alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.

La Commissione dell’Azieda ASL è integrata con un medico dell’INPS. Al termine della visita viene redatto il verbale elettronico, riportando l’0esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e l’eventuale indicazione di patologie che comportano l’esclusione di successive visite di revisione.

IL VERBALE
Il verbale che esprime il giudizio di accoglimento o di rifiuto della Commissione sarà validato dall’INPS, che provvederà ad inviarlo al domicilio dell’interessato.

Se dal riconoscimento conseguirà un beneficio economico l’interessato verrà invitato a completare online su Internet o tramite il Patronato la domanda con i dati necessari per l’accertamento dei requisiti socio economici.
(Nel caso in cui il parere della Commissione non sia unanime l’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che verranno esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure provvedere a una nuova visita nei successivi 20 giorni. La visita in questo caso verrà effettuata anche con la presenza di un medico rappresentante delle associazioni di categoria e , nel caso di valutazione dell’hanicap, da un operatore sociale)

Concluso l’iter sanitario l’Amministrazione titolare del potere concessorio verificherà i requisiti amministrativi ed invierà al domicilio dell’interessato il provvedimento di accoglimento o di rigetto.
Per informazioni potete chiamare il Contact Center INPS al numero 803164.

LA DURATA DEL PROCEDIMENTO
Il tempo massimo intercorrente tra la presentazione della domanda e l’erogazione delle previdenze conseguenti al suo accoglimento è di 120 giorni.

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